CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 gennaio 1979
Cassazione n. 41158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/01/1979 avverso l'ordinanza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata ordinanza della Corte di appello di L'Aquila, che ha dichiarato inammissibile per aspecificità l'appello da lui proposto avverso la decisione di primo grado che l'aveva ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 337 e 582, 585, 576 cod. pen. Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare palesemente generico, limitandosi, con mere formule di stile, semplicemente a censurare l'impugnata decisione senza nemmeno confrontarsi con le ragione poste a suo fondamento dalla Corte territoriale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere et , nsore [OSCURATO:PERSONA]19121p II iii,-- Angloostanzo D E POS1TATA 1N CANCIILI O 2 NOV 20 IL