CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20163/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
kiser Commercial (italia) S.r.l. inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente-controMinistero della Giustizia-già intimato-Relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. R.G.3803/2024, pubblicata il 12/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18034/2024Numero sezionale 1568/2026Numero di raccolta generale 20163/2026Data pubblicazione 16/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] COMMERCIALs.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e in proprio, ha proposto ricorso per la correzionedell’errore materiale contenuto nell’ordinanza R.G. n. 3803/2024,pubblicata il 12 febbraio 2024, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorsoproposto dal Ministero della Giustizia avverso il decreto della Corted’appello di Napoli n. 1735/2022, depositato il 7 giugno 2022, hacondannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, omettendo,tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della partevittoriosa che ne aveva fatto istanza.2. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva in questasede.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rilevato che, dal controricorso del 2 novembre2022, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], risulta ritualmente formulatal’istanza di distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c. nei termini dicui in richiesta.2. In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle speseproposta dal difensore, il rimedio esperibile è il procedimento di correzionedegli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non gli ordinarimezzi di impugnazione, non potendo tale istanza qualificarsi comedomanda autonoma (Cass., Sez. Unite n. 31033 del 27/11/2019).3. In ordine alle modalità di instaurazione del procedimento, il Collegioritiene di dare continuità all’orientamento secondo cui il ricorso percorrezione di errore materiale di una pronuncia della Corte di cassazione,proposto per omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, nondeve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario(Cass., Sez. L, n. 15302/2023). Nel caso in esame, l’istante rappresentaentrambe le parti interessate alla pronuncia di distrazione omessa.Numero registro generale 18034/2024Numero sezionale 1568/2026Numero di raccolta generale 20163/2026Data pubblicazione 16/06/20264. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, dovendosi correggere ildispositivo dell’ordinanza n. 3803/2024 di questa Corte mediantel’aggiunta, dopo l’espressione «oltre accessori di legge e speseforfettarie», dell’enunciato: «con distrazione in favore del procuratoreantistatario che ne ha fatto richiesta».Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.,Sez. U., n. 29432/2024; Cass., Sez. 3, n. 16032/2025). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell’ordinanza diquesta Corte n. R.G. 3803/2024, pubblicata il 12/02/2024, sia integratomediante l’aggiunta, dopo l’espressione «oltre accessori di legge e speseforfettarie», del seguente enunciato: «con distrazione in favore delprocuratore antistatario che ne ha fatto richiesta».Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att.c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledel 11/06/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa