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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13575/2026

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1976avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI LECCEVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendol'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.in persona del legale rappresentante pro tempore si riporta alla memoria depositatachiedendone l'accoglimento, deposita conclusioni scritte e nota spese.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta aimotivi chiedendone l'accoglimento.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA]’ del Foro di Lecce indifesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Lecce ha ‘ribaltato’,ancorché ai soli fini civili, la pronuncia assolutoria del Tribunale di Lecce del 26 novembre2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accusati di appropriazione indebita,frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.Per l’effetto, a seguito dell’appello della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., i dueimputati venivano dichiarati, ai soli effetti civili, responsabili dei reati di cuiall'imputazione e condannati al risarcimento del danno patito dalla parte civile daliquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese di costituzione erappresentanza della stessa.2.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato distinti ricorsi perCassazione.2.1.

Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione ed erronea applicazionedell'art. 603, comma 3 bis in relazione all'art. 606, lett. c, cod. proc. pen. nonchéviolazione dell'obbligo della motivazione rafforzata.2.2.

Il secondo motivo di ricorso attiene al vizio motivazionale (art. 606 lett. e, cod.proc. pen.) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazionerispetto agli atti del processo.2.3.

Il terzo motivo deduce la carenza motivazionale in relazione all'affermazionedi responsabilità per il reato di appropriazione indebita (art. 606, lett. e, cod. proc.pen.), che era stato ritenuto insussistente dal primo giudice ma su cui l’appello non haspeso una sola parola.3.

Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato su una triade di motivi, a formareun’analoga sequenza di doglianze.3.1.

Con il primo motivo, infatti, si lamenta la violazione dell'obbligo dellamotivazione rafforzata (art. 603, comma 3 bis, in relazione all’art. 606, lett. e, cod.proc. pen.).3.2.

Con il secondo motivo si deduce la manifesta contraddittorietà dellamotivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.).3.3.

Infine, con il terzo motivo sì deduce il difetto di motivazione in relazione alreato di appropriazione indebita delle bombole di gas della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’impugnata sentenza va annullata con rinvio al giudice civile competente innanzitutto per l’evidente omissione di pronuncia in relazione alla contestata appropriazioneindebita descritta al capo b) di imputazione, accusa totalmente obliterata nellamotivazione, pur costituendo anch’essa parte dell’imputazione originaria, rilevantequanto meno (e soprattutto) ai fini della responsabilità civile.2.

In relazione al restante contenuto della sentenza, occorre rilevare che vi è unasostanziale condivisione, tra gli atti delle parti e la sentenza, in ordine ai principi chegovernano il giudizio di appello nel caso di ‘ribaltamento’ della sentenza assolutoria diprimo grado.

Tutti convengono che vi sia necessità di una motivazione rafforzata e, ovenecessario, della rinnovazione istruttoria.Sennonché, il consenso finisce qui, poiché immediatamente dopo la sentenzaprovvede a precisare come, in realtà, nel caso specifico non vi fosse necessità diriassunzione della prova dichiarativa, dipendendo la decisione da ragioni di diversotenore (pg. 5), e, in ogni caso, poiché le parti avevano coralmente dichiarato dirinunciare alla rinnovazione istruttoria all’udienza del 21 febbraio 2015 (pur dandosi attoche la circostanza non fosse stata verbalizzata).Gli imputati, nei rispettivi ricorsi, hanno contestato le predette circostanze,osservando che la motivazione della sentenza d’appello è sostanzialmente fondata sullarivalutazione della deposizione dell’investigatore che, per conto della parte civile, avevacondotto degli accertamenti sulle circostanze necessarie per l’accertamento del fatto, edosservano l’insufficienza, ai fini della dispensa del giudice dall’onere della rinnovazioneistruttoria, di una rinuncia non verbalizzata ma semplicemente memorializzata dallaCorte nella decisione.3.

Partendo da quest’ultimo rilievo, e constatata la correttezza di quanto allegatonella sentenza sul punto, non può che ribadirsi il principio secondo cui il verbaled'udienza nel procedimento penale fa piena prova fino a querela di falso di quanto inesso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'eserciziodelle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è disciplinato dall'art. 2700 cod. civ. (Sez.4, n. 5627 del 24/01/2023, Testa, Rv. 284098 – 01; Sez. 1, n. 45175 del 01/03/2023,Sanguinetti, Rv. 285404 – 01) con la conseguenza che in caso di contrasto con quantorisultante dal testo della sentenza (ad esempio, in materia di conclusioni rassegnatedalle parti o di composizione del collegio giudicante), sia il primo a prevalere sullaseconda (tra le tante: Sez. 3, n. 3585 del 13/11/2018, dep. 2019, F., Rv. 275831 – 01).E seppure nel caso concreto non possa parlarsi di conflitto esplicito tra due testiinconciliabili, la mancata verbalizzazione di una dichiarazione di rinuncia, per leconseguenze che essa comporta sul piano processuale (l’esenzione del giudice dall’oneredi rinnovazione della prova dichiarativa controversa), non può essere supplita dalladi un fatto storico processuale, ma la sua stessa costituzione, attraverso la attestazionefattane in sentenza.

Quod non est in actis, non est in mundo.4.

Se, quindi, la mancata rinnovazione non può essere giustificata sulla premessadi una rinuncia che non trova riscontro in atti, occorre esaminare se, effettivamente,come pure allegato nella sentenza, la decisione di ‘ribaltamento’ prescindesse dalpassaggio istruttorio della rinnovazione, in quanto non dipendente “da un diversoapprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa decisiva, ma da ragioni didiverso tenore” (pg. 5).Nemmeno questa affermazione della sentenza impugnata pare condivisibile,smentita com’è dalla lettura della motivazione, dalla quale si rileva che, al contrario diquanto programmaticamente affermato, la decisione di ribaltamento fu assunta sullabase pressoché esclusiva della rilettura della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], ed inparte del teste [OSCURATO:PERSONA].In particolare, la deposizione dell’investigatore assunto dalla parte civile percondurre accertamenti a carico dei clienti di cui si sospettava ‘l’infedeltà’, è statapuntualmente analizzata e ritenuta credibile, anche in quella parte che aveva fattodubitare il giudice di primo grado, conducendolo all’assoluzione, relativa alla possibilitàconcreta, per costui, di verificare ‘da remoto’ la assenza dei sigilli originali sulle bomboleLiquigas s.p.a. movimentate all’interno degli stabilimenti in cui operavano le impresedei due imputati.A dispetto di quanto asserito in sentenza, non vi sono altre “ragioni di diversotenore” che abbiano giustificato in appello il ribaltamento della assoluzione pronunciatain primo grado.Sulla base di quanto considerato, la Corte avrebbe quindi dovuto procedere allariassunzione della prova dichiarativa ‘controversa’ ed a fornire una motivazionerafforzata sul punto.5.

Per queste ragioni, la sentenza di appello va annullata con rinvio ai soli effetticivili della sentenza al giudice competente in appello per valore, cui rimette altresì ladecisione sulla sorte delle spese tra le parti per questo grado di giudizio.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovogiudizio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, cui rimette anche laliquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.Così deciso, il 6 febbraio 2026Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1976avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI LECCEVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendol'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.in persona del legale rappresentante pro tempore si riporta alla memoria depositatachiedendone l'accoglimento, deposita conclusioni scritte e nota spese.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta aimotivi chiedendone l'accoglimento. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA]’ del Foro di Lecce indifesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Lecce ha ‘ribaltato’,ancorché ai soli fini civili, la pronuncia assolutoria del Tribunale di Lecce del 26 novembre2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accusati di appropriazione indebita,frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.Per l’effetto, a seguito dell’appello della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., i dueimputati venivano dichiarati, ai soli effetti civili, responsabili dei reati di cuiall'imputazione e condannati al risarcimento del danno patito dalla parte civile daliquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese di costituzione erappresentanza della stessa.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato distinti ricorsi perCassazione.2.1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione ed erronea applicazionedell'art. 603, comma 3 bis in relazione all'art. 606, lett. c, cod. proc. pen. nonchéviolazione dell'obbligo della motivazione rafforzata.2.2. Il secondo motivo di ricorso attiene al vizio motivazionale (art. 606 lett. e, cod.proc. pen.) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazionerispetto agli atti del processo.2.3. Il terzo motivo deduce la carenza motivazionale in relazione all'affermazionedi responsabilità per il reato di appropriazione indebita (art. 606, lett. e, cod. proc.pen.), che era stato ritenuto insussistente dal primo giudice ma su cui l’appello non haspeso una sola parola.3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato su una triade di motivi, a formareun’analoga sequenza di doglianze.3.1. Con il primo motivo, infatti, si lamenta la violazione dell'obbligo dellamotivazione rafforzata (art. 603, comma 3 bis, in relazione all’art. 606, lett. e, cod.proc. pen.).3.2. Con il secondo motivo si deduce la manifesta contraddittorietà dellamotivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.).3.3. Infine, con il terzo motivo sì deduce il difetto di motivazione in relazione alreato di appropriazione indebita delle bombole di gas della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’impugnata sentenza va annullata con rinvio al giudice civile competente innanzitutto per l’evidente omissione di pronuncia in relazione alla contestata appropriazioneindebita descritta al capo b) di imputazione, accusa totalmente obliterata nellamotivazione, pur costituendo anch’essa parte dell’imputazione originaria, rilevantequanto meno (e soprattutto) ai fini della responsabilità civile.2. In relazione al restante contenuto della sentenza, occorre rilevare che vi è unasostanziale condivisione, tra gli atti delle parti e la sentenza, in ordine ai principi chegovernano il giudizio di appello nel caso di ‘ribaltamento’ della sentenza assolutoria diprimo grado. Tutti convengono che vi sia necessità di una motivazione rafforzata e, ovenecessario, della rinnovazione istruttoria.Sennonché, il consenso finisce qui, poiché immediatamente dopo la sentenzaprovvede a precisare come, in realtà, nel caso specifico non vi fosse necessità diriassunzione della prova dichiarativa, dipendendo la decisione da ragioni di diversotenore (pg. 5), e, in ogni caso, poiché le parti avevano coralmente dichiarato dirinunciare alla rinnovazione istruttoria all’udienza del 21 febbraio 2015 (pur dandosi attoche la circostanza non fosse stata verbalizzata).Gli imputati, nei rispettivi ricorsi, hanno contestato le predette circostanze,osservando che la motivazione della sentenza d’appello è sostanzialmente fondata sullarivalutazione della deposizione dell’investigatore che, per conto della parte civile, avevacondotto degli accertamenti sulle circostanze necessarie per l’accertamento del fatto, edosservano l’insufficienza, ai fini della dispensa del giudice dall’onere della rinnovazioneistruttoria, di una rinuncia non verbalizzata ma semplicemente memorializzata dallaCorte nella decisione.3. Partendo da quest’ultimo rilievo, e constatata la correttezza di quanto allegatonella sentenza sul punto, non può che ribadirsi il principio secondo cui il verbaled'udienza nel procedimento penale fa piena prova fino a querela di falso di quanto inesso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'eserciziodelle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è disciplinato dall'art. 2700 cod. civ. (Sez.4, n. 5627 del 24/01/2023, Testa, Rv. 284098 – 01; Sez. 1, n. 45175 del 01/03/2023,Sanguinetti, Rv. 285404 – 01) con la conseguenza che in caso di contrasto con quantorisultante dal testo della sentenza (ad esempio, in materia di conclusioni rassegnatedalle parti o di composizione del collegio giudicante), sia il primo a prevalere sullaseconda (tra le tante: Sez. 3, n. 3585 del 13/11/2018, dep. 2019, F., Rv. 275831 – 01).E seppure nel caso concreto non possa parlarsi di conflitto esplicito tra due testiinconciliabili, la mancata verbalizzazione di una dichiarazione di rinuncia, per leconseguenze che essa comporta sul piano processuale (l’esenzione del giudice dall’oneredi rinnovazione della prova dichiarativa controversa), non può essere supplita dalladi un fatto storico processuale, ma la sua stessa costituzione, attraverso la attestazionefattane in sentenza. Quod non est in actis, non est in mundo.4. Se, quindi, la mancata rinnovazione non può essere giustificata sulla premessadi una rinuncia che non trova riscontro in atti, occorre esaminare se, effettivamente,come pure allegato nella sentenza, la decisione di ‘ribaltamento’ prescindesse dalpassaggio istruttorio della rinnovazione, in quanto non dipendente “da un diversoapprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa decisiva, ma da ragioni didiverso tenore” (pg. 5).Nemmeno questa affermazione della sentenza impugnata pare condivisibile,smentita com’è dalla lettura della motivazione, dalla quale si rileva che, al contrario diquanto programmaticamente affermato, la decisione di ribaltamento fu assunta sullabase pressoché esclusiva della rilettura della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], ed inparte del teste [OSCURATO:PERSONA].In particolare, la deposizione dell’investigatore assunto dalla parte civile percondurre accertamenti a carico dei clienti di cui si sospettava ‘l’infedeltà’, è statapuntualmente analizzata e ritenuta credibile, anche in quella parte che aveva fattodubitare il giudice di primo grado, conducendolo all’assoluzione, relativa alla possibilitàconcreta, per costui, di verificare ‘da remoto’ la assenza dei sigilli originali sulle bomboleLiquigas s.p.a. movimentate all’interno degli stabilimenti in cui operavano le impresedei due imputati.A dispetto di quanto asserito in sentenza, non vi sono altre “ragioni di diversotenore” che abbiano giustificato in appello il ribaltamento della assoluzione pronunciatain primo grado.Sulla base di quanto considerato, la Corte avrebbe quindi dovuto procedere allariassunzione della prova dichiarativa ‘controversa’ ed a fornire una motivazionerafforzata sul punto.5. Per queste ragioni, la sentenza di appello va annullata con rinvio ai soli effetticivili della sentenza al giudice competente in appello per valore, cui rimette altresì ladecisione sulla sorte delle spese tra le parti per questo grado di giudizio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovogiudizio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, cui rimette anche laliquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.Così deciso, il 6 febbraio 2026Il Consigliere relatore Il Presidente
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