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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35148/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L'Aquila, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara che, riqualificato il fatto contestato ai sensi dell'art. 424 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di mesi 9 di reclusione.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sviluppa censure dirette contro il trattamento sanzionatorio, reiterando le argomentazioni già rappresentate alla Corte di appello con apposita memoria, nella quale aveva evidenziato che, successivamente ai fatti in contestazione, aveva iniziato a svolgere regolare attività lavorativa, non si era reso responsabile di condotte delittuose particolarmente allarmanti e aveva riflettuto sul disvalore della propria azione criminosa.

Tali elementi non sono stati adeguatamente apprezzati dalla decisione impugnata che ha negato le attenuanti generiche e ha irrogato una pena eccessiva.

3. Il motivo di ricorso è inammissibile.

La motivazione della sentenza impugnata si colloca nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, secondo cui, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con conseguente implicito superamento degli altri (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, Rv. 256172).

Nel caso in esame la Corte territoriale non si è arrestata a una formula di stile, ma ha puntualmente indicato la gravità del fatto (incendio di un veicolo, potenzialmente pericoloso per l'incolumità dei [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e in orario notturno) e la presenza di precedenti condanne.

Tali elementi sono stati ritenuti prevalenti rispetto al dato evocato dal ricorrente, dello svolgimento di attività lavorativa, ritenuto inidoneo ad attenuare la gravita della condotta.

Parimenti generica è la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio.

La pena base, infatti, è stata determinata in misura ben inferiore al medio edittale, ritenuta adeguata e coerente con gli indici di gravità del fatto.

La decisione è in linea con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando la pena venga fissata in termini di gran lunga più prossimi al minimo edittale che a valori medi, il mero richiamo a criteri di adeguatezza o congruità, ovvero ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.,costituisce motivazione sufficiente a dimostrare la proporzione della pena all'entità del fatto, poiché l'obbligo motivazionale sulla congruità della sanzione si attenua quanto più la pena concretamente irrogata si avvicina al minimo edittale (sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], rv. 276288; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, rv. 256197;)

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] (cRA-A, O 1 OTT 2026 L' ASSISTENT Gi 1DIZIARIO Dou.ssa Ka i temente -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara che, riqualificato il fatto contestato ai sensi dell'art. 424 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di mesi 9 di reclusione. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sviluppa censure dirette contro il trattamento sanzionatorio, reiterando le argomentazioni già rappresentate alla Corte di appello con apposita memoria, nella quale aveva evidenziato che, successivamente ai fatti in contestazione, aveva iniziato a svolgere regolare attività lavorativa, non si era reso responsabile di condotte delittuose particolarmente allarmanti e aveva riflettuto sul disvalore della propria azione criminosa. Tali elementi non sono stati adeguatamente apprezzati dalla decisione impugnata che ha negato le attenuanti generiche e ha irrogato una pena eccessiva. 3. Il motivo di ricorso è inammissibile. La motivazione della sentenza impugnata si colloca nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, secondo cui, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con conseguente implicito superamento degli altri (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, Rv. 256172). Nel caso in esame la Corte territoriale non si è arrestata a una formula di stile, ma ha puntualmente indicato la gravità del fatto (incendio di un veicolo, potenzialmente pericoloso per l'incolumità dei [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e in orario notturno) e la presenza di precedenti condanne. Tali elementi sono stati ritenuti prevalenti rispetto al dato evocato dal ricorrente, dello svolgimento di attività lavorativa, ritenuto inidoneo ad attenuare la gravita della condotta. Parimenti generica è la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio. La pena base, infatti, è stata determinata in misura ben inferiore al medio edittale, ritenuta adeguata e coerente con gli indici di gravità del fatto. La decisione è in linea con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando la pena venga fissata in termini di gran lunga più prossimi al minimo edittale che a valori medi, il mero richiamo a criteri di adeguatezza o congruità, ovvero ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.,costituisce motivazione sufficiente a dimostrare la proporzione della pena all'entità del fatto, poiché l'obbligo motivazionale sulla congruità della sanzione si attenua quanto più la pena concretamente irrogata si avvicina al minimo edittale (sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], rv. 276288; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, rv. 256197;) 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] (cRA-A, O 1 OTT 2026 L' ASSISTENT Gi 1DIZIARIO Dou.ssa Ka i temente -
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