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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 febbraio 2021

Cassazione n. 38574/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili: "inammissibilità del ricorso con condanna alle spese"; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso con la revoca della sentenza impugnata". [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza della Corte di Cassazione del 24 febbraio 2021, Sezione IV, sono stati rigettati i ricorsi dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e del responsabile civile "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].", con condanna al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili.

2. Ricorre in Cassazione ai sensi dell'art. 625 bis del cod. proc. pen. il responsabile civile "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].", deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Non è stata notificata al difensore del responsabile civile la comunicazione della data d'udienza del 24 febbraio 2021, in violazione dell'art. 610 cod. proc. pen.

La difesa veniva a conoscenza per vie ufficiose della data d'udienza e presentava memoria con la quale si eccepiva specificamente il difetto di notifica; il difensore in assenza della comunicazione dell'udienza non ha potuto presentare, tempestivamente, motivi nuovi o chiedere la discussione in presenza.

La Cassazione nonostante la memoria ha deciso la causa all'udienza del 24 febbraio 2021.

La notifica della fissazione dell'udienza era stata effettuata al precedente difensore, revocato, Avv. [OSCURATO:PERSONA].

La nomina del nuovo difensore era allegata in calce al ricorso in cassazione, depositato il 25 giugno 2020.

Ha chiesto quindi l'accoglimento del ricorso ex art. 625 bis del cod. proc. pen., previo riconoscimento dell'errore di fatto, con l'annullamento delle decisioni impugnate adottando tutti i provvedimenti necessari e consequenziali. i 2.

2. La Procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso, relativamente alla mancanza di autosufficienza del ricorso per l'assenza delle allegazioni documentali per la verifica dell'omessa notifica. 2.

3. La difesa della parte ricorrente ha replicato evidenziando che tutta la documentazione era stata regolarmente allegata al ricorso presentato con PEC il 29 ottobre 2021 e poi rinnovato, su richiesta della Cancelleria con invio di altra PEC il 2 novembre 2021.

Inoltre, rilevava che tutti gli atti necessari alla verifica della fondatezza dell'impugnazione sono contenuti nel fascicolo della Corte di Cassazione e, comunque, gli atti necessari alla decisione sono indicati nel ricorso in cassazione (ex art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato. 3.

1. Relativamente all'autosufficienza del ricorso si deve rilevare che "In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. (Sez. 5 - , Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 Ud. (dep. 15/02/2021 ) Rv. 280419 - 01; vedi anche Sez. 2 - , Sentenza n. 35164 del 08/05/2019 Cc. (dep. 31/07/2019 ) Rv. 276432 - 0).

Nel nostro caso gli atti sono stati, comunque, specificamente indicati.4.

E' evidente l'errore di fatto, nel quale è incorsa la Cassazione nella sentenza impugnata, nel ritenere completo il contraddittorio con il responsabile civile (attuale ricorrente) che, invece, non aveva ricevuto l'avviso di udienza ex art. 610, quinto comma, cod. proc. pen.: "È deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, l'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all'unico difensore dell'imputato" (Sez. 2 - , Sentenza n. 24809 del 24/07/2020 Cc. (dep. 02/09/2020 ) Rv. 279493 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 5039 del 20/01/2010 Cc. (dep. 09/02/2010 ) Rv. 245916 - 0).

La sentenza deve essere, quindi, revocata, nei confronti del responsabile civile, limitatamente all'azione intrapresa dalle parti civili, disponendo per l'udienza pubblica.

Non risulta necessaria la citazione dell'imputato, in quanto la violazione del contraddittorio riguarda solo il rapporto inerente l'azione esercitata dalle parti civili nei confronti del responsabile civile: "L'annullamento della sentenza di appello per omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile, presente nel giudizio di primo grado, non determina alcun effetto estensivo nei confronti dell'imputato, operando esso esclusivamente sul rapporto inerente l'azione esercitata dalla parte civile nei confronti del responsabile civile. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata nei confronti del responsabile civile, limitatamente all'azione intrapresa dalla parte civile, con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello)" (Sez. 4, Sentenza n. 47288 del 09/10/2014 Ud. (dep. 17/11/2014 ) Rv. 261072 - 01).

P.Q.M.

Revoca la sentenza della Corte di Cassazione del 24 febbraio 2021 N. 16843 nei confronti del responsabile civile, limitatamente all'azione intrapresa dalle parti civili e rinvia il processo a nuovo ruolo per l'udienza pubblica, disponendo la citazione del responsabile civile e delle parti civili.

M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili: "inammissibilità del ricorso con condanna alle spese"; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso con la revoca della sentenza impugnata". [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di Cassazione del 24 febbraio 2021, Sezione IV, sono stati rigettati i ricorsi dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e del responsabile civile "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].", con condanna al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili. 2. Ricorre in Cassazione ai sensi dell'art. 625 bis del cod. proc. pen. il responsabile civile "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].", deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Non è stata notificata al difensore del responsabile civile la comunicazione della data d'udienza del 24 febbraio 2021, in violazione dell'art. 610 cod. proc. pen. La difesa veniva a conoscenza per vie ufficiose della data d'udienza e presentava memoria con la quale si eccepiva specificamente il difetto di notifica; il difensore in assenza della comunicazione dell'udienza non ha potuto presentare, tempestivamente, motivi nuovi o chiedere la discussione in presenza. La Cassazione nonostante la memoria ha deciso la causa all'udienza del 24 febbraio 2021. La notifica della fissazione dell'udienza era stata effettuata al precedente difensore, revocato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. La nomina del nuovo difensore era allegata in calce al ricorso in cassazione, depositato il 25 giugno 2020. Ha chiesto quindi l'accoglimento del ricorso ex art. 625 bis del cod. proc. pen., previo riconoscimento dell'errore di fatto, con l'annullamento delle decisioni impugnate adottando tutti i provvedimenti necessari e consequenziali. i 2. 2. La Procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso, relativamente alla mancanza di autosufficienza del ricorso per l'assenza delle allegazioni documentali per la verifica dell'omessa notifica. 2. 3. La difesa della parte ricorrente ha replicato evidenziando che tutta la documentazione era stata regolarmente allegata al ricorso presentato con PEC il 29 ottobre 2021 e poi rinnovato, su richiesta della Cancelleria con invio di altra PEC il 2 novembre 2021. Inoltre, rilevava che tutti gli atti necessari alla verifica della fondatezza dell'impugnazione sono contenuti nel fascicolo della Corte di Cassazione e, comunque, gli atti necessari alla decisione sono indicati nel ricorso in cassazione (ex art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. 3. 1. Relativamente all'autosufficienza del ricorso si deve rilevare che "In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. (Sez. 5 - , Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 Ud. (dep. 15/02/2021 ) Rv. 280419 - 01; vedi anche Sez. 2 - , Sentenza n. 35164 del 08/05/2019 Cc. (dep. 31/07/2019 ) Rv. 276432 - 0). Nel nostro caso gli atti sono stati, comunque, specificamente indicati.4. E' evidente l'errore di fatto, nel quale è incorsa la Cassazione nella sentenza impugnata, nel ritenere completo il contraddittorio con il responsabile civile (attuale ricorrente) che, invece, non aveva ricevuto l'avviso di udienza ex art. 610, quinto comma, cod. proc. pen.: "È deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, l'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all'unico difensore dell'imputato" (Sez. 2 - , Sentenza n. 24809 del 24/07/2020 Cc. (dep. 02/09/2020 ) Rv. 279493 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 5039 del 20/01/2010 Cc. (dep. 09/02/2010 ) Rv. 245916 - 0). La sentenza deve essere, quindi, revocata, nei confronti del responsabile civile, limitatamente all'azione intrapresa dalle parti civili, disponendo per l'udienza pubblica. Non risulta necessaria la citazione dell'imputato, in quanto la violazione del contraddittorio riguarda solo il rapporto inerente l'azione esercitata dalle parti civili nei confronti del responsabile civile: "L'annullamento della sentenza di appello per omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile, presente nel giudizio di primo grado, non determina alcun effetto estensivo nei confronti dell'imputato, operando esso esclusivamente sul rapporto inerente l'azione esercitata dalla parte civile nei confronti del responsabile civile. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata nei confronti del responsabile civile, limitatamente all'azione intrapresa dalla parte civile, con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello)" (Sez. 4, Sentenza n. 47288 del 09/10/2014 Ud. (dep. 17/11/2014 ) Rv. 261072 - 01). P.Q.M. Revoca la sentenza della Corte di Cassazione del 24 febbraio 2021 N. 16843 nei confronti del responsabile civile, limitatamente all'azione intrapresa dalle parti civili e rinvia il processo a nuovo ruolo per l'udienza pubblica, disponendo la citazione del responsabile civile e delle parti civili. M
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