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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 13682/2026

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a la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha respinto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, di detenzione domiciliare e di semilibertà, avanzate da [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria difensiva con motivi aggiunti in data 27/03/2026, che, nel rappresentare che il provvedimento è stato sospeso dal Giudice a quo, deduce che la circostanza è incompatibile con la proposta di inammissibilità e chiede di tenere conto del fatto che la conferma del provvedimento non consentirebbe la prosecuzione del percorso di risocializzazione del condannato; Ritenute manifestamente infondate le censure sull'erronea valutazione della mancata collaborazione e manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 ord. pen. e dell'art. 666 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost. laddove consentono il rigetto automatico delle misure alternative per la mera mancata collaborazione del condannato con l'UEPE, alla luce della costante giurisprudenza che qualifica tale comportamento come elemento di fatto, che il giudice di merito deve valutare adeguatamente (Sez. 1, n. 6752 del 19/12/2023, dep. 2024, Piselli, Rv. 285859 - 02); che difatti «in tema di applicazione di misure alternative alla detenzione, il condannato che, dopo aver chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale, non fornisca notizie esatte in ordine alla sua situazione sociale, familiare e lavorativa, informazioni utili per la predisposizione del programma di intervento, dimostra la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale, tenendo un comportamento che ben può essere valutato in chiave negativa dal Tribunale di Sorveglianza ai fini della concessione della misura» (Sez. 1, n. 50169 del 25/05/2017, Erbo, Rv. 271296 - 01); e così ha fatto il giudice a quo attivando ogni iniziativa utile perché venisse predisposto il programma e poi prendendo atto dei comportamenti concludenti di disinteresse da parte del condannato; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha respinto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, di detenzione domiciliare e di semilibertà, avanzate da [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria difensiva con motivi aggiunti in data 27/03/2026, che, nel rappresentare che il provvedimento è stato sospeso dal Giudice a quo, deduce che la circostanza è incompatibile con la proposta di inammissibilità e chiede di tenere conto del fatto che la conferma del provvedimento non consentirebbe la prosecuzione del percorso di risocializzazione del condannato; Ritenute manifestamente infondate le censure sull'erronea valutazione della mancata collaborazione e manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 ord. pen. e dell'art. 666 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost. laddove consentono il rigetto automatico delle misure alternative per la mera mancata collaborazione del condannato con l'UEPE, alla luce della costante giurisprudenza che qualifica tale comportamento come elemento di fatto, che il giudice di merito deve valutare adeguatamente (Sez. 1, n. 6752 del 19/12/2023, dep. 2024, Piselli, Rv. 285859 - 02); che difatti «in tema di applicazione di misure alternative alla detenzione, il condannato che, dopo aver chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale, non fornisca notizie esatte in ordine alla sua situazione sociale, familiare e lavorativa, informazioni utili per la predisposizione del programma di intervento, dimostra la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale, tenendo un comportamento che ben può essere valutato in chiave negativa dal Tribunale di Sorveglianza ai fini della concessione della misura» (Sez. 1, n. 50169 del 25/05/2017, Erbo, Rv. 271296 - 01); e così ha fatto il giudice a quo attivando ogni iniziativa utile perché venisse predisposto il programma e poi prendendo atto dei comportamenti concludenti di disinteresse da parte del condannato; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q. P.Q.M
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