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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08089/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 190/RG. 28189 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per delitti in materia di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità.

In particolare, la sentenza a pagg. 5-6 ha dato conto, in base a plurimi argomenti, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti.

Del tutto assertivo ed espresso con vuote formule la seconda censura del ricorso, relativa al vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del fatto, a fronte di un imputato arrestato in flagranza di reato.

Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 190/RG. 28189 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per delitti in materia di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. In particolare, la sentenza a pagg. 5-6 ha dato conto, in base a plurimi argomenti, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti. Del tutto assertivo ed espresso con vuote formule la seconda censura del ricorso, relativa al vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del fatto, a fronte di un imputato arrestato in flagranza di reato. Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 08089/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris