CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06674/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 14461/2020R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difesi come in atti ; contro [OSCURATO:PERSONA] + 1,difesi come in atti ( controricorrent i e ricorrenti incidentali); [OSCURATO:PERSONA] + 2,(controricorrenti); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentaleabbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; compensa le spese del giudizio di legittimità tra la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale; condanna la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma,