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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2002

Cassazione n. 02822/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/2002 avverso la sentenza del 27/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CROTONE(Llato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 33462/22 Rilevato che con sentenza in data 27 luglio 2022 il\TrUnale di Crotone ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per plurime violazioni degli art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990; -.444„,:t,,h, Rilevato che con un unico motivèNha ieccepito il difetto di motivazione; Rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione; Ritenuto pertanto che il motivo proposto esuli dallo spettro applicativo dell'art. 448 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/2002 avverso la sentenza del 27/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CROTONE(Llato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 33462/22 Rilevato che con sentenza in data 27 luglio 2022 il\TrUnale di Crotone ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per plurime violazioni degli art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990; -.444„,:t,,h, Rilevato che con un unico motivèNha ieccepito il difetto di motivazione; Rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione; Ritenuto pertanto che il motivo proposto esuli dallo spettro applicativo dell'art. 448 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 02822/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris