CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 44871/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza, in data 2 novembre 2020, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Bari, in data 12 marzo 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato continuato di cui all' art. 75 d.l. n. 159 del 2011 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 69 cod. pen. per avere il giudice dell'appello "aggiunto" la contestata recidiva reiterata infraquinquennale non calcolata in primo grado a seguito del riconcimano delle circostanze attenuanti generiche. - violazione dell'art. 157 cod. pen., per non avere dichiarato la prescrizione nonostante la decorrenza del termine massimo da individuarsi, a seguito del mancato aumento della pena a titolo di recidiva, nella pena edittale per la fattispecie non aggravata. 3. Entrambi i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, in ragione della connessione logica delle questioni poste, sono inammissibili. 3.1. La Corte territoriale nel rigettare il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ha correttamente rilevato che il giudice del primo grado del giudizio non aveva escluso la recidiva come contestata, ma l'aveva considerata equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche determinando la pena, di conseguenza, tra il minimo ed il massimo edittale. Altrettanto correttamente ha osservato che il riconoscimento della recidiva ai fini della prescrizione comportava ai sensi degli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. l'aumento di due terzi del termine prescrizionale che, pertanto, non era ancora decorso. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art.69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (Sez. 5, n. 41784 del 27/05/2016, Scalici, Rv. 268271, più di recente Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020 Lattanzi, Rv. 280059, secondo cui «deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato.»). 4 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannallz( ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] FT itasa Cu 4.DEPOSITA