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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 1948

Cassazione n. 12553/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/02/1948 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto con il quale si è rilevato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione per il delitto contestato ai sensi dell'art. 640 cod. pen. in data antecedente alla sentenza di appello è ammissibile e fondato, sicché si impone l'annullamento senza rinvio sul punto della decisione impugnata perché il delitto è estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena nella misura di mesi 5 di reclusione ed euro 100 di multa per il residuo reato ascritto ai sensi dell'art. 648 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al delitto di cui all'art. 640 cod. pen. perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena, determinando quella per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. in mesi cinque di reclusione ed euro 100, 00 di multa.

Così deciso, il 6 marzo 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/02/1948 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto con il quale si è rilevato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione per il delitto contestato ai sensi dell'art. 640 cod. pen. in data antecedente alla sentenza di appello è ammissibile e fondato, sicché si impone l'annullamento senza rinvio sul punto della decisione impugnata perché il delitto è estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena nella misura di mesi 5 di reclusione ed euro 100 di multa per il residuo reato ascritto ai sensi dell'art. 648 cod. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al delitto di cui all'art. 640 cod. pen. perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena, determinando quella per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. in mesi cinque di reclusione ed euro 100, 00 di multa. Così deciso, il 6 marzo 2024.
Sentenza Cassazione n. 12553/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris