CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 12563/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a n. 4590/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 2880/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Napoli rigettava il gravame propostodal MIUR avverso la sentenza del Tribunale di Napoli dicondanna del Ministero al risarcimento del danno in favore diNumero registro generale 9891/2022Nicola [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della illegittimità di plurimNi umero sezionale 1084/2026Numero di raccolta generale 12563/2026contratti a termine intercorsi, quale docente dipendente dDealt a pubblicazione 04/05/2026predetto Ministero inserito nelle graduatorie di esaurimento dal2004 al 2011, dal mese di settembre al 30 giugno dell'annosuccessivo, nella misura di 21 mensilità dell'ultima retribuzioneglobale di fatto oltre a interessi legali dalla sentenza al saldo.1.2. La Corte distrettuale confermava la sentenza di prime cure,alla stabilizzazione del dipendente.1.3. La Corte, dopo un excursus relativo alla normativa vigentenel settore del reclutamento scolastico e alla giurisprudenzaunionale e di legittimità, precisava che, con riguardo allesupplenze su organico di fatto e alle supplenze temporanee,nelle ipotesi di reiterazione non è in sé configurabile alcun abusoex clausola 5 punto 1 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva1999/70 CE, fermo restando il diritto del lavoratore alrisarcimento del danno in ipotesi di ricorso improprio o distortodel potere di macro-organizzazione delegato dal Legislatore alMinistero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concreteesigenze del servizio o ancora in caso di carenza circaun'effettiva esigenza temporanea.1.4. Rilevava, inoltre, che secondo la Corte di giustizia (v.Sentenza Mascolo) la necessità per lo stato di organizzare ilservizio scolastico in modo da garantire un adeguamentocostante tra numero di docenti e numero degli scolari, inrelazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esternied alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, può, inlinea di principio, costituire una “ragione obiettiva” ai sensi dellaclausola 5, punto 1, lettera a) dell'[OSCURATO:PERSONA] per il ricorsoad una successione di contratti di lavoro a tempo determinatoal fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica edNumero registro generale 9891/2022evitare allo stato datore di lavoro di immettere in ruolo unN umero sezionale 1084/2026Numero di raccolta generale 12563/2026numero di docenti significativamente superiore a quelDloat a pubblicazione 04/05/2026effettivamente necessario.1.5. Ciò posto, la Corte territoriale osservava che le ragionilegittimanti il ricorso alle supplenze su organico di fatto fosserocircostanze estranee alla sfera di conoscenza del lavoratore,afferendo alla facoltà di gestione e organizzazione del servizioscolastico da parte dell'amministrazione, la sola in grado diavere la piena disponibilità dei fatti e dei mezzi di prova idoneia dimostrare la circostanza che l'assegnazione di supplenza suorganico di fatto abbia avuto luogo per esigenze temporanee oper garantire la continuità didattica per un imprevisto aumentodel numero di iscrizioni o per una diversa articolazione dellecattedre.1.6. Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione del lavoratorecirca la reiterazione per ben sei anni di supplenze, il Ministero siera limitato ad opporre la legittimità in astratto del ricorso allostrumento del contratto a termine, ma non aveva fornito alcunelemento circa la legittimità in concreto del conferimento dellesupplenze.1.7. Conseguentemente, la Corte territoriale riconosceva ildiritto del dipendente al risarcimento, in mancanza di provadell'avvenuta stabilizzazione, richiamando il consolidatoprincipio affermato da questa Corte, secondo cui in tema dipubblico impiego contrattualizzato la mancata indicazione delleragioni giustificative dell'apposizione del termine al contratto poiprorogato dà luogo a un abusiva reiterazione del contratto atempo determinato che ricade nell'ambito di applicazione delladirettiva 1999/70/CE con conseguente riconoscimento deldiritto al risarcimento del danno comunitario secondo i principienunciati dalle sezioni unite nella sentenza n. 5072 del N2u0m1er6o r egistro generale 9891/2022Numero sezionale 1084/2026(Cass. n. 2534/2020). Numero di raccolta generale 12563/20262. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Dialt a pubblicazione 04/05/2026Ministero sulla base di due motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell'art. 2697 c.c.