CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 07155/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena in sede di diniego delle attenuanti generiche per il reato di cui agli artt. 80, comma 2, e 73, comma 4, D.P.R. 309/90; Rilevato che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché privo di specificità in quanto prospetta doglianze generiche senza enunciazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono l'impugnazione, nonché poiché inerente al trattamento punitivo in quanto sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; in specie, la determinazione della pena è avvenuta attraverso un iter argomentativo che ha tenuto in debito conto il quantitativo di stupefacente rinvenuto, il luogo pubblico ([OSCURATO:PERSONA] di Palermo) in cui avveniva la detenzione illecita, la personalità dell'imputato (la mancanza di effettivo pentimento), nonché l'arresto in flagranza. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta, dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il copsigliere1etensore [OSCURATO:PERSONA]