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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 05055/2024

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same di fatto decisivo. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 1/[OSCURATO:DATA_NASCITA]C .

C .

PU R.G.6912/2016 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – Rel. - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6912/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via degli Scipioni, n. 267, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -resistente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CAMPANIA, n. 8129/01/15, depositata in data14 settembre 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 24 gennaio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caserta , con sentenza n. 1662/14/14,depositata l’11 marz o 201 4 , aveva accolto il ricorso presentato daZara Francesco, esercente l’attività di lavori generali di ingegneria, avverso l'avviso di accertamento notificato il 2 settembre 2013, relativo al disconoscimento di costi relativi all'acquisto di carburante per euro 12.904,05, oltre Iva; al premio Inail di euro 3.584,09; all'indeducibilità di costi per spese non inerenti per un totale di euro 389,73; ai costi relativi a spese varie di euro 6.636,41; ad operazioni inesistenti per fatture ritenute fittizie per acquisti di materiali pari a euro 38.122,00, oltre Iva per euro 7.624,40.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dall’Ufficio, ha accolto parzialmente l’appello, dichiarando legittimo il recupero a tassazione delle operazioni inesistenti per euro 38.122,00, oltre Iva per euro 7.624,40, mentre lo ha rigettato avuto riguardo ai costi per contributi Inail e al consumo di carburante.

3. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno rilevato che, nel caso di specie, la ditta fornitrice [OSCURATO:PERSONA], pur dichiarando nell'anno 2006 un volume d'affari di euro 3.454.455,00 ed un totale di acquisti di euro 3.530.704,00, era risultata presente nella banca dati ≪Cli.Fo≫ soltanto come fornitore e ciò stava a significare che la stessa, non avendo acquistato, non poteva vendere; inoltre rilevavano la confusa documentazione relativa ai pagamenti , la circostanza che la sede operativa della ditta era un terreno in stato di abbandono, privo di struttura fissa; che il Veilio era risultato privo di qualsiasi documentazione contabile e che il pagamento era avvenuto in parte a mezzo bonifici e in parte a mezzo assegni di cui non era stato dimostrato l'incasso ; nella sostanza, la presunzione che si tratt a sse di operazion i oggettivamente inesistenti era fondata su elementi gravi , precisi e concordanti, né la regolare tenuta della contabilità poteva essere elemento sufficiente per vincere detta presunzione. 4.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi. 5.L’Agenzia delle Entrate si è costituita per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo mezzo deduce la v iolazione dell’art. 111, comma sesto, Cost., dell’ art. 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, dell’ art. 156, comma 2, cod. proc. civ., dell’art. 59 del decreto legislativo n. 507 del 1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

L’esistenza di valide presunzioni offerte dall’Agenzia, in cui si esauriva la motivazione della sentenza impugnata, non costituiva adeguata motivazione del decisum, a fronte della contestazione e della prova offerta in ordine alla effettività delle operazioni, della congruità dei costi sostenuti e della corrispondenza dei costi medesimi a quelli praticati sul mercato di riferimento. 1.1Il motivo è infondato. 1.2 Ed invero i giudici di secondo grado hanno affermato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che l’Amministrazione finanziaria aveva fornito la prova presuntiva che il contribuente avesse posto in essere operazioni oggettivamente inesistenti e che non poteva ritenersi elemento sufficiente per vincere detta prova la regolare tenuta della contabilità e, specificamente, che: 1) la ditta fornitrice [OSCURATO:PERSONA], pur dichiarando nell'anno 2006 un volume d'affari di euro 3.454.455,00 ed un totale di acquisti di euro 3.530.704,00, era risultata presente nella banca dati ≪Cli.Fo≫ soltanto come fornitore e ciò stava a significare che la stessa, non avendo acquistato, non poteva vendere; 2) la documentazione relativa ai pagamenti era abbastanza confusa, anche alla luce della circostanza che il Veilio, titolare della ditta fornitrice dei materiali, era risultato intestatario di un conto corrente bancario; 3) la sede operativa della ditta era un terreno in stato di abbandono, privo di struttura fissa; 4) il Veilio era risultato privo di qualsiasi documentazione contabile; 5) il pagamento era avvenuto in parte a mezzo bonifici e in parte a mezzo assegni di cui non era stato dimostrato l'incasso (cfr. pagin a 4 dellasentenza impugnata). 1.3Risulta, pertanto , evidente che la decisione impugnata assolve in misura adeguata al requisito di contenuto richiesto dalledisposizioni di legge di cui il ricorso lamenta la violazione, attesa l'esposizione delle ragioni di fatto e didiritto della decisione, sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione 1.4Va osservato, con la giurisprudenza di questa Corte, che, dovendo l'obbligo motivazionale ritenersi compiutamente adempiuto allorché per mezzo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione venga ad essere illustrato il percorso motivazionale che ha indotto il giudice a regolare la fattispecie al suo esame mediante la norma di diritto applicata, viene al contrario meno all'obbligo in parola - e si mostra perciò viziata dal difetto di motivazione apparente o di mancanza della motivazione - la decisione nella quale il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.,30 giugno 2020, n. 13248;Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105). 1.5 Più specificamente i n base alla costante giurisprudenza di legittimità, la «motivazione apparente» ricorre allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente -come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) - non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez.

U., 22 settembre 2014, n. 19881). 1.6Così delineati i principi statuiti da questa Corte, la censura svolta dal motivo non appare fondata, dal momento che dalla lettura della sentenza impugnata risultano chiaramente espost e le ragioni della decisione.

2. Il secondo mezzo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla prova offerta dal contribuente in ordine all’effettività dell’operazione di acquisto di materiali di costruzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..

Il fatto storico il cui esame era stato omesso era costituito dalla prova offerta dal contribuente in ordine alla effettiva esecuzione delle operazioni considerate, suffragato da una perizia tecnica che dava conto dei cantieri sui quali i materiali acquistati erano stati impiegati, della congruità dei costi sostenuti provatadal deposito di preventivi di altre ditte per i medesimi materiali e della effettività dei pagamenti, riscontrata da documentazione bancaria.

L'esistenza della contestazione relativa alla effettività delle operazioni poste in essere risultava già nel ricorso introduttivo, dove il contribuente aveva chiarito che i materiali oggetto delle operazioni contestate erano stati utilizzati per eseguire lavori previsti da cinque contratti ed aveva evidenziato che gli acquisti effettuati dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] erano gli unici materiali da costruzione utilizzati per eseguire i lavori indicati ed aveva rilevato che qualsiasi attività di costruzione necessitava anche e soprattutto di materiali da costruzione.

L'esistenza del fatto veniva ribadita in sede di memorie ex art. 32 del decreto legislativo n. 546/1992, a cui era stata allegatala perizia tecnica giurata redatta dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] ardi e giurata in data 4 febbraio 2014, dalla quale emergeva che i costi per acquisto di materialeedile fornito dalla ditta Macchinari e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2006/2007 risultavano congrui rispetto agli stati di avanzamento lavori e che tale materiale era stato adoperato per l'esecuzione dei lavori con vari enti pubblici, nonché due preventivi di altri fornitori, che il ricorrente si era fatto rilasciare in data 5 settembre 2006 dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di Casal di Principe ed in data 28 luglio 2006 dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] di Frignano (CE). 2.1Il motivo è inammissibile. 2.2La censura formulata, invero, esula dal limitato perimetro entro il quale può denunciarsi il vizio di motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, poiché con esso deve farsi riferimento all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia (cfr. Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014 n. 8053). 2.3Ne deriva che il mancato esame di elementi istruttori non integra di per sé il fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.2.4 Inoltre, il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511); né la Corte di cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., 7 gennaio 2014, n. 91; Cass., Sez.

U., 25 ottobre 2013, n. 24148). 2.5 Ancora, a lla stregua della giurisprudenza di questa Corte non è censurabile in cassazione l'omesso esame di perizia stragiudiziale di parte, che, avendo natura di mero atto difensivo, è priva di autonomo valore probatorio, essendo sufficiente, sul piano motivazionale, che il giudice di appello enunci considerazioni con essa incompatibili, senza necessità di specifica confutazione (cfr.Cass., Sez.

