Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13555/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente Rep. _________________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 8590 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58S12 F839C) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72H28 B428G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Marco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69T27 C933X) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 324/2022, pubblicata in data 1° febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 17 aprile 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la Ric. n. 8590/2022– S ez. 3 - U d. 17 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 2 di 12 dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale, come da requisitoria scritta; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Marco, per la società controricorrente.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di assegno bancario insoluto di € 40.000,00, ha agito in via esecutiva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; successivamente, ha intimato alla medesima società pre- cetto di pagamento in base al medesimo titolo (in rinnovazione del precedente atto di precetto, già seguito dall’esecuzione).

La società intimata ha proposto opposizione all’esecuzione, sia ai sensi dell’art. 615, coma 2, c.p.c., nell’ambito del primo pro- cesso esecutivo, sia, successivamente, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l’atto di precetto in rinnovazione.

Le due opposizioni sono state riunite e accolte dal Tribunale di Como.

La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Correa, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità di entrambi i motivi del ricorso.

Il ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria de- positata ai sensi del medesimo art. 380 bisc.p.c.

È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ric. n. 8590/2022– S ez. 3 - U d. 17 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 3 di 12 All’esito dell’adunanza camerale del 29 novembre 2023, la Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza con ordi- nanza interlocutoria n. 102 del3 gennaio 2024.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art.378 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. La società controricorrente ha espressamente eccepito il di- fetto di specialità della nuova procura rilasciata dal ricorrente al suo difensore ai fini dell’istanza di decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo la stessa genericamente riferita al presente giudizio di legittimità, senza alcun riferi- mento alla proposizione della suddetta istanza di decisione del ricorso, a seguito della proposta di definizione accelerata di esso formulata dal Presidente.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza del presente ricorso proprio ai fini della decisione in ordine a tale questione, che si presenta come nuova e di carattere nomofilattico. [OSCURATO:PERSONA]– acquisiti i contributi delle parti e della Procura Ge- nerale– ritiene che l’eccezione non possa trovare accoglimento, sulla base degli argomenti che seguono. 1.1 L’art. 380 bis c.p.c., per il caso di proposta di definizione accelerata del ricorso determinata dal rilievo di profili di inam- missibilità o manifesta infondatezza del medesimo (cd.

PDA), al fine di evitare l’estinzione del giudizio di legittimità richiede una istanza di decisione «sottoscritta dal difensore munito di una nuovaprocura speciale».

La procura necessaria ai fini della presentazione dell’istanza di decisione deve avere, dunque, il duplice, ma al tempo stesso connesso e complementare, carattere della “ novità ” e della “specialità”. 1.1.1Il requisito della novità va certamente inteso nel senso che il potere di avanzare l’istanza di decisione di cui all’art. 380 bis c.p.c. non può essere conferito prima della formulazione Ric. n. 8590/2022– S ez. 3 - U d. 17 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 4 di 12 della proposta di definizione accelerata del ricorso, eventual- mente già con la stessa procura speciale ad litemrilasciata per il giudizio di legittimità, di cui all’art. 365 c.p.c..

Occorre certamente che la parte conferisca al difensore un’ul- teriore procura specificamente diretta a tal fine; la ratio e la lettera della norma portano, cioè, a ritenere che il requisito di novità implichi, in primo luogo, che la procura debba essere conferita in data successiva a quella della proposta di defini- zione accelerata del giudizio di legittimità. 1.1.2 Il requisito della specialità va inteso nel senso che la nuova procura deve avere ad oggetto il conferimento del potere di porre in essere lo specifico atto previsto, cioè la proposizione dell’istanza di decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., atto necessario al fine di evitare l’estinzione del giudizio di legittimità.

Di conseguenza, non è sufficiente, a tal fine, la mera procura speciale ad litemdi cui all’art. 365 c.p.c., cioè una procura che attribuiscaal difensore il potere di rappresentanza della parte nello specifico giudizio di legittimità volto ad impugnare una determinata sentenza.

Occorre, invece, una procura specificamente diretta ad attri- buire al difensore, già costituito nel giudizio di legittimità e, quindi, già munito dellanecessaria procura speciale ad litem di cui all’art. 365 c.p.c. (o, eventualmente, anche ad un nuovo difensore che ne venga contestualmente dotato), il potere spe- cifico di presentare l’istanza di decisione del ricorso a seguito dellaproposta di definizione accelerata di esso .

In altri termini, mentre la specialità della procura di cui all’art.365 c.p.c. è riferita ad un “giudizio” (si deve trattare di procura processuale a rappresentare la parte in uno specifico giudiziodi legittimità), e si tratta pertanto di procura ad litem, la specialità della procura di cui all’art. 380 bisc.p.c. è riferita ad un “atto”, sia pure inteso a darvi ulteriore e decisivo impulso: si deve Ric. n. 8590/2022– S ez. 3 - U d. 17 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 5 di 12 trattare di procura – conferita al difensore già o contestual- mente munito della procura speciale di cui all’art. 365 c.p.c. per larappresentanza della parte nel giudizio di legittimità –a porre in essere un determinato e specifico attodi quel giudizio di le- gittimità, cioè di una procura ad actum. 1.1.3Quanto sin qui osservato comporta che non può ritenersi sufficiente, ai fini dell’istanza di decisione di cui all’art. 380 bis c.p.c., una “nuova” procura genericamente riferita al giudizio di legittimità pendente, in quanto la procura speciale conferita al difensore ai fini della rappresentanza nel giudizio di legittimità nonsolo non comprende, ma non può in nessun caso compren- dere, anche il potere di proporre l’istanza di decisione di cui all’art. 380 bisc.p.c., e ciò proprio in base a tale ultima disp o- sizione, che a tal fine richiede una “nuova procura speciale”.

La proposizione dell’istanza di decisione del ricorso a seguito della proposta di definizione accelerata dello stesso rientra , cioè, tra gli atti che il difensore non può compiere sulla base della sola procura ad litem, ai sensi dell’art. 84 c.p.c., essendo necessaria una speciale procura ad actum, analoga mente a quanto è, ad esempio, previsto per la rinuncia el’accettazione della rinuncia al ricorso per cassazione( ai sensi degli artt. 84, 306, 390 e 391 c.p.c., disposizionila cui interpretazione risulta consolidatanel senso che, affinché il difensore possa porre in essere tali atti, è necessario un espresso conferimento dello specifico potere riferito agli atti medesimi; cfr. ad es., Cass., Sez.6 - 3 , Ordinanza n. del 27/07/2018 , Rv. 650288 – 01:«la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandatospeciale a rinun- ziare, mancando dei requisiti previsti dall’art. 390, comma 2, c.p.c., non produce l’effetto dell’estinzione del processo»; conf., ex multis: Sez. 2 , Sentenza n. del 11/10/2013 , Rv.628696 – 01; Sez.

L , Sentenza n. del 15/01/2014 , Rv.

Ric. n. 8590/2022– S ez. 3 - U d. 17 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 6 di 12 629261 –01; Sez. 6 - L , Ordinanza n. del 20/01/2015, Rv. 634070 –01; con riguardo al medesimo requisito per l’accetta- zione della rinuncia della controparte: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. del 07/10/2005 , Rv. 584276 - 01 ) ; anche se con la differenza che,nel caso della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione, il potere di porre in essere lo specifico atto pro- cessuale, pur dovendo essere espressamente conferitoe non essendo compreso in quello necessario ai fini della rappresen- tanza processuale nel giudizio di legittimità, può essere attri- buito al difensorecontestualmente alla procura ad litem, men- tre, nel caso dell’istanza di decisione di cui all’art. 380 bisc.p.c., il conferimento della procura ad actum deve necessariamente avvenire separatamente ed in un secondo momento. 1.1.4L’esposta interpretazione della disposizione di cui all’art.380 bis c.p.c. è la sola che può definirsi coerente con la sua ratio, che è evidentemente quella di sollecitare una particolare e specifica attenzione della parte in ordine all’atto processuale di cui si discute, che (come per la rinuncia al ricorso e l’accet- tazione della stessa, anche se con effetti “inversi”) implica con- seguenze considerate dal legislatore di particolare delicatezza, se non maggiore, anche tenuto conto della automatica con- danna di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in caso di conferma dell’esito indicato nella proposta di definizione accelerata del ricorso. 1.2 Nella specie, l a procura prodotta dal difensore del ricor- rente per la proposizione dell’istanza di decisione ha, in effetti, un contenuto identico a quello de lla precedente procura spe- ciale prodotta per il patrocinio nel presente giudizio di legitti- mità, eccezion fatta per l’indicazione del numero di ruolo del procedimento, nonché la data, che è successiva a quella della proposta di definizione accelerata dello stesso.

Tanto assicura, peraltro ed in coerenza coi criteri ermeneutici adottati da questa Corte a Sezioni Unite in tema di requisiti Ric. n. 8590/2022– S ez. 3 - U d. 17 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 7 di 12 formali della procura,che si tratti di una procur a “ nuova ” , come richiesto dall’art. 380 bisc.p.c.. 1.3Per quanto riguarda l’ulteriore requisito della “specialità”, occorre valutare se esso possaessere soddisfatto anche in virtù della mera “collocazione topografica” della procura stessa.

In verità, in proposito, nulla è espressamente previsto, né dall’art. 380 bisc.p.c., né dall’art. 83 c.p.c.. 1.3.1Ritiene il Collegio, in primo luogo, che debba condividersi l’opinione che non esclude il potere del difensore di autenticare la sottoscrizione della parte relativa a tale procura e, dunque, non implica la necessità in ogni caso di una procura notarile.

Anche se l’art. 83 c.p.c. non include l’istanza di decisione di cui all’art. 380 bisc.p.c. tra gli atti in calce o a margine dei quali il difensore può autenticare la sottoscrizione della parte in rela- zione alla procura difensiva, è possibile giungere ad escludere che sia richiesta, sempre e necessariamente, una procura no- tarile a tal fine, anchesulla base di una interpretazione “costi- tuzionalmente orientata” della disposizione, in base aiseguenti argomentisistematici: a) il rilievo che, nella legge del ega sulla base della quale è stata introdotta la nuova formulazione dell’art. 380 bisc.p.c. non era specificamente imposto il requi- sito di una nuova procura per l’istanza di decisione; b) la con- siderazione che una interpretazione eccessivamente rigorosa del suddetto requisito potrebbe costituire, in qualche modo, una ingiustificabile limitazione al diritto di difesa di cui all’art.24 Cost.; c) l’indirizzo consolidato secondo il quale viene comu- nemente ritenuta possibile l’autenticazione da parte del difen- sore della sottoscrizione della parte che personalmenteeffettua la dichiarazione di rinuncia, ai sensi dell’art. 306 c.p.c. e anche dell’art. 390 c.p.c., in calce alla rinuncia stessa, sebbene anche in tal caso non vi sia una previsione espressa che consenta tale autentica in calce a quell’atto.

Ric. n. 8590/2022– S ez. 3 - U d. 17 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 8 di 12 1.3.2Inoltre, va certamente ammessa, anche in questo caso, la cd. specialità “per collocazione topografica”,secondo l’inter- pretazione “ampia” di tale espressione, ormai consolidatasi e ripetutamente confermata dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte,con riguardo al (diverso, ma analogo) requisito di spe- cialità della procura che accede al ricorso, ai sensi dell’art. 365 c.p.c. (cfr., per tutte: Cass., Sez.

U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, Rv. 666374 – 01; Sez.

U, Sentenza n. 2077 del 19/01/2024, Rv. 669830 –01).

Deve, cioè, senz’altro ammettersi che il requisito della “ con- giunzione materiale” tra procura ed atto cui accede sia soddi- sfatto anche nel caso in cui la procura sia semplicemente inse- rita nella medesima busta telematica con cui è depositata l’istanza di decisione di cui all’art. 380 bisc.p.c., quanto meno se dal contenuto di essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all’atto stesso cui accede. 1.3.3 Nel caso di specie, la nuova procura del difensore del ricorrente risulta inseritanella medesima busta telematica con cui è stata depositata l’istanza di decisione del ricorso,e conte- nendo essa un espresso riferimento all’atto cui accede(«La pre- sente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, D.M.

Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M.

Giustizia n. 48/2013»), a giudizio del Collegio deve ritenersi superata ogni perplessità.

Il ricorso può, pertanto essere esaminato nel merito. 2.Con il primo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 115 cpc in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c.».

Il ricorrente denuncia l’omessa ammissione della prova per testi come richiesta sin dal primo grado di giudizio, ritenendo che la stessa abbia carattere di decisività ai fini del decidere.

Con il secondo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 115 e 201 cpc ( art. 360 n. 3 cpc ).

Omesso esame circa un fatto Ric. n. 8590/2022– S ez. 3 - U d. 17 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 9 di 12 decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti(art. 360 n. 5 cpc)».

Il ricorrente deduce la mancata valutazione della richiesta di produzione formulata, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., sull’acquisi- zione di informazioni bancarie, ritenute decisive ai fini del deci- dere.

I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiunta- mente, in quanto le questioni con essi poste presentano ragioni di connessione logica e giuridica.

Essi sono inammissibili, esattamente per le ragioni già eviden- ziate nella proposta di decisione acceleratadi cui all’art. 380 bis c.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie.

Va premesso che le censure di violazione dell’art. 115 c.p.c. non risultano formulate con la necessaria specificità, in confor- mità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di que- sta Corte (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez.

U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez.

U, Sentenza n. 20867del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02).

Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassa- zione solo nel caso in cui esso abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convinci- mento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (così, tra le altre: Cass., Sez.6 - 1 , Ordinanza n. del 07/03/2017 , Rv. 643989 – Ric. n. 8590/2022– S ez. 3 - U d. 17 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 10 di 12 01; Sez.2, Ordinanza n. del 29/10/2018 , Rv. 651028 – 02; e Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. del 17/06/2019 , Rv.654713 - 01 ).

Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve conte- nere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe, senza dubbio alcuno, dato luogo a una decisione diversa (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. del 26/06/2018, Rv. 649421 - 01 ).

Inoltre, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rile- vante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez.

U , Sentenza n. del 07/04/2014, Rv.629829 - 01 ).

Costituisce, pertanto, un “fatto”, suscettibile di essere denun- ciato ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “que- stione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio feno- menico rilevante (Cass., Sez. 1 , Sentenza n. del 04/04/2014, Rv. 630720 - 01 ; Sez. 1 , Sentenza n. del 08/09/2016, Rv. 641174 - 01 ; Sez. 5 , Ordinanza n. del13/12/2017, Rv. 646294 - 01 ; Sez. 5 , Sentenza n. del 08/10/2014, Rv. 632989 - 01 ; Sez.

U, 23/03/2015, n. 5745; Sez. 1,Sentenza n. del 05/03/2014 , Rv. 629647 - 01).

Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argo- mentazioni o deduzioni difensive (Cass., Sez. 2, Sentenza n. del 14/06/2017, Rv.644485 – 01 ; Sez. 5 , Sentenza n. del 08/10/2014, Rv.632989 - 01 ); gli elementi istrut- tori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme Ric. n. 8590/2022– S ez. 3 - U d. 17 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 11 di 12 dei materiali di causa” (Cass., Sez.

L, Sentenza n. del 21/10/2015, Rv.637497 - 01 ).

Nella fattispecie in esame il ricorrente non ha adeguatamente allegato nel ricorso –neppure potendo farlo in alcun atto suc- cessivo –la decisività delle prove istruttorie e della produzione documentale, capace di sovvertire la valutazione della corte territoriale, basata sulla analisi della corretta valutazione delle risultanze istruttorie acquisite agli atti, ritenendo inammissibili (o comunque ininfluenti) le prove testimoniali dedotte. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricor- rente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giu- dizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 27195 del 22/ 09/2023 ; Sez.

U , Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).

La Corte stima equo fissare in € 9.000,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., edin € 5.000,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il ca- rattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi Ric. n. 8590/2022– S ez. 3 - U d. 17 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 12 di 12 La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 9.000,00 (novemila/00), oltre € 200,00(duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 9.000,00 (novemila/00) in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; - condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il ver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Rep. _________________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 8590 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58S12 F839C) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72H28 B428G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Marco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69T27 C933X) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 324/2022, pubblicata in data 1° febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 17 aprile 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la Ric. n. 8590/2022– S ez. 3 - U d. 17 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 2 di 12 dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale, come da requisitoria scritta; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Marco, per la società controricorrente. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di assegno bancario insoluto di € 40.000,00, ha agito in via esecutiva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; successivamente, ha intimato alla medesima società pre- cetto di pagamento in base al medesimo titolo (in rinnovazione del precedente atto di precetto, già seguito dall’esecuzione). La società intimata ha proposto opposizione all’esecuzione, sia ai sensi dell’art. 615, coma 2, c.p.c., nell’ambito del primo pro- cesso esecutivo, sia, successivamente, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l’atto di precetto in rinnovazione. Le due opposizioni sono state riunite e accolte dal Tribunale di Como. La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Correa, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità di entrambi i motivi del ricorso. Il ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria de- positata ai sensi del medesimo art. 380 bisc.p.c. È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ric. n. 8590/2022– S ez. 3 - U d. 17 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 3 di 12 All’esito dell’adunanza camerale del 29 novembre 2023, la Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza con ordi- nanza interlocutoria n. 102 del3 gennaio 2024. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art.378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. La società controricorrente ha espressamente eccepito il di- fetto di specialità della nuova procura rilasciata dal ricorrente al suo difensore ai fini dell’istanza di decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo la stessa genericamente riferita al presente giudizio di legittimità, senza alcun riferi- mento alla proposizione della suddetta istanza di decisione del ricorso, a seguito della proposta di definizione accelerata di esso formulata dal Presidente. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza del presente ricorso proprio ai fini della decisione in ordine a tale questione, che si presenta come nuova e di carattere nomofilattico. [OSCURATO:PERSONA]– acquisiti i contributi delle parti e della Procura Ge- nerale– ritiene che l’eccezione non possa trovare accoglimento, sulla base degli argomenti che seguono. 1.1 L’art. 380 bis c.p.c., per il caso di proposta di definizione accelerata del ricorso determinata dal rilievo di profili di inam- missibilità o manifesta infondatezza del medesimo (cd. PDA), al fine di evitare l’estinzione del giudizio di legittimità richiede una istanza di decisione «sottoscritta dal difensore munito di una nuovaprocura speciale». La procura necessaria ai fini della presentazione dell’istanza di decisione deve avere, dunque, il duplice, ma al tempo stesso connesso e complementare, carattere della “ novità ” e della “specialità”. 1.1.1Il requisito della novità va certamente inteso nel senso che il potere di avanzare l’istanza di decisione di cui all’art. 380 bis c.p.c. non può essere conferito prima della formulazione Ric. n. 8590/2022– S ez. 3 - U d. 17 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 4 di 12 della proposta di definizione accelerata del ricorso, eventual- mente già con la stessa procura speciale ad litemrilasciata per il giudizio di legittimità, di cui all’art. 365 c.p.c.. Occorre certamente che la parte conferisca al difensore un’ul- teriore procura specificamente diretta a tal fine; la ratio e la lettera della norma portano, cioè, a ritenere che il requisito di novità implichi, in primo luogo, che la procura debba essere conferita in data successiva a quella della proposta di defini- zione accelerata del giudizio di legittimità. 1.1.2 Il requisito della specialità va inteso nel senso che la nuova procura deve avere ad oggetto il conferimento del potere di porre in essere lo specifico atto previsto, cioè la proposizione dell’istanza di decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., atto necessario al fine di evitare l’estinzione del giudizio di legittimità. Di conseguenza, non è sufficiente, a tal fine, la mera procura speciale ad litemdi cui all’art. 365 c.p.c., cioè una procura che attribuiscaal difensore il potere di rappresentanza della parte nello specifico giudizio di legittimità volto ad impugnare una determinata sentenza. Occorre, invece, una procura specificamente diretta ad attri- buire al difensore, già costituito nel giudizio di legittimità e, quindi, già munito dellanecessaria procura speciale ad litem di cui all’art. 365 c.p.c. (o, eventualmente, anche ad un nuovo difensore che ne venga contestualmente dotato), il potere spe- cifico di presentare l’istanza di decisione del ricorso a seguito dellaproposta di definizione accelerata di esso . In altri termini, mentre la specialità della procura di cui all’art.365 c.p.c. è riferita ad un “giudizio” (si deve trattare di procura processuale a rappresentare la parte in uno specifico giudiziodi legittimità), e si tratta pertanto di procura ad litem, la specialità della procura di cui all’art. 380 bisc.p.c. è riferita ad un “atto”, sia pure inteso a darvi ulteriore e decisivo impulso: si deve Ric. n. 8590/2022– S ez. 3 - U d. 17 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 5 di 12 trattare di procura – conferita al difensore già o contestual- mente munito della procura speciale di cui all’art. 365 c.p.c. per larappresentanza della parte nel giudizio di legittimità –a porre in essere un determinato e specifico attodi quel giudizio di le- gittimità, cioè di una procura ad actum. 1.1.3Quanto sin qui osservato comporta che non può ritenersi sufficiente, ai fini dell’istanza di decisione di cui all’art. 380 bis c.p.c., una “nuova” procura genericamente riferita al giudizio di legittimità pendente, in quanto la procura speciale conferita al difensore ai fini della rappresentanza nel giudizio di legittimità nonsolo non comprende, ma non può in nessun caso compren- dere, anche il potere di proporre l’istanza di decisione di cui all’art. 380 bisc.p.c., e ciò proprio in base a tale ultima disp o- sizione, che a tal fine richiede una “nuova procura speciale”. La proposizione dell’istanza di decisione del ricorso a seguito della proposta di definizione accelerata dello stesso rientra , cioè, tra gli atti che il difensore non può compiere sulla base della sola procura ad litem, ai sensi dell’art. 84 c.p.c., essendo necessaria una speciale procura ad actum, analoga mente a quanto è, ad esempio, previsto per la rinuncia el’accettazione della rinuncia al ricorso per cassazione( ai sensi degli artt. 84, 306, 390 e 391 c.p.c., disposizionila cui interpretazione risulta consolidatanel senso che, affinché il difensore possa porre in essere tali atti, è necessario un espresso conferimento dello specifico potere riferito agli atti medesimi; cfr. ad es., Cass., Sez.6 - 3 , Ordinanza n. del 27/07/2018 , Rv. 650288 – 01:«la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandatospeciale a rinun- ziare, mancando dei requisiti previsti dall’art. 390, comma 2, c.p.c., non produce l’effetto dell’estinzione del processo»; conf., ex multis: Sez. 2 , Sentenza n. del 11/10/2013 , Rv.628696 – 01; Sez. L , Sentenza n. del 15/01/2014 , Rv. Ric. n. 8590/2022– S ez. 3 - U d. 17 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 6 di 12 629261 –01; Sez. 6 - L , Ordinanza n. del 20/01/2015, Rv. 634070 –01; con riguardo al medesimo requisito per l’accetta- zione della rinuncia della controparte: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. del 07/10/2005 , Rv. 584276 - 01 ) ; anche se con la differenza che,nel caso della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione, il potere di porre in essere lo specifico atto pro- cessuale, pur dovendo essere espressamente conferitoe non essendo compreso in quello necessario ai fini della rappresen- tanza processuale nel giudizio di legittimità, può essere attri- buito al difensorecontestualmente alla procura ad litem, men- tre, nel caso dell’istanza di decisione di cui all’art. 380 bisc.p.c., il conferimento della procura ad actum deve necessariamente avvenire separatamente ed in un secondo momento. 1.1.4L’esposta interpretazione della disposizione di cui all’art.380 bis c.p.c. è la sola che può definirsi coerente con la sua ratio, che è evidentemente quella di sollecitare una particolare e specifica attenzione della parte in ordine all’atto processuale di cui si discute, che (come per la rinuncia al ricorso e l’accet- tazione della stessa, anche se con effetti “inversi”) implica con- seguenze considerate dal legislatore di particolare delicatezza, se non maggiore, anche tenuto conto della automatica con- danna di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in caso di conferma dell’esito indicato nella proposta di definizione accelerata del ricorso. 1.2 Nella specie, l a procura prodotta dal difensore del ricor- rente per la proposizione dell’istanza di decisione ha, in effetti, un contenuto identico a quello de lla precedente procura spe- ciale prodotta per il patrocinio nel presente giudizio di legitti- mità, eccezion fatta per l’indicazione del numero di ruolo del procedimento, nonché la data, che è successiva a quella della proposta di definizione accelerata dello stesso. Tanto assicura, peraltro ed in coerenza coi criteri ermeneutici adottati da questa Corte a Sezioni Unite in tema di requisiti Ric. n. 8590/2022– S ez. 3 - U d. 17 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 7 di 12 formali della procura,che si tratti di una procur a “ nuova ” , come richiesto dall’art. 380 bisc.p.c.. 1.3Per quanto riguarda l’ulteriore requisito della “specialità”, occorre valutare se esso possaessere soddisfatto anche in virtù della mera “collocazione topografica” della procura stessa. In verità, in proposito, nulla è espressamente previsto, né dall’art. 380 bisc.p.c., né dall’art. 83 c.p.c.. 1.3.1Ritiene il Collegio, in primo luogo, che debba condividersi l’opinione che non esclude il potere del difensore di autenticare la sottoscrizione della parte relativa a tale procura e, dunque, non implica la necessità in ogni caso di una procura notarile. Anche se l’art. 83 c.p.c. non include l’istanza di decisione di cui all’art. 380 bisc.p.c. tra gli atti in calce o a margine dei quali il difensore può autenticare la sottoscrizione della parte in rela- zione alla procura difensiva, è possibile giungere ad escludere che sia richiesta, sempre e necessariamente, una procura no- tarile a tal fine, anchesulla base di una interpretazione “costi- tuzionalmente orientata” della disposizione, in base aiseguenti argomentisistematici: a) il rilievo che, nella legge del ega sulla base della quale è stata introdotta la nuova formulazione dell’art. 380 bisc.p.c. non era specificamente imposto il requi- sito di una nuova procura per l’istanza di decisione; b) la con- siderazione che una interpretazione eccessivamente rigorosa del suddetto requisito potrebbe costituire, in qualche modo, una ingiustificabile limitazione al diritto di difesa di cui all’art.24 Cost.; c) l’indirizzo consolidato secondo il quale viene comu- nemente ritenuta possibile l’autenticazione da parte del difen- sore della sottoscrizione della parte che personalmenteeffettua la dichiarazione di rinuncia, ai sensi dell’art. 306 c.p.c. e anche dell’art. 390 c.p.c., in calce alla rinuncia stessa, sebbene anche in tal caso non vi sia una previsione espressa che consenta tale autentica in calce a quell’atto. Ric. n. 8590/2022– S ez. 3 - U d. 17 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 8 di 12 1.3.2Inoltre, va certamente ammessa, anche in questo caso, la cd. specialità “per collocazione topografica”,secondo l’inter- pretazione “ampia” di tale espressione, ormai consolidatasi e ripetutamente confermata dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte,con riguardo al (diverso, ma analogo) requisito di spe- cialità della procura che accede al ricorso, ai sensi dell’art. 365 c.p.c. (cfr., per tutte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, Rv. 666374 – 01; Sez. U, Sentenza n. 2077 del 19/01/2024, Rv. 669830 –01). Deve, cioè, senz’altro ammettersi che il requisito della “ con- giunzione materiale” tra procura ed atto cui accede sia soddi- sfatto anche nel caso in cui la procura sia semplicemente inse- rita nella medesima busta telematica con cui è depositata l’istanza di decisione di cui all’art. 380 bisc.p.c., quanto meno se dal contenuto di essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all’atto stesso cui accede. 1.3.3 Nel caso di specie, la nuova procura del difensore del ricorrente risulta inseritanella medesima busta telematica con cui è stata depositata l’istanza di decisione del ricorso,e conte- nendo essa un espresso riferimento all’atto cui accede(«La pre- sente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013»), a giudizio del Collegio deve ritenersi superata ogni perplessità. Il ricorso può, pertanto essere esaminato nel merito. 