CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 12946/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29800/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] della Balduina N. 63 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 140/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'immobile di proprietà della Ghibaudo sito in Moncalieri (TO) ed oggetto dicausa, intercorsero tre differenti contratti di locazione, tutti registrati. Precisamente: a) contratto di locazione del 1° dicembre 2000 (registrato in data 14 dicembre 2000) per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 31 novembre 2004 (con tacito rinnovo) per il canone convenuto di lire 700.000 (pari ad € 361,52) oltre aggiornamento Istat; b) contratto di locazione del 1° febbraio 2009 (registrato in data 28 febbraio 2009) per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2013 (con tacito rinnovo) per il canone convenuto di € 500,00 mensili; c) contratto di locazione del 1° febbraio 2013 (registrato in data 27 febbraio 2013) per il periodo dal 1° dicembre 2013 al 31 gennaio 2017 (con tacito rinnovo) per il canone convenuto di € 500,00 mensili. Pertanto, complessivamente, la Ferreri condusse in locazione detto immobile di proprietà della Ghibaudo dal 1° dicembre 2000 al 3 aprile 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] - ritenendo nulle le clausole di forfetizzazione degli oneri accessori ed allegando di aver pagato somme superiori a quelle contrattualmente dovute - conveniva avanti al Tribunale di Torino la Ghibaudo chiedendone la condanna alla ripetizione per eccedenza della somma € 34,448,36 per il periodo dal 1° febbraio 2003 al 31 marzo 2017. Si costituiva la Ghibaudo, che: -in via principale, resisteva alla domanda di ripetizione ex adversoformulata e - in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della conduttrice al risarcimento dei danni, che quantificava in € 15.000,00 oltre ad una quota di massimo € 4.000,00 equitativamente determinata, per l'intervento sull'impianto di riscaldamento, che assumeva essersi reso necessario per causa imputabile alla conduttrice. La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali prodotte dalle parti, nonché mediante espletamento di prove orali. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 556/2019: - dichiarava la legittimità delle clausole di forfettizzazione degli oneri accessori; - accertava che la conduttrice aveva corrisposto due volte gli oneri condominiali (alla locatrice come indicati in via forfettaria nei contratti) ed a tale [OSCURATO:PERSONA] (addetta al pagamento delle bollette ed alla relativa suddivisione tra gli occupanti i quattro alloggi dello stabile ove era ubicato l'immobile locato); - accertava la mala fed e della Ghibaudo nella percezione dell’indebito e conseguentemente affermava il diritto della conduttrice ad ottenere la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c.), quantificato in € 18.176,36 oltre interessi legali dal giorno del pagamento; e condannava la Ghibaudo alla relativa restituzione; -rigettava la domanda riconvenzionale della Ghibaudo, ritenendo non imputabile a condotta della conduttrice l'intervento sull'impianto fognario e comunque non provato il danno. 3. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello principale la Ghibaudo ed appello incidentale la Ferreri. Precisamente, la Ghibaudo, articolando un unico motivo, denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto,in tesi difensiva, il giudice di primo grado, sostituendosi alla parte, aveva ex officio introdotto una domanda di ripetizione d’indebito, che non era mai stata formulata dalla parte. Censurava altresì la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto indebita la corresponsione di somme pagate in esecuzione di obblighi contrattuali ritenuti validi. D’altra parte, la Ferreri, con l’appello incidentale, censurava la sentenza di primo grade là dove il giudice di prime cure aveva ritenuto legittima la clausola di forfettizzazione degli oneri accessori in una quota fissa predeterminata, clausola che avrebbe avuto lo stesso effetto di attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito. La Corte d'Appello di Torino con sentenza 140/2020, in parziale riforma della sentenza di primo grado: -accertava la nullità delle clausole di cui all’art. 12 del contratto di locazione stipulato in data 1° febbraio 2009, nonché quelle di cui all’art. 12 del contratto di locazione stipulato il 1° febbraio 2013; e, conseguentemente, condannava la Ghibaudo a restituire in favore della Ferreri la somma di euro 19.400 pari alla