U., 3 giugno 2013, n. 13902; Cass., 18 gennaio 2017, n. 1121; ; Cass., 9 febbraio 2018, n. 3207). 2.6E’ utile precisare, infine, con specifico riferimento all'ipotesi, di cui alla presente controversia, in cui l'amministrazione finanziaria contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, che questa Corte ha espresso il consolidato orientamento secondo cui la stessa ha l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

Più in particolare, la dimostrazione a carico dell'amministrazione finanziaria è raggiunta qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione.

Infatti, nell'ordinamento tributario, gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici le quali, proprio a mente degli univoci precetti dettati dalle sopra indicate previsioni normative, sono idonee, di per sé sole considerate, a fondare il convincimento del giudice.

Assolto in tal guisa l'onere della prova incombente sull'amministrazione finanziaria, grava poi sul contribuente la dimostrazione dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

Pertanto, il giudice tributario di meritoè tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione finanziaria e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, a tanto onerato dall'art. 2697, comma secondo, cod. civ. (Cass., 18 ottobre 2021, n. 28628). 2.7Più in particolare, in tema di IVA, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuenteprovare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., 18 ottobre 2021, n. 28628, in motivazione, citata; Cass., 5 luglio 2018, n. 17619). 2.8 Al fine di individuare, poi, quali elementi presuntivi possono essere forniti dall'amministrazione finanziaria per assolvere al proprio onere di prova in caso di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, gli stessi devono condurre a ritenere, mediante procedimento inferenziale, che l'operazione non sia mai stata posta in essere e, sotto tale profilo, costituisce valido elemento indiziario la circostanza che il soggetto che ha emesso la fattura era privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), posto che è ragionevole inferire che dalla suddetta mancanza degli elementi essenziali per potere operare quale operatore commerciale possa farsi discendere la considerazione conclusiva della mancata realizzazione dell'operazione indicata in fattura (Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851). 3.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato. 3.1 Nessuna statuizione va assunta sulle spese, poiché l’A genzia intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
same di fatto decisivo. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 1/[OSCURATO:DATA_NASCITA]C . C . PU R.G.6912/2016 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – Rel. - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6912/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via degli Scipioni, n. 267, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -resistente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CAMPANIA, n. 8129/01/15, depositata in data14 settembre 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 24 gennaio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caserta , con sentenza n. 1662/14/14,depositata l’11 marz o 201 4 , aveva accolto il ricorso presentato daZara Francesco, esercente l’attività di lavori generali di ingegneria, avverso l'avviso di accertamento notificato il 2 settembre 2013, relativo al disconoscimento di costi relativi all'acquisto di carburante per euro 12.904,05, oltre Iva; al premio Inail di euro 3.584,09; all'indeducibilità di costi per spese non inerenti per un totale di euro 389,73; ai costi relativi a spese varie di euro 6.636,41; ad operazioni inesistenti per fatture ritenute fittizie per acquisti di materiali pari a euro 38.122,00, oltre Iva per euro 7.624,40. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dall’Ufficio, ha accolto parzialmente l’appello, dichiarando legittimo il recupero a tassazione delle operazioni inesistenti per euro 38.122,00, oltre Iva per euro 7.624,40, mentre lo ha rigettato avuto riguardo ai costi per contributi Inail e al consumo di carburante. 3. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno rilevato che, nel caso di specie, la ditta fornitrice [OSCURATO:PERSONA], pur dichiarando nell'anno 2006 un volume d'affari di euro 3.454.455,00 ed un totale di acquisti di euro 3.530.704,00, era risultata presente nella banca dati ≪Cli.Fo≫ soltanto come fornitore e ciò stava a significare che la stessa, non avendo acquistato, non poteva vendere; inoltre rilevavano la confusa documentazione relativa ai pagamenti , la circostanza che la sede operativa della ditta era un terreno in stato di abbandono, privo di struttura fissa; che il Veilio era risultato privo di qualsiasi documentazione contabile e che il pagamento era avvenuto in parte a mezzo bonifici e in parte a mezzo assegni di cui non era stato dimostrato l'incasso ; nella sostanza, la presunzione che si tratt a sse di operazion i oggettivamente inesistenti era fondata su elementi gravi , precisi e concordanti, né la regolare tenuta della contabilità poteva essere elemento sufficiente per vincere detta presunzione. 4.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi. 5.L’Agenzia delle Entrate si è costituita per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo deduce la v iolazione dell’art. 111, comma sesto, Cost., dell’ art. 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, dell’ art. 156, comma 2, cod. proc. civ., dell’art. 59 del decreto legislativo n. 507 del 1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. L’esistenza di valide presunzioni offerte dall’Agenzia, in cui si esauriva la motivazione della sentenza impugnata, non costituiva adeguata motivazione del decisum, a fronte della contestazione e della prova offerta in ordine alla effettività delle operazioni, della congruità dei costi sostenuti e della corrispondenza dei costi medesimi a quelli praticati sul mercato di riferimento. 1.1Il motivo è infondato. 1.2 Ed invero i giudici di secondo grado hanno affermato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che l’Amministrazione finanziaria aveva fornito la prova presuntiva che il contribuente avesse posto in essere operazioni oggettivamente inesistenti e che non poteva ritenersi elemento sufficiente per vincere detta prova la regolare tenuta della contabilità e, specificamente, che: 1) la ditta fornitrice [OSCURATO:PERSONA], pur dichiarando nell'anno 2006 un volume d'affari di euro 3.454.455,00 ed un totale di acquisti di euro 3.530.704,00, era risultata presente nella banca dati ≪Cli.Fo≫ soltanto come fornitore e ciò stava a significare che la stessa, non avendo acquistato, non poteva vendere; 2) la documentazione relativa ai pagamenti era abbastanza confusa, anche alla luce della circostanza che il Veilio, titolare della ditta fornitrice dei materiali, era risultato intestatario di un conto corrente bancario; 3) la sede operativa della ditta era un terreno in stato di abbandono, privo di struttura fissa; 4) il Veilio era risultato privo di qualsiasi documentazione contabile; 5) il pagamento era avvenuto in parte a mezzo bonifici e in parte a mezzo assegni di cui non era stato dimostrato l'incasso (cfr. pagin a 4 dellasentenza impugnata). 1.3Risulta, pertanto , evidente che la decisione impugnata assolve in misura adeguata al requisito di contenuto richiesto dalledisposizioni di legge di cui il ricorso lamenta la violazione, attesa l'esposizione delle ragioni di fatto e didiritto della decisione, sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione 1.4Va osservato, con la giurisprudenza di questa Corte, che, dovendo l'obbligo motivazionale ritenersi compiutamente adempiuto allorché per mezzo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione venga ad essere illustrato il percorso motivazionale che ha indotto il giudice a regolare la fattispecie al suo esame mediante la norma di diritto applicata, viene al contrario meno all'obbligo in parola - e si mostra perciò viziata dal difetto di motivazione apparente o di mancanza della motivazione - la decisione nella quale il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.,30 giugno 2020, n. 13248;Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105). 1.5 Più specificamente i n base alla costante giurisprudenza di legittimità, la «motivazione apparente» ricorre allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente -come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) - non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881). 1.6Così delineati i principi statuiti da questa Corte, la censura svolta dal motivo non appare fondata, dal momento che dalla lettura della sentenza impugnata risultano chiaramente espost e le ragioni della decisione. 2. Il secondo mezzo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla prova offerta dal contribuente in ordine all’effettività dell’operazione di acquisto di materiali di costruzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Il fatto storico il cui esame era stato omesso era costituito dalla prova offerta dal contribuente in ordine alla effettiva esecuzione delle operazioni considerate, suffragato da una perizia tecnica che dava conto dei cantieri sui quali i materiali acquistati erano stati impiegati, della congruità dei costi sostenuti provatadal deposito di preventivi di altre ditte per i medesimi materiali e della effettività dei pagamenti, riscontrata da documentazione bancaria. L'esistenza della contestazione relativa alla effettività delle operazioni poste in essere risultava già nel ricorso introduttivo, dove il contribuente aveva chiarito che i materiali oggetto delle operazioni contestate erano stati utilizzati per eseguire lavori previsti da cinque contratti ed aveva evidenziato che gli acquisti effettuati dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] erano gli unici materiali da costruzione utilizzati per eseguire i lavori indicati ed aveva rilevato che qualsiasi attività di costruzione necessitava anche e soprattutto di materiali da costruzione. L'esistenza del fatto veniva ribadita in sede di memorie ex art. 32 del decreto legislativo n. 546/1992, a cui era stata allegatala perizia tecnica giurata redatta dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] ardi e giurata in data 4 febbraio 2014, dalla quale emergeva che i costi per acquisto di materialeedile fornito dalla ditta Macchinari e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2006/2007 risultavano congrui rispetto agli stati di avanzamento lavori e che tale materiale era stato adoperato per l'esecuzione dei lavori con vari enti pubblici, nonché due preventivi di altri fornitori, che il ricorrente si era fatto rilasciare in data 5 settembre 2006 dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di Casal di Principe ed in data 28 luglio 2006 dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] di Frignano (CE). 2.1Il motivo è inammissibile. 2.2La censura formulata, invero, esula dal limitato perimetro entro il quale può denunciarsi il vizio di motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, poiché con esso deve farsi riferimento all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia (cfr. Cass., Sez. U., 7 aprile 2014 n. 8053). 2.3Ne deriva che il mancato esame di elementi istruttori non integra di per sé il fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.2.4 Inoltre, il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511); né la Corte di cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., 7 gennaio 2014, n. 91; Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n. 24148). 2.5 Ancora, a lla stregua della giurisprudenza di questa Corte non è censurabile in cassazione l'omesso esame di perizia stragiudiziale di parte, che, avendo natura di mero atto difensivo, è priva di autonomo valore probatorio, essendo sufficiente, sul piano motivazionale, che il giudice di appello enunci considerazioni con essa incompatibili, senza necessità di specifica confutazione (cfr.Cass., Sez. U., 3 giugno 2013, n. 13902; Cass., 18 gennaio 2017, n. 1121; ; Cass., 9 febbraio 2018, n. 3207). 2.6E’ utile precisare, infine, con specifico riferimento all'ipotesi, di cui alla presente controversia, in cui l'amministrazione finanziaria contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, che questa Corte ha espresso il consolidato orientamento secondo cui la stessa ha l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Più in particolare, la dimostrazione a carico dell'amministrazione finanziaria è raggiunta qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione. Infatti, nell'ordinamento tributario, gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici le quali, proprio a mente degli univoci precetti dettati dalle sopra indicate previsioni normative, sono idonee, di per sé sole considerate, a fondare il convincimento del giudice. Assolto in tal guisa l'onere della prova incombente sull'amministrazione finanziaria, grava poi sul contribuente la dimostrazione dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Pertanto, il giudice tributario di meritoè tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione finanziaria e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, a tanto onerato dall'art. 2697, comma secondo, cod. civ. (Cass., 18 ottobre 2021, n. 28628). 2.7Più in particolare, in tema di IVA, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuenteprovare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., 18 ottobre 2021, n. 28628, in motivazione, citata; Cass., 5 luglio 2018, n. 17619). 2.8 Al fine di individuare, poi, quali elementi presuntivi possono essere forniti dall'amministrazione finanziaria per assolvere al proprio onere di prova in caso di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, gli stessi devono condurre a ritenere, mediante procedimento inferenziale, che l'operazione non sia mai stata posta in essere e, sotto tale profilo, costituisce valido elemento indiziario la circostanza che il soggetto che ha emesso la fattura era privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), posto che è ragionevole inferire che dalla suddetta mancanza degli elementi essenziali per potere operare quale operatore commerciale possa farsi discendere la considerazione conclusiva della mancata realizzazione dell'operazione indicata in fattura (Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851). 3.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato. 3.1 Nessuna statuizione va assunta sulle spese, poiché l’A genzia intimata non ha svolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da par
Sentenza Cassazione n. 05055/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris