CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40715/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso 26368/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 41 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - resistente - Per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 1965/29/2015 depositata il 30.3.2015, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal relatore, cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che - [OSCURATO:PERSONA], titolare di azienda individuale artigiana in regime di contabilità semplificata proponeva ricorso avverso cartella di pagamento relativa ad Iva, Irpef ed Irap per l'anno d'imposta 2007, imposte dichiarate e non versate in quanto l'iscrizione a ruolo sarebbe stata effettuata sulla base di dati errati indicati nella dichiarazione (modello unico 2008), di cui aveva dttlesbe in precedenza chiesto la rettifica all'Ufficio. - Nelle more della definizione del procedimento di primo grado, il contribuente presentava istanza di definizione di lite pendente ex art. 39, comma 12, d.l. 98/2011, istanza respinta dall'Ufficio a ragione del fatto che che non sarebbero condonabili le liti instaurate a seguito di iscrizione a ruolo ex art. 36 bis DPR 600/73, non conseguenti a procedimento di accertamento ma a mero atto di riscossione ricognitivo dell'imposta dichiarata. - [OSCURATO:PERSONA] di Roma accoglieva il ricorso ordinando all'ufficio di procedere al calcolo dell'imposta sulla base della documentazione del contribuente idonea ad evidenziare l'eventuale erroneità di quanto dichiarato. - Tale sentenza era gravata di appello principale da parte dell'Ufficio e di appello incidentale da parte del contribuente per le seguenti rispettive ragioni, per quanto di interesse nella presente sede: l'Ufficio deduceva la legittimità della cartella, in quanto -versandosi in una ipotesi di controllo automatizzato- eventuali errori di compilazione della dichiarazione avrebbero potuto essere emendati esclusivamente mediante la trasmissione di una dichiarazione integrativa da presentare entro il i termine di cui all'art. 2, comma 8 bis, DPR 322/98; la parte si doleva del fatto che la CTP non si sarebbe pronunciata in merito al rigetto dell'istanza di definizione agevolata della lite. - La CTR accoglieva l'appello principale sul rilievo che gli errori di compilazione della dichiarazione avrebbero potuto essere emendati mediante la trasmissione di una dichiarazione integrativa da presentare nel termine sopra indicato; rigettava l'appello incidentale in quanto il contribuente avrebbe dovuto impugnare autonomamente il provvedimento di rigetto dell'istanza di definizione agevolata della lite, trattandosi di questione i cui termini non costituivano oggetto del giudizio de quo. - Per la cassazione della sentenza sopra menzionata, il contribuente propone ricorso, illustrato da memoria; l'Agenzia delle Entrate non si è costituita con rituale controricorso ma al solo fine di partecipare eventualmente alla udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 comma 1 c.p.c. Considerato che - Per completezza di esposizione, va premesso che successivamente alla iscrizione del ricorso a ruolo, il ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio per effetto della formalizzata domanda di definizione agevolata della controversia ex d. I. 119/018 convertito in I. 136/2018; con successiva istanza del 24.12.2020 il contribuente -oltre a nominare altro difensore in sostituzione di quello originario- ha chiesto procedersi alla trattazione della causa avendo l'Ufficio comunicato il diniego rispetto alla definizione agevolata. - Ciò premesso, può esaminarsi il contenuto del ricorso che si compone di due motivi che recano: 1) "Violazione dell'art. 39 comma 12 del D.L. 98/2011 e dell'art. 16 comma 8 della Legge 289/2002, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3"; 2) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 8 bis. Del DPR 322/98 e dell'art. 10 Legge 212/2000, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3, in quanto nell'ipotesi di errori o omissioni di carattere formale incidenti sull'obbligazione tributaria il contribuente può emendare la dichiarazione anche in sede contenziosa al fine di garantire il proprio diritto a versare le imposte secondo il principio costituzionale della capacità contributiva e nel rispetto del principio di buona fede nel rapporto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria". - Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la CTR abbia erroneamente ritenuto di non poter decidere in punto di definizione agevolata della lite trattandosi di questione che, secondo la sentenza impugnata, la parte avrebbe dovuto impugnare autonomamente; sostiene il ricorrente che il diniego della domanda di definizione della lite nel giudizio già pendente era stato impugnato dinanzi alla CTP con la proposizione di motivi aggiunti. - Con il secondo motivo si deduce che si trattava di lite sull'imposta, che pertanto quest'ultima avrebbe dovuto ritenersi condonata. - I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. - Invero il contribuente, essedo già pendente la lite dinanzi alla CTP, ha correttamente e tempestivamente impugnato, ex art. 16, comma 8, legge 289/2002, il diniego della domanda di definizione della lite nel giudizio già pendente, mediante la proposizione dei motivi aggiunti, rivestendo tale impugnazione carattere pregiudiziale e potendo essa determinare la cessazione della materia del contendere nel ricorso principale originariamente proposto; ciò, in forza del principio di "strumentalità delle forme" (art. 156 c.p.c.) ed essendo stata la detta impugnazione comunque tempestivamente notificata entro i sessanta giorni; infine, trattandosi di lite sull'imposta, atteso che la contribuente aveva dedotto l'inesistenza del debito tributario, avendo semplicemente commesso un errore materiale nella redazione della dichiarazione, la controversia risulta condonabile, come chiarito dalla più recente autorevole giurisprudenza (SU 18298/21). - Il ricorso deve essere quindi accolto come sopra; e l'impugnata sentenza va quindi prudenzialmente cassata con rinvio, anche per le spese, non essendo chiara la sussistenza o meno di eventuali altre questioni. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio in altra composizione. Roma, 16 settembre 2021 Il