quota di oneri condominiali pagati dal 1° febbraio 2009 al 3 aprile 2017, oltre interessi legali da ogni singolo pagamento; -condannava la Ghibaudo alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio. 4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] di parte resistente ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte territoriale – dopo ave r dato atto che non aveva formato oggetto di impugnazione la circostanza che la Ferreri aveva goduto dell’immobile in forza di tre contratti di locazione e che la conduttrice aveva pagato due volte gli oneri condominiali – -ha ritenuto non sussistente la violazione dell’art. 112 c.p.c. (e, quindi, non fondato l’appello principale) sulla base delle seguente argomentazione: la Ferreri aveva chiesto in primo grado la condanna della Ghibaudo alla ripetizione per eccedenza di canoni della somma di euro 34.448,36 dal 1 febbraio 2003 al 31 marzo 2017 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo; ed il giudice di primo grado aveva accertato la dazione di tali maggiori somme, la cui quantificazione non era oggetto di censura in appello; -in applicazione degli artt. 79 della legge n. 392/1978 e 13 quarto comma della legge n. 431/1998 e in conformità della giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo (peraltro puntualmente richiamata), ha ritenuto validela clausola di cui all’art. 5 del contratto di locazione del 1° dicembre 2000, che prevedeva la corresponsione diretta degli oneri condominiali da parte del conduttore all’amministratore dello stabile o a rimborsarne il relativo costo al locatore; ma, contrariamente al giudice di primo grado, ha ritenuto nulle le clausole dei contratti di locazione conclusi rispettivamente il 1° febbraio 2009 ed il 1° dicembre 2013 (con le quali le parti avevano indicato il corrispettivo per l’utilizzo dei servizi condominiali nella misura definitiva e forfettaria di euro 200 mensili). In definitiva, la corte territoriale - ferma restando la condanna della proprietaria al rimborso degli oneri condominiali (che erano stati pagati due volte dalla conduttrice) - ha condannato la proprietaria anche alla restituzione in favore della conduttrice della somma di euro 200 mensili dal 1° febbraio 2009 al 31 marzo 2017 (per complessivi euro 19.400), oltre agli interessi dalla data di ogni singolo pagamento al saldo. 2.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, respingendo l’appello principale, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado che, pur accogliendo il suo costrutto difensivo rispetto alle pattuizioni contrattuali, aveva poi introdotto, sostituendosi alla parte ex officio, una domanda di ripetizione dì indebito, che non era mai stata formulata. Osserva che, in difetto di una causa genetica di indebito adquirendi, non può essere considerata indebita la percezione di somme, che erano state pagate spontaneamente (per la gran parte, a titolo di canoni locativi, in esecuzione di clausole contrattuali, ritenute dallo stesso giudicante valide ed efficaci; e, in minor parte, a titolo di contributi condominiali, spontaneamente pagati in via autonoma all’apparente amministratore). Sostiene parte ricorrente che la conduttrice era perfettamente consapevole che le somme indicate in contratto, ancorché scomposte per meri fini di risparmio fiscale, erano tutte canone mensile di locazione, liberamente pattuito ed accettato (in regime di quattro più quattro); e che la stessa, pagando ogni somma dovuta senza alcuna riserva di ripetizione e rivalsa, aveva fatto implicita acquiescenza alla determinazione dei vari canoni, che si erano via via contrattualmente succeduti, ancorché scomposti nei termini per cui è causa.2.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 quarto comma della legge n. 431/1998, nonché il difetto di motivazione e comunque l’illegittimità della motivazione (in quanto fondata sull’art. 79 della legge n. 392 del 1978, cioè su norma che non era in vigore al momento della stipulazione di tutti i contratti oggetto di causa) nella parte in cui la corte territoriale, accogliendo l’appello incidentale, ha rivisto la ricostruzione normativa che era stata correttamente effettuata dal giudice di primo grado. In punto di fatto, rileva che nel caso di specie: a) si è trattato di rapporti contrattuali 4 più 4, a canone libero, regolarmente registrati; b) il corrispettivo contrattuale, indicato nei vari contratti, era scomposto in due voci (una relativa ai canoni locativi e l’altra ad oneri condominiali forfettari); c) tutti i singoli contratti sono stati successivi alla legge n. 431/1998 e sono stati regolarmente registrati. Osserva che: a) la legge n. 431/1998 statuisce la piena libertà di contrarre e per l’effetto la libera determinazione del canone locativo nei rapporti contrattuali, cosiddetti, 4 più 4; e prevede la registrazione del contratto come presupposto di validità del rapporto contrattuale e a pena di nullità; b) le varie pattuizioni contrattuali, che si sono susseguite, secondo i contratti allegati dal conduttore, sono tutte contenute nell’unico contratto ratione temporis, ritualmente registrato ed indicante il corrispettivo complessivo pagato (si ripete, in regime di canone libero). Sostiene che la sentenza impugnata sia da “riformare” anche nella parte in cui dispone che la conduttrice abbia diritto alla restituzione della somma di euro 200 mensili versate in più, senza da esse decurtare le quote condominiali versate alla Gagliasso (che svolgeva funzioni di amministratore di fatto del Condominio), così creando, per sentenza, un ingiustificato arricchimento per la Ferreri. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, articolato in via subordinata rispetto ai precedenti, parte ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha posto a suo carico le spese processuali, mentre, in applicazione del principio della soccombenza, avrebbe dovuto porle acarico della Ferreri. 3. Il ricorso è inammissibile. Parte ricorrente, nell’esposizione del fatto(pp. 2-11), si è limitata a trascrivere il ricorso in appello, nel quale, dopo un breve riferimento ai tre contratti di locazione intercorsi tra le parti ed al c.d. “snodo istruttorio”, aveva indicato le conclusioni delle parti ed il dispositivo della sentenza di primo grado ed aveva illustrato due distinti motivi di appello, per poi concludere le conclusioni, che sottoponeva all’attenzione della Corte territoriale. Così operando, parte ricorrente, anche a voler tener conto di quanto dalla stessa indicato ad illustrazione di ciascuno dei tre motivi qui proposti, non si è fatta carico di rispettare il requisito, previsto dall’art. 366 comma primo numero 3 c.p.c. per l’ammissibilità del ricorso per cassazione. Invero, dall’esposizione dei fatti di causa, così confezionata, non è dato comprendere il tenore dei fatti costituivi e delle ragioni delle domande introdotte dalla controparte, quello delle difese svolte dall’attuale ricorrente nel giudizio di primo grado. E la successiva argomentazione dell’appello risulta incomprensibile. 4. Alla causa di inammissibilità che precede, che attiene al ricorso nella sua interezza, si aggiungono i seguenti ulteriori profili di inammissibilità, che attengono a ciascuno dei motivi in cui il ricorso si articola, se fosse possibile superare il vizio ai sensi del n.3 dell’art. 366.4.1. Inammissibile è il primo motivo, che è palesemente inidoneo ad evidenziare la violazione dell’art. 112 c.p.c. Invero, parte ricorrente omette di individuare la domanda proposta dalla controparte e dunque di risulta la pretesa extrapetizione. Tale individuazione non è fatta nemmeno attraverso la riproduzione della comparsa di risposta di primo grado. Inoltre, viola l’art. 366 n. 6 c.p.c. perché non fornisce l’indicazione degli atti su cui si fonda, fra cui appunto la domanda avversaria. 4.2. Inammissibile è il secondo motivo, che inizia con un espresso riferimento alla ricostruzione normativa del primo giudice (che riproduce per più di due pagine), per poi seguire con l’esposizione di ragioni di divergenza dalla motivazione del primo giudice, omettendo tuttavia qualsivoglia precisa individuazione della motivazione della sentenzadella corte territoriale ( qui impugnata ) . Il motivo difetta della stessa consistenza di motivo di ricorso per cassazione, atteso che avrebbe dovuto individuare la motivazione criticanda (Cass. n. 359 del 2005, il cui consolidato principio di diritto è stato ribadito da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017, in motivazione espressa, sebbene non massimata). Inoltre, anche il secondo motivo viola l’art. 366 n. 6 c.p.c., dato che non fornisce l’indicazione specifica degli atti di cui si discorre. 4.3. Inammissibile è infine il terzo motivo, che è, per così dire, un “non motivo”, limitandosi a postulare un effetto, quello della caducazione della statuizione sulle spese, che sarebbe conseguito comunque ai sensi dell'art. 336, primo comma, c.p.c. nel caso di accoglimento totale o parziale del ricorso (Cass. n. 33968 del 27/09/2022). 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese de l presente giudizio, spese che liquida in euro 3.100 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussist