CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 giugno 1982
Cassazione n. 31496/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen. - perché, per colpa consistita nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagionava a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali gravissime che determinavano la perdita dell'uso degli arti superiori e inferiori -, condannando altresì l'imputato al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva (pari ad euro 50.000,00 ciascuno), oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle stesse. 1.2. La mattina del 27/06/2018, si verificava un incidente stradale che coinvolgeva la macchina operatrice [OSCURATO:PERSONA] 938 G, targata A3R430, condotta dall'imputato, di proprietà della D.I.S. Project s.r.I., e l'autocarro Iveco 100E4, targato [OSCURATO:TARGA], condotto dall'Olivieri, di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] quanto riferito dagli operanti, il Marconi, proveniente dal piazzale della predetta società D.I.S., effettuava una manovra di immissione nel flusso della circolazione, occupando parte della corsia di pertinenza dell' Olivieri. L'urto avveniva tra la parte anteriore e laterale sinistra della Pala escavatrice agganciata alla macchina operatrice e la parte superiore.destra del vano connpattatore veicolo per trasporto specifico condotta dalla persona offesa. Al momento dell'impatto, la parte anteriore della Caterpillar si trovava ad un'altezza di 2,83 metri. A seguito dell'urto, l'autocarro Iveco si sollevava da terra con la parte anteriore, mentre quella posteriore strisciava con violenza sulla sede stradale producendo tracce di scarrocciamento per molti metri. Privo di controllo, l'Iveco collideva contro la rete di recinzione delimitante la proprietà della D.I.S. Project s.r.I., per poi proseguire la marcia, abbattendo un albero di medio fusto, assumendo la posizione di quiete sul fianco destro, con la parte anteriore rivolta verso sud, sulla banchina transitabile sterrata, sita oltre il margine destro. La macchina operatrice Caterpillar 938G, priva di controllo perché il conducente era disarcionato a causa dello scontro, indietreggiava, arrestandosi all'interno dell'area di pertinenza della D.I.S. Entrambi i conducenti riportavano lesioni. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo dei propri difensori, i quali articolano un unico motivo con cui deducono mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova. Non corrisponde alle risultanze processuali che la persona offesa procedesse all'interno della propria corsia di pertinenza, giacché la consulenza tecnica della difesa, a firma dell'ing. Ciofani, ha stabilito che l'Olivieri viaggiava fuori dalla propria corsia di marcia, invadendo l'area destinata a banchina. Nel dare credito agli operanti, la Corte territoriale non ha tenuto conto delle prove documentali che certificavano le palesi violazioni della normativa sulla circolazione stradale compiute dalla persona offesa. La sentenza impugnata interpreta male le sommarie informazioni rese dai testimoni oculari. I Giudici di appello sbagliano nel ritenere la posizione della benna elemento decisivo per la ricostruzione del sinistro. La sentenza impugnata è illogica e contraddittoria anche quando esclude la sussistenza dell'invocata attenuante di cui all'art. 590-bis, comma 7, cod. pen. La Corte di merito, infine, nulla ha detto sulla necessità di disporre una perizia. 3. In data 15/02/23, i difensori dell'imputato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno fatto pervenire una memoria di replica con cui evidenziano l'assenza della querela, richiesta dal novellato art. 590-bis cod. pen., in uno con la circostanza che la persona offesa è deceduta. 4. In data 20/02/23, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire conclusioni e nota spese per le costituite parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché esula dal novero dei censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito , le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano, come nel caso di specie, sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonee a dar conto dell'iter logico giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisunn punto in tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine l'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione , se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti virgola e si abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). 2. Tanto premesso, quanto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si trovavano nell'area della D.I.S. Project s.r.I., la Corte di appello le ritenute «non dirimenti» ai fini della ricostruzione del sinistro stradale. Tafa ha dichiarato che, quella mattina, si trovava dietro alla macchina operatrice Caterpillar condotta dall'imputato e si accingeva ad uscire dopo aver caricato della sabbia. Ha precisato che la macchina condotta dal prevenuto si trovava "ferma a metà cancello", con gli pneumatici posteriori all'interno della cava e la pala all'esterno, sulla banchina, senza invadere la sede stradale e aveva la "benna a mezza altezza". Teseo ha invece dichiarato che la benna era "posta a circa mezzo metro da terra". Sostiene la Corte territoriale che si tratta di dichiarazioni « sicuramente false quanto alla posizione della benna, elemento decisivo ai fini di una corretta ricostruzione dell'incidente, considerato che l'impatto è avvenuto tra la parte superiore del camion e la benna» e che lo stesso consulente della difesa, ing. Ciofani, ha collocato la benna ad un'altezza di m. 2,83, collocazione che costituisce un dato obiettivo desumibile dal punto d'urto tra i due mezzi, posto che dalla documentazione fotografica si evinceva che «il camion è stato attinto nella parte superiore e, dunque, la benna non poteva trovarsi all'altezza indicata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». La sentenza impugnata osserva che non è stato possibile ricostruire la manovra che l'imputato intendeva compiere e che, tuttavia, «la benna, posta in quel punto, costituiva un pericolo per la circolazione e un intralcio, costituendo un ostacolo (art. 140 cds)». La sentenza impugnata ha affermato che il punto d'urto «va individuato subito prima del punto in cui sono state rilevate le scalfitture lasciate dal cassone dell'autocarro Iveco» il quale, in seguito all'impatto con la benna, si è sollevato nella parte posteriore»; che non possono muoversi rilievi alla condotta di guida di Clivieri poiché l'autocarro, da lui condotto, viaggiava a circa m.0,50 dal margine destro della strada asfaltata. La Corte di merito ricorda come la polizia abbia affermato che non era visibile la linea di delimitazione della corsia di marcia e della banchina, affermazione confermata dalla documentazione fotografica e dallo stesso ing. Ciofani. E, comunque, la circostanza che la Caterpillar, avendo la benna che impegnava alla sede stradale, costituisse un ostacolo per la circolazione, creando una situazione di pericolo, rappresenta il dato obiettivo che collega causalmente la condotta dell'imputato all'evento, rispetto al quale, sostiene con motivazione non manifestamente illogica la sentenza di appello, eventuali profili di colpa ascrivibili alla persona offesa, in ogni caso non dimostrati, non eliderebbero la rilevanza penale della condotta tenuta dall'imputato. Quanto alla invocata circostanza attenuante di cui all'art. 590-bis, comma 7, cod. pen., la sentenza impugnata ne ha motivato il diniego ritenendo inattendibili i citati testimoni, Tafa e Teseo, nonché inverosimili le dichiarazioni rese dal prevenuto. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica, di talché anche su questo punto la sentenza impugnata si presenta immune da qualsivoglia censura. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] che vanno liquidate in complessivi euro quattromilaottocento oltre accessori come per legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in comples