CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29978/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: a) sentenza della Corte di appello di Palermo, emessa in data 10 giugno 2014 (irrevocabile il 18 novembre 2014); b) sentenza della Corte di appello di Palermo, emessa in data 6 ottobre 2016 ( irrevocabile il 21 novembre 2016). Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la predetta istanza costituisse mera reiterazione di altra già avanzata in precedenza dall'interessato e rigettata con provvedimento emesso dalla Corte di appello di Palermo in data 5 giugno 2020. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione deducendo inosservanza della legge penale, nonché carenza ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 81 comma 2 cod. pen., 666 comma 2, 671, 125 comma 3 e 546 lett. e) cod. proc. pen. Secondo il ricorrente la motivazione posta alla base del provvedimento impugnato sarebbe illegittima, giacché l'istanza, oggetto del provvedimento di rigetto, non costituiva mera riproposizione della precedente, in quanto basata su nuovi elementi di fatto che imponevano al decidente di valutare nel merito il fondamento della pretesa invocata. In particolare, nella prima istanza non era stata sottoposta all'attenzione del decidente la circostanza dell'avvenuta unificazione in continuazione con la sentenza sub a) anche dei reati oggetto del procedimento n. 1521/2011 R.G. G.i.p., instaurato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], relativo ai reati di rapina e furto di un'autovettura. Inoltre, dalla lettura degli atti emergerebbe come proprio quest'ultima rapina sia stata commessa tramite l'utilizzo dell'autovettura oggetto della ricettazione di cui alla sentenza sub b); qualora fosse stato valutato tale nuovo e diverso elemento, del tutto pretermesso dal primo giudice dell'esecuzione, esso avrebbe portato il nuovo decidente al riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra i fatti in contestazione.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Come noto, infatti, la pronuncia del giudice dell'esecuzione di rigetto di richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta, quand'anche limitata ad alcuni soltanto dei reati considerati dalla pronuncia medesima (Sez. 1, Sentenza n. 12823 del 03/03/2011, Rv. 249913 - 01). Invero, il principio del ne bis in idem riguarda l'intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema. Il predetto divieto, in sostanza, ha il ruolo di principio generale dell'ordinamento dal quale, a norma dell'art. 12 preleggi, comma 2 il giudice non può prescindere quale necessario referente dell'interpretazione logico- sistematica. 3. Nel caso di specie correttamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto precluso il nuovo esame della domanda sotto un duplice profilo. Il giudice della cognizione aveva già respinto la domanda di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva riguardante i reati di cui alle due medesime sentenze oggetto della presente istanza. Inoltre, la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha spiegato che il divieto sopra indicato non poteva venire meno soltanto perché, nel presente procedimento, la difesa - senza aggiungere ulteriori elementi rispetto alla precedente istanza - aveva solo meglio esplicitato le carenti indicazioni contenute nella domanda originaria. Pertanto, il ricorrente vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali, già coerentemente esaminati dal giudice dell'esecuzione per ritenere l'identità delle domande. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.