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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05468/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA-44ek-er-aw~e-Deft-12; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] lamenta carenza di motivazione in ordine all'insussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per i reati a lui ascritti, in relazione ai quali è stata emessa nei suoi confronti la sentenza impugnata, con cui la Corte d'Appello ha accolto la rideterminazione del trattamento sanzionatorio concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 -

01. In senso analogo, da ultimo, cfr. Sez. 7, ord. n. 46730 del 27/10/2022, Okouromi, che ha tra l'altro ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 610, comma 5, bis, cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 111, comma 7, Cost., dal momento che la proponibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. esclusivamente per i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, deriva dalla scelta dell'imputato di rinunciare ai motivi di appello per ottenere un più favorevole trattamento sanzionatorio e dalla conseguente applicazione dei principi previsti per tutti i mezzi di impugnazione nel caso di intervenuta rinuncia).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA-44ek-er-aw~e-Deft-12; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] lamenta carenza di motivazione in ordine all'insussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per i reati a lui ascritti, in relazione ai quali è stata emessa nei suoi confronti la sentenza impugnata, con cui la Corte d'Appello ha accolto la rideterminazione del trattamento sanzionatorio concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01. In senso analogo, da ultimo, cfr. Sez. 7, ord. n. 46730 del 27/10/2022, Okouromi, che ha tra l'altro ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 610, comma 5, bis, cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 111, comma 7, Cost., dal momento che la proponibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. esclusivamente per i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, deriva dalla scelta dell'imputato di rinunciare ai motivi di appello per ottenere un più favorevole trattamento sanzionatorio e dalla conseguente applicazione dei principi previsti per tutti i mezzi di impugnazione nel caso di intervenuta rinuncia). Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 ge
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