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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 33477/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 15569/25 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 80/2025, con cui il Tribunale di Alessandria ha applicato in data 7 febbraio 2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli art.628, 629 582,585 c.p., è inammissibile.

Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3 bis c.p.

Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il giudizio sulla qualificazione giuridica dei fatti operato in accoglimento dell'accordo sulla pena, conformemente alle richieste delle parti, valutate corrette dal giudice in relazione alla descrizione contenuta nel capo di imputazione ed in assenza di palesi ed evidenti incongruenze rispetto alla fattispecie penale richiamata, è fuori dal perimetro del sindacato di legittimità segnato dal citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 15569/25 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 80/2025, con cui il Tribunale di Alessandria ha applicato in data 7 febbraio 2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli art.628, 629 582,585 c.p., è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3 bis c.p. Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il giudizio sulla qualificazione giuridica dei fatti operato in accoglimento dell'accordo sulla pena, conformemente alle richieste delle parti, valutate corrette dal giudice in relazione alla descrizione contenuta nel capo di imputazione ed in assenza di palesi ed evidenti incongruenze rispetto alla fattispecie penale richiamata, è fuori dal perimetro del sindacato di legittimità segnato dal citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 33477/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris