CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 37724/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo avverso la sentenza del 19/01/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] A.R. Seccia, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 19/01/2022, la corte di appello di Milano confermava la sentenza del 15 luglio 2020 del tribunale di Milano emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ex art. 515 cod. pen. di cui al capo a). 2. Avverso la sentenza suindicata, [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi di impugnazione. 3.Deduce con il primo motivo il vizio di violazione di legge in relazione all'art.649 cod. proc. pen., rappresentando l'erronea esclusione di tale ultima previsione, sebbene il ricorrente sia stato già giudicato per il medesimo fatto alla luce del passaggio in giudicato di decreti penali di condanna A fronte della produzione di un solo decreto penale in sede di merito, il giudice procedente avrebbe dovuto comunque verificare la sussistenza in passato di un giudicato sul medesimo fatto, oggetto del presente procedimento. 4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., per la mancata acquisizione dei fascicoli relativi a due giudizi definiti con decreto penale di condanna come richiesto dalla difesa, trattandosi di attività che avrebbe consentito di appurare l'esistenza del già intervenuto giudicato sul fatto qui in esame, con esito assolutorio. Inoltre, in assenza della certezza della non identità della condotta i giudici avrebbero dovuto assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. 5. Con il terzo motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., contestando la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. proc. pen. a fronte della assenza di prova della consapevolezza, in capo all'imputato, della conoscenza del dato per cui i piccoli inserti dei giubbotti, ritenuti di carattere sintetico, erano invece di origine animale. Tanto più a fronte del vile prezzo di commercio dei giubbotti venduti e di cui alla contestazione, pari a circa 15 euro. Inoltre si tratterebbe di condotta occasionale. 6. Con il quarto motivo rappresenta il vizio di violazione di legge per intervenuta depenalizzazione della condotta ascritta, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Dlgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 190 oltre che dell'art. 9 della L. 689/81. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile, innanzitutto per carenza di specificità estrinseca, laddove non si tiene conto delle argomentazioni svolte dalla corte di appello che ha evidenziato come con decreto penale n. 1113/17 del tribunale di Milano, dell'il luglio 2017, fosse intervenuto il giudicato su un fatto diverso da quello per cui è intervenuta condanna in questa sede, posto che nel presente procedimento si contesta al capo a) una condotta di vendita di 15 giubbotti, consumata il 17 gennaio 2017, mentre il citato giudicato ha avuto riguardo al diverso fatto inerente il tentativo di messa in vendita di 118 giubbotti, ex art. 56 515 cod. pen. realizzato due giorni dopo, il 19.1.2017. Tanto che in ordine al predetto decreto penale, il tribunale, procedendo a declaratoria di improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen., ha rinvenuto l'identità della condotta solo con riguardo al delitto contestato al capo b). La stessa corte ha poi precisato che un secondo decreto penale ha avuto ad oggetto solo fatti analoghi a quello qui giudicato, ma avvenuti l'anno prima, e quindi ancora una volta diversi. Quanto al terzo decreto penale richiamato, deve intendersi alla luce degli atti disponibili quello che a seguito di opposizione ha dato luogo al presente processo. Né appare rilevante per esso - alla luce delle argomentazioni coerenti della corte di appello - la dedotta mancata acquisizione del relativo fascicolo per le indagini preliminari. 2. Le considerazioni sopra illustrate rendono conseguentemente inammissibile anche il secondo motivo, riferito alla mancata rinnovazione sub specie di acquisizione di atti con riferimento al fascicolo dei due giudizi definiti con decreto penale di condanna. 3. Quanto al terzo motivo, esso è inammissibile rispetto alle plurime argomentazioni dei giudici, ciascuna di per sé valida, a partire in particolare dalla considerazione di una condotta per nulla occasionale, rinvenuta come tale in base a elementi (certificato penale e decreto penale) non puntualmente confutati in ricorso, oltre che a fronte del richiamo al danno cagionato all'acquirente, conseguente all'intervenuto sequestro dei capi ceduti. Danno che, pur a fronte di un costo per capo pari a 15 euro, certamente può definirsi "non lieve", secondo una valutazione di merito ragionevole, come tale priva di vizi motivazionali manifesti, e quindi insindacabile in questa sede. Considerazioni analoghe a queste ultime, sul piano della legittima valutazione del merito, non sindacabile in questa sede, possono formularsi anche in relazione al rilevato pericolo correlato alla condotta ascritta. In tale quadro appare di natura meramente valutativa e come tale inammissibile in questa sede, la censura in tema di intensità del dolo, proposta. 4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo, Va premesso, posta la complessiva inammissibilità del ricorso in esame, che, secondo quanto precisato in motivazione dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 25/03/2016 ) Rv. 266818 - 01, al giudice dell'impugnazione inammissibile è consentito, quale eccezione alla regola, confrontarsi, privilegiando l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., con peculiari cause di non punibilità rigorosamente delimitate, quali l'aboliti° críminis, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice formante oggetto dell'imputazione, l'ipotesi in cui debba essere dichiarata l'estinzione del reato a norma dell'art. 150 cod. pen., l'ulteriore ipotesi - già considerata da Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - di estinzione del reato per remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata. Al contrario, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice. Così delineata la cornice giuridica circa la possibilità di rilevare d'ufficio cause di non punibilità - posto che il motivo inerente la intervenuta depenalizzazione, qui in esame, è nuovo, non risultando precedentemente già proposto - va osservato che in ogni caso non emerge l'invocata aboliti° criminis. In proposito si premette che secondo l'art. 4 comma 4 del Dlgs. 190 del 15 novembre 2017 invocato dal ricorrente, "salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta, o sul documento commerciale di accompagnamento di cui al comma 2, fatte salve le tolleranze di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1007/2011, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro". E' qui dirimente, per la questione in esame, la premessa" salvo che il fatto costituisca reato", che lascia comprendere come la previsione sia solo limitata ad una condotta consistente nella mancata informazione precisa circa la composizione fibrosa di un indumento. Senza alcuna incidenza sui casi come quelli in esame in cui la condotta considerata possa rilevare come reato. Come accade ai sensi dell'art. 515 cod. pen. che incrimina per vero non solo la falsa informazione ma - quale dato ulteriore e differenziale -la consegna di cosa diversa da quella pattuita, cosicchè, in altri termini, rileva non solo la incompleta informazione ma il dato ulteriore per cui da essa sia derivata l'errata convinzione da parte di chi riceva il bene circa la sua corrispondenza. Del resto chiarificatore del diverso ambito disciplinato, è lo stesso titolo del Dlgs. 190/2017, relativo alla "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili". Si tratta invero di rilievi di cui si trova traccia argomentativa - da condividere - in altre sentenze della Suprema Corte che hanno già esaminato comparativamente la fattispecie ex art. 515 cod. pen. con previsioni di rilievo amministrativo analoghe a quella da ultimo in esame, invocata dal ricorrente. Si è così precisato che tra la previsione di cui all'art. 2 del D.Lgs n.109 del 1992 n. 109, recante disposizioni in tema di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari tali da attribuire al prodotto proprietà che lo stesso non possegga, e l'art. 515 cod. pen., che tutela il corretto svolgimento dell'attività commerciale, continua a non sussistere, anche successivamente alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 181 del 2003, alcun rapporto di specialità stante il diverso ambito di operatività delle due disposizioni. (Sez. 3, n. 2019 del 08/11/2007 (dep. 15/01/2008) Rv. 238589 - 01).5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione dì ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent