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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03317/2024

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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 3120/2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], difesicome in atti contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e CONDOMINIO TRIVIOdifesi come in atti ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali , che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di ciascuna parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 (duemilacentocinquantadue e cinquanta)per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 3120/2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], difesicome in atti contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e CONDOMINIO TRIVIOdifesi come in atti ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali , che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di ciascuna parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 (duemilacentocinquantadue e cinquanta)per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite
Decreto Cassazione n. 03317/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris