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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37502/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilita del ricorso del Pubblico Ministero. uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Spina si associano alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero della DDA di Napoli avverso l'ordinanza cautelare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP di Napoli, con cui si è rigettata la richiesta di applicazione di misure cautelari personali formulata dall'ufficio di Procura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Luigi e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per numerose imputazioni, nell'ambito della prospettazione di due fattispecie di associazione camorristica e di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Il quadro indiziario è rappresentato fondamentalmente dai contenuti di intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché da alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia.

L'inammissibilità dell'appello è stata pronunciata in ragione della genericità e non specificità della formulazione dell'impugnazione cautelare, ritenuta di natura diversa dal riesame interamente devolutivo e, invece, ancorata alle basi valutative delle impugnazioni vere e proprie, che richiedono precisione nella critica e non tollerano una tecnica redazionale che faccia richiamo alle argomentazioni del provvedimento impugnato - in questo caso, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari - per poi apoditticamente dichiararle incoerenti con i risultati dell'attività investigativa riportati nella richiesta di misura cautelare originaria, sia pur indicandone le pagine.

Ad evidenziare l'inammissibilità, il Riesame sottolinea la genericità della critica rivolta al provvedimento impugnato avuto riguardo alle contestazioni di associazione mafiosa- camorristica, trattate unitariamente sebbene si tratti di due compagini distinte (capi 1 e 2), nonché l'apoditticità delle considerazioni opposte nei confronti di ciascuna delle posizioni personali impugnate, esaminate dalla Procura, in relazione all'associazione camorristica di cui al capo 1, sotto il profilo soltanto della sussistenza del sodalizio in quanto tale, dimenticando che il GIP, in relazione a tale imputazione provvisoria, ha emesso misura nei confronti di alcuni degli indagati, con ciò ritenendo la sussistenza della gravità indiziaria della compagine associativa.

2. Propone ricorso il pubblico ministero evidenziando l'erroneità della declaratoria di inammissibilità.

2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e omessa motivazione quanto alla censura riferita all'erroneità del parametro interpretativo del compendio indiziario utilizzato dal GIP, e cioè la necessità che alle intercettazioni facciano eco "riscontri esterni".

Il ricorso rammenta come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo affermato che le intercettazioni costituiscono elemento di per sé idoneo a fondare una piattaforma indiziaria o probatoria, non essendovi necessità di intervenire ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. ma dovendo essere applicato unicamente il canone valutativo generale del "libero convincimento del giudice".

Tale critica in punto di diritto è stata soltanto riportata in cenni dal Riesame, che poi ha evitato di sindacarla, trincerandosi dietro la genericità dell'impugnazione e dimenticandone l'essenzialità e la decisività ai fini della valutazione richiesta con l'appello cautelare.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 310 cod. proc. pen. ed omessa motivazione.

L'appello cautelare ha effetto devolutivo e apre l'oggetto del giudizio di controllo sull'intera questione dedotta e sottoposta con il gravame, quest'ultimo da ritenersi, peraltro, specifico in ordine ai singoli capi di imputazione provvisoria D'altra parte, la tecnica motivazionale per relationem utilizzata nell'esposizione analitica e critica dell'atto di appello è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso enuncia, poi, per ciascuna delle posizioni cautelari oggetto del gravame in appello, alcune ragioni specifiche di doglianza che erano state proposte al Tribunale di Napoli ex art. 310 cod. proc. pen.: - per [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto partecipe dell'associazione camorristica di cui al capo 1, facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], ma non di quella di cui al capo 2) e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in relazione ai quali è stata esclusa la partecipazione alla medesima associazione camorristica di cui al capo 2) il ricorrente ritiene che sia stata affermata apoditticamente dal provvedimento impugnato la genericità dei contenuti dell'atto di appello, invece preciso e riferito espressamente agli elementi fondanti della richiesta di applicazione della misura cautelare, da pagina

72. Anche con riferimento alle singole imputazioni contestate a Bitonto e Busiello non si è tenuto conto della specificità degli elementi suggeriti dall'appello con i richiami alle pagine della richiesta di misura cautelare, né dei contenuti autoevidenti delle intercettazioni riferite ai reati in materia di stupefacenti; - per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per la condotta di partecipazione ad associazioni finalizzate al traffico di sostanza stupefacente (descritte ai capi 23 (Bitonto) e 24 (le altre due indagate) della contestazione provvisoria ed altri reati, l'ufficio di Procura ribadisce la specificità dell'appello, che alla pagina 24 ha richiamato le intercettazioni dalle quali si evincerebbero i gravi indizi del reato di estorsione; - per Allocca ed Arrigo il ricorrente evidenzia l'insufficienza della motivazione del GIP, che aveva escluso la partecipazione dei predetti al clan camorristico capeggiato da Giannelli sul presupposto che i loro nominativi non emergevano dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia né dai verbali di individuazione fotografica, rimarcando la presenza di altri elementi indiziari a loro carico, desumibili da indagini dirette della polizia giudiziaria (servizi di osservazione) e dalle intercettazioni.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di censura è manifestamente infondato.

L'ordinanza del GIP non ha mai evocato espressamente la regola di valutazione della prova relativa alla necessità di riscontri di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione ai contenuti delle intercettazioni (indicazione che sarebbe stata effettivamente inesatta, essendo detta disposizione inapplicabile alla valutazione dei contenuti dell'intercettazione: cfr. Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 5, n. 4572 del 17/7/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 6, n. 5224 del 2/10/2019, Acampa, Rv. 278611), ma ha inteso, invece, analizzare nel dettaglio il tenore delle conversazioni all'interno del quadro indiziario ulteriore.

Dal canto suo, il Tribunale non ha, quindi, omesso il confronto con la censura sul punto proposta con l'atto d'appello (a differenza di quanto afferma il ricorrente), bensì ha spiegato come il riferimento del primo giudicante alla mancata acquisizione di "riscontri" al compendio intercettivo posto a fondamento delle richieste rigettate dovesse interpretarsi non già nel senso della necessità in diritto degli stessi, quanto piuttosto dell'impossibilità in fatto di attribuire al contenuto delle captazioni un significato certo od univoco in assenza di elementi ulteriori in grado di chiarirlo.

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve affermarsi, prima di ogni altra considerazione, che l'appello cautelare condivide i caratteri strutturali e funzionali degli ordinari mezzi di impugnazione, sicchè, a differenza del riesame - procedimento in cui il giudice del gravame ha la stessa piena cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento - nell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. il Tribunale ha la conoscenza del provvedimento impugnato nei limiti di quanto devoluto.

Alla stregua di ogni altro mezzo di impugnazione, dunque, l'atto di appello cautelare deve indicare i capi e i punti ai quali si riferisce ed enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, Cimino, Rv. 269098).

I motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali non possono limitarsi, quindi, al semplice richiamo "per relationem" degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione, ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice del gravame (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47546 del 01/10/2013, Delle Fazio, Rv. 258664; Sez. 6, Sentenza n. 45948 del 29/10/2015, Shoshi, Rv. 265276).L'appello del pubblico ministero, cui la legge processuale non ha dato accesso allo strumento del riesame di cui all'art. 309 cod. proc. pen. con effetti pienamente devolutivi, non può limitarsi, pertanto, a sollecitare una nuova valutazione degli elementi di fatto già prospettati nella richiesta cautelare, ribadendone il carattere gravemente indiziario, ma deve esporre, a pena di inammissibilità, le ragioni specifiche su cui si fonda la critica della decisione impugnata, a meno che, per l'apoditticità o lacunosità di quest'ultima, di fatto risulti omessa la stessa valutazione della richiesta medesima e del suo contenuto (così, Sez. 6, Sentenza n. 277 del 07/11/2013, dep. 2014, Clema, Rv. 257772, che ha dichiarato inammissibile l'appello del P.M., limitato a riprodurre in larga parte la richiesta cautelare, aggiungendo brevi interpolazioni che non rappresentavano critiche alle argomentazioni del GIP ma apodittici commenti alla bontà delle proprie pretese originarie o generiche critiche metodologiche della decisione del giudicante).

Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli si è trovato in una situazione sostanzialmente analoga a quella decisa dalla pronuncia Clema, poc'anzi citata, ed ha dunque rilevato una carenza di specificità nell'impugnazione del pubblico ministero, censurando il difetto di confronto critico con la motivazione dell'ordinanza di rigetto del GIP e denunziando il tentativo di trasformare il giudizio d'appello in un vero e proprio riesame.

3.1. Le considerazioni che precedono inducono a ritenere inevitabilmente l'inammissibilità del ricorso proposto al Collegio.

Le critiche rivolte ai giudizi espressi dal Tribunale, infatti, risultano in larga parte apodittiche o generiche ovvero ribadiscono le ragioni sulla base delle quali, per uno o più degli indagati, il quadro indiziario o cautelare dovrebbe ritenersi idoneo all'adozione delle misure richieste, senza tuttavia argomentare vizi motivazionali più o meno gravi del GIP, così perpetuando l'errore sulla capacità devolutiva dell'appello cautelare anche, addirittura, sul giudizio di legittimità.

In tal modo, il ricorrente chiede alla Corte di cassazione una valutazione sulla fondatezza della pretesa cautelare e dell'impugnazione proposta avverso il rigetto dell'originaria richiesta e non sulla genericità o meno della formulazione dei motivi d'appello, come avrebbe semmai dovuto fare.

Mentre neppure ha fondamento, come già precisato, la critica del ricorrente in merito al legittimo ricorso alla tecnica del richiamo delle risultanze indiziarie, egualmente al centro della valutazione negativa del Tribunale, alla luce dell'orientamento effettivamente leggibile al riguardo nella giurisprudenza di questa Corte e già riportato, nel senso dell'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare che si limiti al mero rinvio al contenuto della originaria richiesta cautelare o alle risultanze indiziarie, limitandosi ad aggiungere brevi interpolazioni prive del necessario ed esplicito confronto critico con le argomentazioni del provvedimento reiettivo e che si traducono in apodittici commenti alla bontà delle proprie pretese originarie (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 277 del 07/11/2013, Clema, cit.)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilita del ricorso del Pubblico Ministero. uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Spina si associano alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero della DDA di Napoli avverso l'ordinanza cautelare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP di Napoli, con cui si è rigettata la richiesta di applicazione di misure cautelari personali formulata dall'ufficio di Procura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Luigi e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per numerose imputazioni, nell'ambito della prospettazione di due fattispecie di associazione camorristica e di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il quadro indiziario è rappresentato fondamentalmente dai contenuti di intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché da alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia. L'inammissibilità dell'appello è stata pronunciata in ragione della genericità e non specificità della formulazione dell'impugnazione cautelare, ritenuta di natura diversa dal riesame interamente devolutivo e, invece, ancorata alle basi valutative delle impugnazioni vere e proprie, che richiedono precisione nella critica e non tollerano una tecnica redazionale che faccia richiamo alle argomentazioni del provvedimento impugnato - in questo caso, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari - per poi apoditticamente dichiararle incoerenti con i risultati dell'attività investigativa riportati nella richiesta di misura cautelare originaria, sia pur indicandone le pagine. Ad evidenziare l'inammissibilità, il Riesame sottolinea la genericità della critica rivolta al provvedimento impugnato avuto riguardo alle contestazioni di associazione mafiosa- camorristica, trattate unitariamente sebbene si tratti di due compagini distinte (capi 1 e 2), nonché l'apoditticità delle considerazioni opposte nei confronti di ciascuna delle posizioni personali impugnate, esaminate dalla Procura, in relazione all'associazione camorristica di cui al capo 1, sotto il profilo soltanto della sussistenza del sodalizio in quanto tale, dimenticando che il GIP, in relazione a tale imputazione provvisoria, ha emesso misura nei confronti di alcuni degli indagati, con ciò ritenendo la sussistenza della gravità indiziaria della compagine associativa. 2. Propone ricorso il pubblico ministero evidenziando l'erroneità della declaratoria di inammissibilità. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e omessa motivazione quanto alla censura riferita all'erroneità del parametro interpretativo del compendio indiziario utilizzato dal GIP, e cioè la necessità che alle intercettazioni facciano eco "riscontri esterni". Il ricorso rammenta come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo affermato che le intercettazioni costituiscono elemento di per sé idoneo a fondare una piattaforma indiziaria o probatoria, non essendovi necessità di intervenire ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. ma dovendo essere applicato unicamente il canone valutativo generale del "libero convincimento del giudice". Tale critica in punto di diritto è stata soltanto riportata in cenni dal Riesame, che poi ha evitato di sindacarla, trincerandosi dietro la genericità dell'impugnazione e dimenticandone l'essenzialità e la decisività ai fini della valutazione richiesta con l'appello cautelare. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 310 cod. proc. pen. ed omessa motivazione. L'appello cautelare ha effetto devolutivo e apre l'oggetto del giudizio di controllo sull'intera questione dedotta e sottoposta con il gravame, quest'ultimo da ritenersi, peraltro, specifico in ordine ai singoli capi di imputazione provvisoria D'altra parte, la tecnica motivazionale per relationem utilizzata nell'esposizione analitica e critica dell'atto di appello è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso enuncia, poi, per ciascuna delle posizioni cautelari oggetto del gravame in appello, alcune ragioni specifiche di doglianza che erano state proposte al Tribunale di Napoli ex art. 310 cod. proc. pen.: - per [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto partecipe dell'associazione camorristica di cui al capo 1, facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], ma non di quella di cui al capo 2) e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in relazione ai quali è stata esclusa la partecipazione alla medesima associazione camorristica di cui al capo 2) il ricorrente ritiene che sia stata affermata apoditticamente dal provvedimento impugnato la genericità dei contenuti dell'atto di appello, invece preciso e riferito espressamente agli elementi fondanti della richiesta di applicazione della misura cautelare, da pagina 72. Anche con riferimento alle singole imputazioni contestate a Bitonto e Busiello non si è tenuto conto della specificità degli elementi suggeriti dall'appello con i richiami alle pagine della richiesta di misura cautelare, né dei contenuti autoevidenti delle intercettazioni riferite ai reati in materia di stupefacenti; - per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per la condotta di partecipazione ad associazioni finalizzate al traffico di sostanza stupefacente (descritte ai capi 23 (Bitonto) e 24 (le altre due indagate) della contestazione provvisoria ed altri reati, l'ufficio di Procura ribadisce la specificità dell'appello, che alla pagina 24 ha richiamato le intercettazioni dalle quali si evincerebbero i gravi indizi del reato di estorsione; - per Allocca ed Arrigo il ricorrente evidenzia l'insufficienza della motivazione del GIP, che aveva escluso la partecipazione dei predetti al clan camorristico capeggiato da Giannelli sul presupposto che i loro nominativi non emergevano dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia né dai verbali di individuazione fotografica, rimarcando la presenza di altri elementi indiziari a loro carico, desumibili da indagini dirette della polizia giudiziaria (servizi di osservazione) e dalle intercettazioni.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di censura è manifestamente infondato. L'ordinanza del GIP non ha mai evocato espressamente la regola di valutazione della prova relativa alla necessità di riscontri di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione ai contenuti delle intercettazioni (indicazione che sarebbe stata effettivamente inesatta, essendo detta disposizione inapplicabile alla valutazione dei contenuti dell'intercettazione: cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 5, n. 4572 del 17/7/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 6, n. 5224 del 2/10/2019, Acampa, Rv. 278611), ma ha inteso, invece, analizzare nel dettaglio il tenore delle conversazioni all'interno del quadro indiziario ulteriore. Dal canto suo, il Tribunale non ha, quindi, omesso il confronto con la censura sul punto proposta con l'atto d'appello (a differenza di quanto afferma il ricorrente), bensì ha spiegato come il riferimento del primo giudicante alla mancata acquisizione di "riscontri" al compendio intercettivo posto a fondamento delle richieste rigettate dovesse interpretarsi non già nel senso della necessità in diritto degli stessi, quanto piuttosto dell'impossibilità in fatto di attribuire al contenuto delle captazioni un significato certo od univoco in assenza di elementi ulteriori in grado di chiarirlo. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve affermarsi, prima di ogni altra considerazione, che l'appello cautelare condivide i caratteri strutturali e funzionali degli ordinari mezzi di impugnazione, sicchè, a differenza del riesame - procedimento in cui il giudice del gravame ha la stessa piena cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento - nell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. il Tribunale ha la conoscenza del provvedimento impugnato nei limiti di quanto devoluto. Alla stregua di ogni altro mezzo di impugnazione, dunque, l'atto di appello cautelare deve indicare i capi e i punti ai quali si riferisce ed enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, Cimino, Rv. 269098). I motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali non possono limitarsi, quindi, al semplice richiamo "per relationem" degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione, ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice del gravame (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47546 del 01/10/2013, Delle Fazio, Rv. 258664; Sez. 6, Sentenza n. 45948 del 29/10/2015, Shoshi, Rv. 265276).L'appello del pubblico ministero, cui la legge processuale non ha dato accesso allo strumento del riesame di cui all'art. 309 cod. proc. pen. con effetti pienamente devolutivi, non può limitarsi, pertanto, a sollecitare una nuova valutazione degli elementi di fatto già prospettati nella richiesta cautelare, ribadendone il carattere gravemente indiziario, ma deve esporre, a pena di inammissibilità, le ragioni specifiche su cui si fonda la critica della decisione impugnata, a meno che, per l'apoditticità o lacunosità di quest'ultima, di fatto risulti omessa la stessa valutazione della richiesta medesima e del suo contenuto (così, Sez. 6, Sentenza n. 277 del 07/11/2013, dep. 2014, Clema, Rv. 257772, che ha dichiarato inammissibile l'appello del P.M., limitato a riprodurre in larga parte la richiesta cautelare, aggiungendo brevi interpolazioni che non rappresentavano critiche alle argomentazioni del GIP ma apodittici commenti alla bontà delle proprie pretese originarie o generiche critiche metodologiche della decisione del giudicante). Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli si è trovato in una situazione sostanzialmente analoga a quella decisa dalla pronuncia Clema, poc'anzi citata, ed ha dunque rilevato una carenza di specificità nell'impugnazione del pubblico ministero, censurando il difetto di confronto critico con la motivazione dell'ordinanza di rigetto del GIP e denunziando il tentativo di trasformare il giudizio d'appello in un vero e proprio riesame. 3.1. Le considerazioni che precedono inducono a ritenere inevitabilmente l'inammissibilità del ricorso proposto al Collegio. Le critiche rivolte ai giudizi espressi dal Tribunale, infatti, risultano in larga parte apodittiche o generiche ovvero ribadiscono le ragioni sulla base delle quali, per uno o più degli indagati, il quadro indiziario o cautelare dovrebbe ritenersi idoneo all'adozione delle misure richieste, senza tuttavia argomentare vizi motivazionali più o meno gravi del GIP, così perpetuando l'errore sulla capacità devolutiva dell'appello cautelare anche, addirittura, sul giudizio di legittimità. In tal modo, il ricorrente chiede alla Corte di cassazione una valutazione sulla fondatezza della pretesa cautelare e dell'impugnazione proposta avverso il rigetto dell'originaria richiesta e non sulla genericità o meno della formulazione dei motivi d'appello, come avrebbe semmai dovuto fare. Mentre neppure ha fondamento, come già precisato, la critica del ricorrente in merito al legittimo ricorso alla tecnica del richiamo delle risultanze indiziarie, egualmente al centro della valutazione negativa del Tribunale, alla luce dell'orientamento effettivamente leggibile al riguardo nella giurisprudenza di questa Corte e già riportato, nel senso dell'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare che si limiti al mero rinvio al contenuto della originaria richiesta cautelare o alle risultanze indiziarie, limitandosi ad aggiungere brevi interpolazioni prive del necessario ed esplicito confronto critico con le argomentazioni del provvedimento reiettivo e che si traducono in apodittici commenti alla bontà delle proprie pretese originarie (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 277 del 07/11/2013, Clema, cit.)
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