-violazione e falsa applicazionedella direttiva 1999/ 70/CE del 28/06/1999, della clausola 5dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato conclusodall'UNICE, [OSCURATO:PERSONA], e dalla CES allegato alla citata direttiva,degli artt. 485, 489, 526 del decreto legislativo n. 297/1994,dell'articolo 4 legge n. 124/1999, dell'articolo 5, comma 4 bis edell'articolo 10, comma 4 bis decreto legislativo n. 368/2001,dell'articolo 36 decreto legislativo n. 165/ 2001, dell'articolo 1,commi 95-132 della legge 13 luglio 2015 n.107-violazione efalsa applicazione dell'art. 1175 c.c., in relazione all'articolo360, comma 1, n. 3, c.p.c..1.1. La Corte di appello ha erroneamente ravvisato l'abuso nellareiterazione contrattuale ricomprendendovi anche le supplenzestipulate per posti non vacanti, ma disponibili in organico di fattocontrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenzasecondo cui, in caso di reiterazione su organico di fatto, non puòconfigurarsi l'abuso contrario alla direttiva 1999/70/CE cometale risarcibile.2. Il motivo è fondato.La Corte distrettuale si è discostata dal principio di dirittoenunciato da questa Corte con la sentenza n. 22552/2016 (enumerose successive conformi) secondo cui:“Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione di contratti atermine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd.organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è Ninum esréo r egistro generale 9891/2022Numero sezionale 1084/2026configurabile alcun abuso ai sensi dell'[OSCURATO:PERSONA] aNlulmeegroa dti ora ccolta generale 12563/2026alla direttiva n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto dDealt a pubblicazione 04/05/2026lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto asiffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la solareiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete dellamedesima.”2.1. Il principio è stato di recente precisato, ma non smentito,da Cass. n. 19708 del 2025 secondo cui «nel settore scolastico,l’allegazione e prova della reiterazione di supplenze fino altermine delle attività scolastiche con durata ultratriennale(confermato quale parametro di ragionevolezza), presso lostesso istituto e per la stessa classe di concorso, in assenza diesigenze sostitutive di altro docente, si rivela sintomatica di unabusivo ricorso al contratto a termine per il soddisfacimento diesigenze stabili e durevoli di copertura del posto perinadeguatezza dell’organico previsionale; in tali ipotesi spettaall’amministrazione addurre elementi atti a comprovare, ove delcaso, l’effettivo carattere provvisorio della supplenza nell’usocorretto del potere di organizzazione del servizio scolastico.»La Corte territoriale ha pertanto errato nel ritenere che “illavoratore potesse limitarsi all’allegazione della sola durata deirapporti a termine” e che ciò fosse sufficiente per far gravaresul Ministero l’onere di provare l’effettiva sussistenza di ragionitemporanee.3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione del principio dispositivo e dei criteri di distribuzionedell'onere della prova ex artt. 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..Sostiene parte ricorrente l'erroneità della sentenza di appellonella parte in cui ha addossato al Ministero datore di lavorol'onere della allegazione dell'intervenuta stabilizzazioneN umdeerol r egistro generale 9891/2022Numero sezionale 1084/2026lavoratore, in contrasto con i principi di ripartizione deNllu'moenroe dri era ccolta generale 12563/2026della prova, secondo cui la assenza di stabilizzazione costituiscDeat a pubblicazione 04/05/2026un fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno cheavrebbe dovuto essere allegato dall’originario ricorrente.In sede di ricorso per cassazione il Ministero evidenzia che il DePasquale risulta immesso nei ruoli con decorrenza 01/09/2013sicché egli, pur avendo ottenuto un risarcimento in formaspecifica, ha continuato illegittimamente a coltivare l'azionerisarcitoria omettendo di rendere conto della propria posizionelavorativa nelle note difensive specificamente autorizzate sulpunto dalla Corte di appello.Aggiunge che la documentazione prodotta in tale sedecomprovante l'immissione in ruolo non può che comportare unaccertamento da parte del giudice del rinvio in ordine allaintervenuta stabilizzazione del rapporto in corso di causa.4. Il motivo è infondato, considerato che l’onere della provadell’intervenuta stabilizzazione è a carico dell’amministrazionealla luce delle considerazioni espresse da Cass. n. 24286 del2022 da cui questo Collegio non intende discostarsi e che sirichiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c..4.1. Ed invero, è ormai consolidato nella giurisprudenza diquesta Corte l’orientamento, formatosi a partire da Cass. n.22552/2016, secondo cui, nell’ipotesi di reiterazione abusiva dicontratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 4 comma 1 dellalegge n. 124/1999, la stabilizzazione ottenuta ai sensi dellalegge n.107/2015 ed anche l’immissione in ruolo avvenutasecondo il sistema del cosiddetto «doppio canale» costituiscono«misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica edidonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare leconseguenze della violazione del diritto dell’Unione”» e rendonoNumero registro generale 9891/2022non invocabile da parte del soggetto che ha subito l’abuso iNl umero sezionale 1084/2026Numero di raccolta generale 12563/2026principio affermato da Cass. S.U. n. 5072/2016 in tema dDait a pubblicazione 04/05/2026«danno comunitario», con la conseguenza che torna adespandersi la regola, immanente nel nostro ordinamento, inforza della quale il danno deve essere allegato e provato dalsoggetto che assume di averlo subito.4.2. La stabilizzazione, quindi, opera come fatto modificativo deldiritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione delcontratto a termine ed impedisce, al soggetto che agisce, dirivendicare il «danno comunitario» nei termini indicati dalrichiamato arresto delle Sezioni Unite, resosi necessario al finedi assicurare la doverosa conformazione del diritto nazionale aiprincipi dell’ordinamento eurounitario.4.3. Ne discende che l’onere di allegare e provare l’intervenutastabilizzazione, ossia l’operare di una misura che soddisfi irequisiti richiesti dalla clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegatoalla direttiva 1999/70/CE, grava sul datore di lavoro che abbiacommesso l’abuso perché si è in presenza di un’eccezione insenso lato, non di una mera difesa (cfr. Cass. n. 21355/2022).4.4. Sulla base della regola residuale fissata dall’art. 2697,comma 2, c.c. le conseguenze della mancata allegazione delfatto estintivo, modificativo o impeditivo ricadono sulla parteonerata, ove quel fatto non risulti dagli atti.Ulteriore corollario della ritenuta natura di eccezione in sensolato è che alla stessa si applicano le relative regole di rito e,pertanto, opera il principio secondo cui l’eccezione stessa puòessere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato egrado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di proveritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nellecontroversie soggette al rito del lavoro, anche all'esitodell'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 421, comma 2,Numero registro generale 9891/2022cod. proc. civ., legittimamente esercitabili dal giudice, tenutoN umero sezionale 1084/2026Numero di raccolta generale 12563/2026all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini delDlaat a pubblicazione 04/05/2026decisione (cfr. fra le tante, sul rilievo d’ufficio delle eccezioni insenso lato, Cass. n. 22371/2021; Cass. n. 25434/2019; Cass.n. 14755/2018);L’eccezione in senso lato è deducibile anche nel giudizio dicassazione, ma a condizione che la stessa non implichi nuoviaccertamenti di fatto, perché è ius receptum il principio secondocui «ove una determinata questione giuridica - che implichi unaccertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nellasentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questionein sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizionedi inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarnel'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche diindicare in quale atto del giudizio precedente vi abbiaprovveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione dicontrollare ex actis la veridicità di tale asserzione prima diesaminare nel merito la questione stessa. » (Cass. n.2038/2019).Solo nell’ipotesi di ius superveniens il giudice di legittimità ètenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuovaregolamentazione della materia e, ove questa richiedaaccertamenti su elementi di fatto non desumibili dagli atti, acassare la sentenza impugnata, rimettendo al giudice del meritoil relativo compito (Cass. n. 13458/2016; Cass. n. 34209/2019).Pertanto, il motivo va disatteso.4.5. In via conclusiva merita accoglimento il solo primo motivoe la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corted’appello indicata in dispositivo che procederà ad un nuovoesame, attenendosi al principio di diritto enunciato al punto 2.1.Numero registro generale 9891/2022e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio dNi umero sezionale 1084/2026Numero di raccolta generale 12563/2026cassazione. Data pubblicazione 04/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione allaquale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dicassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa di PaolantonioNumero registro generale 9891/2022Numero sezionale 1084/2026Numero di raccolta generale 12563/2026Data pubblicazione 04/05/2026