CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34024/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 27/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Lanciano ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di furto in abitazione pluriaggravato; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo- con il quale si lamenta il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - è manifestamente infondato alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che, presumibilmente, sarebbero state evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che, nel caso di specie, il giudice di merito ha adeguatamente motivato in merito alla superfluità dell'assunzione della prova dichiarativa, dando conto dell'assenza di decisività e della inidoneità della stessa a inficiare le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la corte di appello ha evidenziato che il riconoscimento dell'imputato era avvenuto in dibattimento da parte delle persone offese, che lo avevano effettuato già nel corso delle indagini preliminari; [OSCURATO:PERSONA] che non sussiste il denunciato vizio del travisamento in ordine alle dichiarazioni testimoniali, posto che il ricorso non contiene alcuna compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.1 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso P.Q.M