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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41312/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: DELLA CORTE VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/5~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre avverso l'ordinanza del 13 settembre 2021 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di Vincenzo Della Corte di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) a due reati di tentata estorsione aggravata, ai sensi degli artt. 56, 629 cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), commessi nei mesi di novembre e dicembre 2012 in Villa di Briano e nel mese di marzo 2013 in Cancello e Arnone, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 24 giugno 2015, definitiva 1'8 dicembre 2015; 2) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., commesso da epoca imprecisata al 13 maggio 2013 in Casal di Principe, [OSCURATO:PERSONA]Aversa, Casapesenna, Cancello e Arnone, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 19 aprile 2018, definitiva il 20 luglio 2018; 3) al reato di estorsione aggravata, ai sensi degli artt. 629 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991, commesso nel 2012 in Cancello e Arnone, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 18 maggio 2018, definitiva il 20 gennaio 2019; 4) ai reati aggravati di rapina e estorsione, ai sensi degli artt. 628, 629 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991, commessi nel 2012 e in aprile 2013 in Cancello e Arnone, giudicati dal G.u.p. del Tribunale di Napoli con sentenza del 25 settembre 2018, definitiva il 15 novembre 2018; 5) al reato di tentata estorsione aggravata, ai sensi degli artt. 56, 629 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991, commesso nel mese di maggio 2013 in [OSCURATO:PERSONA]Aversa, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 2 marzo 2015, definitiva il 16 giugno 2015.

In sede esecutiva già con ordinanza del 14 febbraio 2020 era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub 1, 2, 3 e

4. Il giudice dell'esecuzione, ritenendo sussistente il medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni tredici, mesi quattro di reclusione ed euro 11.600,00 di multa.2.

Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice dell'esecuzione competente a conoscere dell'istanza non era il G.i.p. del Tribunale di Napoli, ma la Corte di appello di Napoli, che aveva adottato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, il 20 gennaio 2019. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Giova premettere in diritto che costituisce principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez.

1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600).

La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen.

Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda.

Pertanto, nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679).

Alla stregua di questi principi, nel caso si specie, la competenza a provvedere in sede esecutiva non apparteneva al G.i.p. del Tribunale di Napoli, bensì alla Corte di appello di Napoli, che aveva pronunziato la sentenza del 18 maggio 2018, definitiva il 20 gennaio 2019, divenuta irrevocabile per ultima, con riferimento all'epoca di costituzione del rapporto esecutivo.

Sussiste, pertanto, la violazione delle regole in tema di competenza funzionale, che comporta una nullità di carattere generale, assoluta e rilevabile d'ufficio la quale impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775).2.

All'annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione competente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: DELLA CORTE VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/5~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre avverso l'ordinanza del 13 settembre 2021 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di Vincenzo Della Corte di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) a due reati di tentata estorsione aggravata, ai sensi degli artt. 56, 629 cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), commessi nei mesi di novembre e dicembre 2012 in Villa di Briano e nel mese di marzo 2013 in Cancello e Arnone, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 24 giugno 2015, definitiva 1'8 dicembre 2015; 2) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., commesso da epoca imprecisata al 13 maggio 2013 in Casal di Principe, [OSCURATO:PERSONA]Aversa, Casapesenna, Cancello e Arnone, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 19 aprile 2018, definitiva il 20 luglio 2018; 3) al reato di estorsione aggravata, ai sensi degli artt. 629 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991, commesso nel 2012 in Cancello e Arnone, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 18 maggio 2018, definitiva il 20 gennaio 2019; 4) ai reati aggravati di rapina e estorsione, ai sensi degli artt. 628, 629 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991, commessi nel 2012 e in aprile 2013 in Cancello e Arnone, giudicati dal G.u.p. del Tribunale di Napoli con sentenza del 25 settembre 2018, definitiva il 15 novembre 2018; 5) al reato di tentata estorsione aggravata, ai sensi degli artt. 56, 629 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991, commesso nel mese di maggio 2013 in [OSCURATO:PERSONA]Aversa, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 2 marzo 2015, definitiva il 16 giugno 2015. In sede esecutiva già con ordinanza del 14 febbraio 2020 era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub 1, 2, 3 e 4. Il giudice dell'esecuzione, ritenendo sussistente il medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni tredici, mesi quattro di reclusione ed euro 11.600,00 di multa.2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice dell'esecuzione competente a conoscere dell'istanza non era il G.i.p. del Tribunale di Napoli, ma la Corte di appello di Napoli, che aveva adottato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, il 20 gennaio 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova premettere in diritto che costituisce principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez. 1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen. Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda. Pertanto, nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679). Alla stregua di questi principi, nel caso si specie, la competenza a provvedere in sede esecutiva non apparteneva al G.i.p. del Tribunale di Napoli, bensì alla Corte di appello di Napoli, che aveva pronunziato la sentenza del 18 maggio 2018, definitiva il 20 gennaio 2019, divenuta irrevocabile per ultima, con riferimento all'epoca di costituzione del rapporto esecutivo. Sussiste, pertanto, la violazione delle regole in tema di competenza funzionale, che comporta una nullità di carattere generale, assoluta e rilevabile d'ufficio la quale impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775).2. All'annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione competente. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di N
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