CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29165/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 7555del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] edilizia srl, con sede in Calenzano (FI), via della Chiusa n° 114 ([OSCURATO:PERSONA] 04585320486), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), del Foro di Firenze, e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), del Foro di Roma, come da mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio di quest’ultimo. Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al ricorso incidentale contro Autostrade per l’Italia spa, con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] A. Bergamini n. 50, Cod. Fisc. 07516911000, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Cod. Fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo [OSCURATO:PERSONA] e Associati S.r.l. sito in [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, come da procura speciale in calce al controricorso (recapiti dove il predetto difensore richiede vengano effettuate le comunicazioni di Cancelleria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti: [OSCURATO:TELEFONO]; pec: alessandro.colzi@ firenze.pecavvocati.it). Controricorrente Ricorrente incidentale avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Firenze n° 4136 depositata il 24 luglio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con decreto 8953 del 24 aprile 2015 Autostrade per l’Italia spa, in funzione dei lavori di ampliamento dell’autostrada A1 nel tratto compreso tra Barberino di Mugello e [OSCURATO:PERSONA], espropriava alla Tazzi edilizia srl un fondo in Calenzano, censito al catasto terreni al foglio 55, pozione di mq 2025 della particella 158 (divenuta dopo l’esproprio particella 738), liquidando euro 6.277,50 per l’esproprio del predio (pari ad euro 3,10 al mq), euro 3.600,00 per il valore dei manufatti ed euro 2.136,09 per l’occupazione, e così per complessivi euro 12.013,59. 2.- [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione e, nel contraddittorio con Autostrade, la Corte d’appello di Firenze – disposta consulenza tecnica d’ufficio – decideva la lite con l’ordinanza indicata in intestazione, con la quale determinava l’indennità di esproprio in euro 28.695,39 e quella per l’occupazione dal 7 aprile 2011 al 24 aprile 2015 in euro 14.317,27. Spese compensate per un terzo e per i residui due terzi poste a carico di Autostrade, maggiormente soccombente. 3.- Osservava in particolare la Corte che la relazione di stima del consulente tecnico d’ufficio (C.t.u.) era corretta e condivisibile, mentre erano da disattendere le osservazioni della Tazzi sulla stima della parte scoperta dell’immobile e sulla destinazione commerciale del bene, che invece aveva (contrariamente a quanto ritenuto dall’espropriata) destinazione produttiva. 4.- Ricorre per cassazione la Tazzi, affidando l’impugnazione a tre mezzi. [OSCURATO:PERSONA], concludendo per la reiezione dell’impugnazione e proponendo, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi, cui la Tazzi ha replicato con controricorso. Il giudizio è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.-Col primo motivo la Tazzi deduce nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n° 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132 n° 4 dello stesso codice e dell’art. 111, sesto comma, della Costituzione. Secondo la ricorrente, il C.t.u. avrebbe dapprima ritenuto che il bene ablato avesse destinazione commerciale e poi gli avrebbe in modo contraddittorio attribuito il valore previsto dalle tabelle Omi (“Osservatorio del mercato immobiliare”) per gli immobili produttivi. Tale errore sarebbe stato ripetuto anche dalla Corte, che, infatti, aveva recepito le conclusioni del consulente, dando così luogo ad una motivazione apparente ed al di sotto del limite costituzionale, in quanto viziata da inemendabile contraddizione. 6.- Il mezzo – che, nella sostanza, denuncia una carenza nella motivazione dell’ordinanza impugnata –è fondato. Infatti, la Corte – premesso di condividere il parere del C.t.u. secondo il quale il capannone urbanisticamente destinato ad uso commerciale del resto conforme al suo accertato utilizzo (esposizione e vendita di materiali edili) – finisce poi per qualificarlo come “industriale”, recependo però in modo apparentemente acritico le conclusioni del consulente, ossia senza chiarire le ragioni per le quali, nonostante l’incontestabile destinazione commerciale, l’immobile dovesse essere valorizzato come industriale. Tale motivazione non appare rispettosa del limite costituzionale previsto dall’art. 111 Cost. (secondo le indicazioni di Cass. Su, 7 aprile 2014, n° 8053), in quanto la Corte avrebbe dovuto prendere posizione su tale specifico punto e giustificare chiaramente tale conclusione, eventualmente riportando e commentando le determinazioni del consulente. Per contro, la Corte affronta il tema della qualificazione edilizia del fabbricato alle pagine 3 e 4 dell’ordinanza e, dopo aver riassunto a pagina 3 la parte di consulenza concernente la storia dei mappali, a pagina 4 esamina specificamente il problema della natura del fabbricato esprimendosi come segue: “[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, proprio in ragione della conformazione dei beni, innanzitutto che l’esproprio non ha interessato un terreno agricolo, ma una porzione di un’area legittimamente edificata, in quanto il terreno su cui sorge il capannone di proprietà Tazzi, pur se collocato in zona agricola viene qualificato nella scheda delle caratteristiche urbanistiche, come superficie fondiaria, sulla quale, oltre al capannone sono previsti parcheggi e verde privato”. Nulla viene detto, in questo passaggio motivazionale, in ordine al perché dovessero essere recepite le conclusioni del C.t.u. e nemmeno se il consulente abbia esaminato (ed eventualmente disatteso) le controdeduzioni (riportate in ricorso a pagina 7) del C.t.p. della Tazzi (evenienza che, di regola, renderebbe possibile l’adesione del giudice alle conclusioni del consulente d’ufficio, anche senza una specifica motivazione sui rilievi dei consulenti di parte). È poi vero che a pagina 5 dell’ordinanza impugnata la Corte riferisce che le conclusioni del c.t.u. sarebbero state “formulate all’esito di una indagine completa, documentata e logicamente esposta, anche con riferimento alle osservazioni critiche svolte dai consulenti tecnici di parte”, tanto che – conclude la Corte – esse potevano essere recepite ai fini della decisione. Ma è anche vero che nelle note finali (trascritte a pagina 7-8 del ricorso) la Tazzi aveva nuovamente segnalato alla Corte l’errore del consulente, che dapprima aveva utilizzato “la tabella OMI dei fabbricati a destinazione produttiva poiché a suo dire, pur avendo caratteristiche e destinazione commerciale, l’edificio in questione [aveva] i connotati tipici del capannone industriale ” e poi aveva utilizzato “la tabella OMI dei fabbricati a destinazione produttiva”, assegnando al cespite “il valore venale massimo perché l’edificio ha caratteristiche e destinazione commerciale”: donde la palese contraddizione in cui era incorso il C.t.u. A fronte di questi rilievi esposti nelle note difensive conclusive, contenenti censure puntuali e specifiche alla relazione peritale, la Corte ha omesso di illustrare le ragioni della sua adesione al dictum del consulente, incorrendo così nel citato vizio di motivazione (sull’obbligo di motivazione del giudice a fronte di specifici e rigorosi rilievi mossi alla relazione del consulente, si veda in particolare Cass. sez. 1, 6 giugno 2024, n° 15804). In conclusione, il percorso motivazionale non fa comprendere le ragioni poste a base della attribuzione al fabbricato del valore al metro quadrato degli immobili industriali, anziché quello dei cespiti commerciali. Una spiegazione apprezzabile non può certamente essere individuata nel generico riferimento alle dimensioni dell’immobile, quasi che non potessero esistere immobili a destinazione commerciale di grandi dimensioni. Di conseguenza appare violato l’art. 132 n° 4 cod. proc. civ. e il mezzo va accolto. 7.-Col secondo motivo la Tazzi deduce, ancora una volta, nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n° 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132 n° 4 dello stesso codice e dell’art. 111, sesto comma, della Costituzione. Aderendo alla c.t.u. la Corte avrebbe recepito un ulteriore errore, consistito nell’omogeneizzare la zona scoperta a quella coperta ragguagliando la prima al 10% della seconda, ma adottando una modalità di calcolo scorretta. Inoltre, la Corte avrebbe dapprima ritenuto non condivisibile l’omogeneizzazione, ma poi l’avrebbe applicata recependo la relazione del C.t.u. 8.-Anche questo motivo appare fondato. La Corte, infatti, ha attribuito all’intero terreno il valore stimato dal c.t.u. (euro 115.636,36), dando atto che tale valore è stato ragguagliato dal C.t.u. al 10% del valore del fabbricato. Così si esprime la Corte territoriale: “(…) il consulente ha valutato il valore dell’area interna alla recinzione alla data dell’esproprio in euro 115.636,36, previo calcolo del valore venale del capannone industriale ivi ubicato, da cui ha appunto desunto il valore dell’area scoperta limitrofa applicando il coefficiente del 10% in rapporto alla sua effettiva estensione, mentre per gli 880 mq di scarpata posta fuori della recinzione ha riconosciuto il valore di € 0,20 al mq”. Sulla valorizzazione della scarpata la ricorrente non ha mosso censure, mentre le critiche si appuntano sulla valorizzazione del rimanente suolo, facendo osservare la scorrettezza del metodo di calcolo dell’indennizzo. Effettivamente, stando alla motivazione dell’ordinanza ed ai passaggi della c.t.u. riportati in ricorso, il terreno (al netto della scarpata) è stato valorizzato euro 115.636,36 in misura pari al 10% al valore del fabbricato. Sulla scorta di tale dato, il consulente è poi pervenuto alla valorizzazione al metro quadrato di tale suolo dividendo tale cifra (115.636,36) per il totale dei metri quadrati di estensione del fondo, al netto della scarpata (si veda il passo dell’ordinanza impugnata sopra trascritto). È, nondimeno, evidente che il valore del suolo non avrebbe potuto esser ricavato applicando il 10% al valore complessivo del capannone: esso, invece, avrebbe dovuto essere determinato applicando tale coefficiente di omogeneizzazione (10%) al valore al metro quadrato del fabbricato e moltiplicando tale valore unitario per l’estensione totale della superficie espropriata. Procedendo nel modo adottato dal C.t.u. e recepito nell’ordinanza si è, in sostanza, attribuito all’area scoperta il valore assoluto di euro 115.636,36 a prescindere da qualunque estensione essa avesse, con conseguente individuazione – come già detto – del valore di euro 25,22 al metro quadrato: importo che, in tutta evidenza, sarebbe stato tanto minore quanto più esteso fosse stato il suolo e viceversa. In conclusione, la critica mossa dalla ricorrente alla motivazione contenuta nell’ordinanza si rivela fondata, sia perché non sono state chiarite in modo sufficiente, al di là della soglia della mera apparenza, le ragioni che hanno indotto la Corte a recepire il parere del consulente, sia per l’evidente antinomia logica sopra illustrata. 9.- Col terzo mezzo la ricorrente si duole della parziale compensazione delle spese di lite che la Corte di merito avrebbe disposto nella misura di un terzo, nonostante l’indennità liquidata da Autostrade fosse di soli euro 12.013,59, mentre all’esito del giudizio le erano stati attribuiti complessivi euro 43.009,66 (recte: 43.012,66). 10.-Il mezzo è assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi. 11.-Si passa ora all’esame dei motivi formulati da Autostrade. Col primo motivo di ricorso incidentale quest’ultima deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 38, primo comma, e 32, primo comma, del d.P.R. n° 327/2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n° 3 cod. proc. civ. Il C.t.u. avrebbe stimato il bene senza dare alcuna rilevanza alla disciplina urbanistica dello stesso, risultante dal certificato storico di destinazione urbanistica prodotto in atti, dal quale emergerebbe che il resede nel periodo dal 22 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 (nel corso del quale era stato emesso il decreto di esproprio) aveva destinazione agricola, a viabilità e ad opere idrauliche: caratteristiche totalmente pretermesse dalla Corte fiorentina, nonostante le osservazioni del C.t.p. di Autostrade. Da qui la violazione dell’art. 38 (il quale prevede che l’indennizzo sia liquidato in base al valore venale del cespite) e dell’art. 32 (secondo cui l’indennità è determinata tenendo conto delle caratteristiche del bene) del d.P.R. n° 327/2001. 12.- Il motivo – che denuncia nella sostanza (non tanto una violazione di legge, ma) una carenza di motivazione – è inammissibile per le ragioni già spiegate ai precedenti paragrafi 5- 8. Peraltro, il mezzo non appare dotato di autosufficienza. Autostrade, infatti, lamenta che il C.t.u. non abbia tenuto conto della disciplina urbanistica del bene espropriato risultante dal certificato storico menzionato nel motivo. Tale critica, tuttavia, è fondata sulla trascrizione parziale della relazione del consulente, che non consente al Collegio di verificare se il giudizio dell’ausiliare si sia formato pretermettendo l’esame del certificato storico di destinazione urbanistica: donde, come già detto, l’inammissibilità del mezzo per carenza di autosufficienza (art. 366, primo comma, n° 6, cod. proc. civ.). 13.- Col secondo motivo di ricorso incidentale Autostrade lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 33, secondo comma, del d.P.R. n° 327/2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n° 3 cod. proc. civ. Il progetto dell’opera pubblica prevederebbe, oltre alla rotatoria già aperta al traffico veicolare, la realizzazione di due braccetti ortogonali al tracciato della SP8 Via della Chiusa, uno dei quali costeggerebbe la recinzione Sud-Ovest della proprietà Tazzi, fornendo un accesso diretto (mediante una rampa della larghezza di ml 6,00) al piazzale ed ai terreni agricoli di medesima proprietà. Tale vantaggio sarebbe stato segnalato dal C.t.p. di Autostrade ed il C.t.u. lo avrebbe menzionato nella sua relazione (pagina 24), ma senza alcun commento e trarne alcuna conseguenza: carenza riscontrabile anche nell’ordinanza impugnata, nella quale la Corte di merito era, invece, tenuta ad effettuare una valutazione. 14.-Mezzo inammissibile, al pari del precedente. Anche qui, il motivo denuncia, nella sostanza (non tanto una violazione di legge, ma) una carenza di motivazione, che tuttavia è inesistente. Il motivo è infondato anche ove lo si voglia letteralmente sussumere nell’art. 360, primo comma, n° 3, del codice di rito. L’art. 32 del d.P.R. n° 327/2001, infatti, stabilisce che il vantaggio immediato e speciale deve derivare dalla “esecuzione dell’opera”. Ora, tale realizzazione (oltre ad essere contestata nel controricorso della Tazzi) non è minimamente menzionata né nelle osservazioni del C.t.p. di Autostrade, né nel motivo in esame, nel quale, invece, si fa riferimento solo al progetto di ampliamento dell’autostrada A1. Sicché, non risultando dagli atti l’avvenuta costruzione dello stradello in fregio al fianco sud-ovest della proprietà Tazzi, né il C.t.u., né la Corte erano tenuti a considerare il “vantaggio” citato dall’art. 32 del d.P.R. n° 327/2001, non ancora venuto in essere. 15.- In conclusione, l’ordinanza va cassata e la causa deve essere rimessa alla Corte d’appello di Firenze, anche per le spese del giudizio. Occorre infine dar atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, ove dovuto. p.q.m. la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso principale e dichiara assorbito il terzo. Rigetta il ricorso incidentale e dà atto