Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:357
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
13 dicembre 2004
[OSCURATO:PERSONA]251/02
E
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Indennità giornaliera — Indennità di prima sistemazione — Rimborso delle spese di viaggio in occasione dell’entrata in servizio e delle spese di trasloco — Luogo di assunzione — Artt. 4, 5, 7, 9 e 10 dell’allegato VII dello Statuto — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto:
Ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina 29 agosto 2001, che
stabilisce Bruxelles come luogo di origine e luogo di assunzione della ricorrente, negandole il godimento dell’indennità di
dislocazione, dell’indennità di prima sistemazione e dell’indennità giornaliera, nonché il rimborso delle spese di viaggio
e delle spese di trasloco collegate alla sua entrata in servizio e, dall’altro, al versamento di interessi di mora e al risarcimento
dei danni.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione – Condizioni per la concessione — Mancanza di una dimora abituale e
di un’attività professionale principale nello Stato membro della sede di servizio durante il periodo di riferimento — Nozione
(Statuto del personale, allegato VII, art. 4, n. 1)
2.
Dipendenti — Retribuzione — Concessione dell’indennità e delle prestazioni di cui all’allegato VII dello Statuto — Competenza
vincolata dell’autorità competente — Portata del sindacato giurisdizionale
(Statuto del personale, allegato VII, artt. 4, 5, 7, 9 e 10)
3.
Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione – Condizioni per la concessione — Distinzione operata tra le posizioni
derivanti da servizi effettuati per uno Stato od una organizzazione internazionale e quelle derivanti da servizi effettuati
nell’ambito di un distacco da un’istituzione privata — Violazione del principio della parità di trattamento — Mancanza
1. L’art. 4, n. 1, dell’allegato VII dello Statuto deve essere interpretato come basato sul criterio fondamentale, per quanto
concerne la concessione dell’indennità di dislocazione, della dimora abituale del dipendente precedente alla sua entrata in
servizio.
La dimora abituale e il luogo in cui l’interessato ha fissato, con la volontà di attribuirgli un carattere stabile, il centro
permanente o abituale dei propri interessi, fermo restando che, ai fini della determinazione della dimora abituale è importante
tenere conto di tutti gli elementi di fatto costitutivi di quest’ultima.
Qualsiasi interpretazione che negasse il godimento dell’indennità di dislocazione al dipendente il quale abbia avuto, nel
paese della sua futura sede di servizio, la propria dimora abituale o abbia ivi esercitato la propria attività professionale
principale per una parte soltanto del periodo di riferimento traviserebbe la ragion d’essere di questa indennità, ossia compensare
gli oneri e gli svantaggi particolari derivanti dall’esercizio permanente di funzioni in un paese con il quale il dipendente
non ha stabilito legami duraturi prima della sua entrata in servizio.
(v. punti 53, 54 e 70)
Riferimento: Corte 15 settembre 1994, causa C-452/93 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-4295, punto 22); Tribunale 8
aprile 1992, causa T-18/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II-1655, punto 42 e giurisprudenza ivi citata); Tribunale
14 dicembre 1995, causa T-72/94, Diamantaras/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I-A-285 e II-865, punto 48); Tribunale 28 settembre 1999,
causa T-28/98, J/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑185 e II-973, punto 32)
2. Le disposizioni dell’allegato VII dello Statuto non attribuiscono all’autorità competente nessun potere discrezionale per
concedere o meno il godimento delle indennità o delle prestazioni che esse prevedono, bensì attribuisce ad essa una competenza
vincolata, nel senso che la formulazione imperativa delle disposizioni summenzionate rende manifesto che l’autorità è tenuta
a concedere l’indennità o la prestazione di cui trattasi una volta constatata la presenza delle condizioni previste dalla
disposizione pertinente. Ne discende che, quando esamina i fatti presi in considerazione dall’autorità competente e la qualifica
dei medesimi operata da quest’ultima al fine di decidere se le condizioni alle quali è subordinata la concessione delle dette
indennità e delle dette prestazioni siano soddisfatte, il giudice comunitario esercita un controllo giurisdizionale pieno.
(v. punto 118)
Riferimento: Tribunale 21 ottobre 2003, causa T-302/01, Birkhoff/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I-A-245 e II-1185, punto 38)
3. Dato che la fissazione delle condizioni per la concessione del godimento dell’indennità di dislocazione rientra nell’esercizio,
da parte delle istituzioni comunitarie, di un potere discrezionale, il divieto di discriminazione o il principio della parità
di trattamento potrebbero essere violati solo qualora l’art. 4, n. 1, lett. a), dell’allegato VII comportasse una distinzione
arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto al suo obiettivo, che è quello di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari
derivanti dall’esercizio permanente di funzioni in un paese con il quale il dipendente non ha stabilito legami duraturi prima
della sua entrata in servizio.
Orbene, rispetto a tale obiettivo, la distinzione tra le posizioni derivanti da servizi effettuati per uno Stato o un’organizzazione
internazionale, da un lato, e quelle derivanti da servizi effettuati da un agente distaccato per conto di un’istituzione privata,
dall’altro, non può essere considerata come arbitraria o manifestamente inadeguata. Infatti, la deroga prevista dall’art. 4,
n. 1, lett. a), dell’allegato VII a favore del dipendente il quale, durante il periodo di riferimento, abbia abitato nel paese
della sede di servizio quando era alle dipendenze di un altro Stato o di un’organizzazione internazionale trova la sua ragion
d’essere proprio nel fatto che, in tali condizioni, non si può ritenere che tale dipendente abbia stabilito legami duraturi
con il paese della sede di servizio. La circostanza che l’applicazione delle categorie di cui all’art. 4 dell’allegato VII
possa indubbiamente dare luogo a situazioni marginali, nelle quali ai dipendenti venga negato il godimento dell’indennità
di dislocazione quando si trovino in condizioni analoghe a quelle prese in considerazione da quest’articolo, non consente
tuttavia di scorgere nelle disposizioni del detto articolo una distinzione arbitraria. Pertanto, la scelta del legislatore
di limitare la presunzione della mancanza di legami duraturi alle posizioni derivanti da servizi svolti per un altro Stato
o un’organizzazione internazionale non può essere considerata come integrante una siffatta distinzione.
(v. punti 124-126)
Riferimento: Corte 15 gennaio 1981, causa 1322/79, Vutera/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 127, punti 8 e 9); Diamantaras/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 48; Tribunale 30 settembre 1998, causa T-164/97, Busacca e a./Corte dei Conti (Racc. PI pagg. I-A-565 e II-1699,
punti 48 e 49); J/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 32; Tribunale 8 gennaio 2003, cause riunite T-94/01, T-152/01 e T-286/01, Hirsch
e a./BCE (Racc. PI pagg. I-A-1 e II-27, punto 51)