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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2024

Cassazione n. 30646/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA di correzione dell’errore materiale della sentenza della Corte di cassazione n. 30792 del 02/12/2024 pronunciata sul ricorso iscritto al n. 5358/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -resistente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. ha formulato istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 30792 del 02/12/2024, nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, condannava «in solido controricorrente e resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 12.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge, agli esborsi liquidati in Euro 200,00», senza disporre la distrazione delle spese in favore del difensore, dichiaratosene antistatario; 2.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l’Agenzia delle entrate non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; 1.1.la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente, infatti, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. pr oc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass.

S.U. n. 16037 del 07/07/2010; conf.

Cass. n. 12437 del 17/05/2017; Cass. n. 5082 del 26/02/2024); 1.2.l’istanza di correzione può essere presentata sia dal difensore antistatario che dalla parte da lui rappresentata, come nel caso di specie, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura (cfr. Cass. 15302 del 31/05/2023); 1.3.l’ordinanza n. 30792 del 2024 è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata dal difensore della ricorrente con la memoria del 13/05/2024, mentre nulla si rinviene in tal senso né in dispositivo, né nella motivazione della sentenza impugnata; 1.4.deve, pertanto, procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo: i) nella parte relativa al “Considerato che”, punto 8, pagina 5, dopo le parole «a favore della ricorrente», le parole «, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosene antistatario»; ii) nel dispositivo a pagina 6, dopo le parole «Euro 200,00», le parole «, da distrarsi in favore del difensore antistatario»; 1.5.nulla è dovuto per le spese in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte soccombente in senso proprio (da ultimo, Cass. n. 26566 del 14/09/2023).

P.Q.M La Corte dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione n. 30792 del 02/12/2024 venga corretta aggiungendo i) nella parte relativa al “Considerato che”, punto 8, pagina 5, dopo le parole «a favore della ricorrente», le parole «, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosene antistatario»; ii) nel dispositivo a pagina 6, dopo le parole «Euro 200,00», le parole «, da distrarsi in favore del difensore antistatario».

Dispone che le correzioni siano annotate, a cura de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA di correzione dell’errore materiale della sentenza della Corte di cassazione n. 30792 del 02/12/2024 pronunciata sul ricorso iscritto al n. 5358/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -resistente- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. ha formulato istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 30792 del 02/12/2024, nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, condannava «in solido controricorrente e resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 12.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge, agli esborsi liquidati in Euro 200,00», senza disporre la distrazione delle spese in favore del difensore, dichiaratosene antistatario; 2.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l’Agenzia delle entrate non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; 1.1.la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente, infatti, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. pr oc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. S.U. n. 16037 del 07/07/2010; conf. Cass. n. 12437 del 17/05/2017; Cass. n. 5082 del 26/02/2024); 1.2.l’istanza di correzione può essere presentata sia dal difensore antistatario che dalla parte da lui rappresentata, come nel caso di specie, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura (cfr. Cass. 15302 del 31/05/2023); 1.3.l’ordinanza n. 30792 del 2024 è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata dal difensore della ricorrente con la memoria del 13/05/2024, mentre nulla si rinviene in tal senso né in dispositivo, né nella motivazione della sentenza impugnata; 1.4.deve, pertanto, procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo: i) nella parte relativa al “Considerato che”, punto 8, pagina 5, dopo le parole «a favore della ricorrente», le parole «, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosene antistatario»; ii) nel dispositivo a pagina 6, dopo le parole «Euro 200,00», le parole «, da distrarsi in favore del difensore antistatario»; 1.5.nulla è dovuto per le spese in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte soccombente in senso proprio (da ultimo, Cass. n. 26566 del 14/09/2023). P.Q.M La Corte dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione n. 30792 del 02/12/2024 venga corretta aggiungendo i) nella parte relativa al “Considerato che”, punto 8, pagina 5, dopo le parole «a favore della ricorrente», le parole «, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosene antistatario»; ii) nel dispositivo a pagina 6, dopo le parole «Euro 200,00», le parole «, da distrarsi in favore del difensore antistatario». Dispone che le correzioni siano annotate, a cura de