2.Con il primo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 115 cpc in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c.». Il ricorrente denuncia l’omessa ammissione della prova per testi come richiesta sin dal primo grado di giudizio, ritenendo che la stessa abbia carattere di decisività ai fini del decidere. Con il secondo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 115 e 201 cpc ( art. 360 n. 3 cpc ). Omesso esame circa un fatto Ric. n. 8590/2022– S ez. 3 - U d. 17 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 9 di 12 decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti(art. 360 n. 5 cpc)». Il ricorrente deduce la mancata valutazione della richiesta di produzione formulata, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., sull’acquisi- zione di informazioni bancarie, ritenute decisive ai fini del deci- dere. I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiunta- mente, in quanto le questioni con essi poste presentano ragioni di connessione logica e giuridica. Essi sono inammissibili, esattamente per le ragioni già eviden- ziate nella proposta di decisione acceleratadi cui all’art. 380 bis c.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie. Va premesso che le censure di violazione dell’art. 115 c.p.c. non risultano formulate con la necessaria specificità, in confor- mità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di que- sta Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 20867del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02). Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassa- zione solo nel caso in cui esso abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convinci- mento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (così, tra le altre: Cass., Sez.6 - 1 , Ordinanza n. del 07/03/2017 , Rv. 643989 – Ric. n. 8590/2022– S ez. 3 - U d. 17 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 10 di 12 01; Sez.2, Ordinanza n. del 29/10/2018 , Rv. 651028 – 02; e Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. del 17/06/2019 , Rv.654713 - 01 ). Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve conte- nere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe, senza dubbio alcuno, dato luogo a una decisione diversa (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. del 26/06/2018, Rv. 649421 - 01 ). Inoltre, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rile- vante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U , Sentenza n. del 07/04/2014, Rv.629829 - 01 ). Costituisce, pertanto, un “fatto”, suscettibile di essere denun- ciato ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “que- stione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio feno- menico rilevante (Cass., Sez. 1 , Sentenza n. del 04/04/2014, Rv. 630720 - 01 ; Sez. 1 , Sentenza n. del 08/09/2016, Rv. 641174 - 01 ; Sez. 5 , Ordinanza n. del13/12/2017, Rv. 646294 - 01 ; Sez. 5 , Sentenza n. del 08/10/2014, Rv. 632989 - 01 ; Sez. U, 23/03/2015, n. 5745; Sez. 1,Sentenza n. del 05/03/2014 , Rv. 629647 - 01). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argo- mentazioni o deduzioni difensive (Cass., Sez. 2, Sentenza n. del 14/06/2017, Rv.644485 – 01 ; Sez. 5 , Sentenza n. del 08/10/2014, Rv.632989 - 01 ); gli elementi istrut- tori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme Ric. n. 8590/2022– S ez. 3 - U d. 17 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 11 di 12 dei materiali di causa” (Cass., Sez. L, Sentenza n. del 21/10/2015, Rv.637497 - 01 ). Nella fattispecie in esame il ricorrente non ha adeguatamente allegato nel ricorso –neppure potendo farlo in alcun atto suc- cessivo –la decisività delle prove istruttorie e della produzione documentale, capace di sovvertire la valutazione della corte territoriale, basata sulla analisi della corretta valutazione delle risultanze istruttorie acquisite agli atti, ritenendo inammissibili (o comunque ininfluenti) le prove testimoniali dedotte. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricor- rente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giu- dizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/ 09/2023 ; Sez. U , Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023). La Corte stima equo fissare in € 9.000,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., edin € 5.000,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il ca- rattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi Ric. n. 8590/2022– S ez. 3 - U d. 17 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 12 di 12 La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 9.000,00 (novemila/00), oltre € 200,00(duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 9.000,00 (novemila/00) in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; - condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il ver
Sentenza Cassazione n. 13555/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris