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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10471/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] concluswchiedendoi [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore Per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PRATO il quale, dopo aver esposto i motivi di doglianza, conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Pistoia per il reato di cui all'art. 589- bis, comma 4, cod. pen.

L'imputato, alla guida della propria autovettura in stato di alterazione psicofisica, urtava da tergo la bicicletta, dotata di dispositivo di illuminazione posteriore attivo e funzionante, condotta da [OSCURATO:PERSONA], che percorreva la stessa via nel medesimo senso di marcia.

In conseguenza dell'impatto il Biagi riportava lesioni gravissime che ne determinavano il decesso.

2. Il ricorso consta di due motivi:

2.1. Con il primo, si deducono violazione di legge (artt. 132 e 133 cod. pen.), nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta gravità della condotta, tale da escluderé -riconoscinnento delle circostanze attenuanti generiche.

La gravità della condotta, infatti, è stata ancorata ad elementi che rappresentano aspetti costitutivi della fattispecie, perché il fatto è stato ritenuto grave solo in quanto avvenuto;

2.2. Con il secondo, si lamentano violazione degli artt. 589-bis, comma 4, cod. pen. e 122 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta gravità della condotta, tale da comportare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo della sospensione.

Così come avvenuto per il diniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale non ha valorizzato dati ulteriori rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, non avendo tenuto conto dei numerosi elementi, nel ricorso richiamati, che avrebbero ben giustificato la sospensione della patente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente, anche in considerazione del fatto che, alla base del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della disposta revoca della patente di guida, è la medesima valutazione di gravità della condotta dell'imputato, operata dai Giudici di merito, per le ragioni analiticamente illustrate nella sentenza impugnata.Giova, in primo luogo, ricordare che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie.

Invero, la Corte di appello ha, in primo luogo, valorizzato, in senso negativo, la gravità della condotta, evidenziando come lo stato di non trascurabile ebbrezza alcolica in cui versava l'imputato gli abbia impedito di attuare manovre di emergenza; condotta, sostiene la Corte territoriale, altamente imprudente che ha posto altresì in pericolo l'incolumità dei tre amici che il Torrigiani trasportava per un tragitto non breve.

Ha poi osservato che la velocità dell'auto condotta dall'imputato non era adeguata, non solo rispetto al suo stato, ma anche alle condizioni dei luoghi, atteso che l'orario notturno avrebbe imposto una maggiore cautela.

Si tratta di considerazioni in ragione delle quali la Corte di merito ha altresì disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

In sostanza, il Giudice di appello, pur dando atto di avere positivamente apprezzato gli elementi rappresentati dalla difesa (giovane età, incensuratezza, nonché avvio di una attività lavorativa), non li ha reputati tali da scalfire l'anzidetto giudizio di gravità e di elevata imprudenza della condotta, stimato ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla sostituzione della revoca della patente conia sospensione della stessa.

L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] concluswchiedendoi [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore Per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PRATO il quale, dopo aver esposto i motivi di doglianza, conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Pistoia per il reato di cui all'art. 589- bis, comma 4, cod. pen. L'imputato, alla guida della propria autovettura in stato di alterazione psicofisica, urtava da tergo la bicicletta, dotata di dispositivo di illuminazione posteriore attivo e funzionante, condotta da [OSCURATO:PERSONA], che percorreva la stessa via nel medesimo senso di marcia. In conseguenza dell'impatto il Biagi riportava lesioni gravissime che ne determinavano il decesso. 2. Il ricorso consta di due motivi: 2.1. Con il primo, si deducono violazione di legge (artt. 132 e 133 cod. pen.), nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta gravità della condotta, tale da escluderé -riconoscinnento delle circostanze attenuanti generiche. La gravità della condotta, infatti, è stata ancorata ad elementi che rappresentano aspetti costitutivi della fattispecie, perché il fatto è stato ritenuto grave solo in quanto avvenuto; 2.2. Con il secondo, si lamentano violazione degli artt. 589-bis, comma 4, cod. pen. e 122 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta gravità della condotta, tale da comportare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo della sospensione. Così come avvenuto per il diniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale non ha valorizzato dati ulteriori rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, non avendo tenuto conto dei numerosi elementi, nel ricorso richiamati, che avrebbero ben giustificato la sospensione della patente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente, anche in considerazione del fatto che, alla base del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della disposta revoca della patente di guida, è la medesima valutazione di gravità della condotta dell'imputato, operata dai Giudici di merito, per le ragioni analiticamente illustrate nella sentenza impugnata.Giova, in primo luogo, ricordare che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie. Invero, la Corte di appello ha, in primo luogo, valorizzato, in senso negativo, la gravità della condotta, evidenziando come lo stato di non trascurabile ebbrezza alcolica in cui versava l'imputato gli abbia impedito di attuare manovre di emergenza; condotta, sostiene la Corte territoriale, altamente imprudente che ha posto altresì in pericolo l'incolumità dei tre amici che il Torrigiani trasportava per un tragitto non breve. Ha poi osservato che la velocità dell'auto condotta dall'imputato non era adeguata, non solo rispetto al suo stato, ma anche alle condizioni dei luoghi, atteso che l'orario notturno avrebbe imposto una maggiore cautela. Si tratta di considerazioni in ragione delle quali la Corte di merito ha altresì disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. In sostanza, il Giudice di appello, pur dando atto di avere positivamente apprezzato gli elementi rappresentati dalla difesa (giovane età, incensuratezza, nonché avvio di una attività lavorativa), non li ha reputati tali da scalfire l'anzidetto giudizio di gravità e di elevata imprudenza della condotta, stimato ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla sostituzione della revoca della patente conia sospensione della stessa. L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembr
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