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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02183/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 2831-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro 2021 AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale 1916 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 420/2014 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 05/11/2014 R.G.N. 409/2014 + l; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 2831/2015 Premesso che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Genova, hanno contestato, con distinti ricorsi poi riuniti, le determinazioni datoriali, con le quali era stato disposto il blocco delle dinamiche retributive individuali, oltre che degli incrementi contrattuali e delle progressioni economiche, per il triennio 2011-2013, in attuazione della norma di cui all'art. 9, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella

I. n. 122/2010; ed era stato inoltre ridotto, con decorrenza dall'i ottobre 2012, l'importo dei buoni pasto da euro 8,50 ad euro 7, in attuazione della norma di cui all'art. 5, comma 7, di. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella

I. n. 135/2012; - che il Tribunale di Genova ha respinto le domande; - che la Corte di appello, con sentenza n. 420/2014, depositata il 5 novembre 2014, ha confermato la decisione di primo grado, osservando come le autorità portuali fossero comprese negli elenchi ISTAT, da ritenersi parte integrante dell'art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010, e come, in ogni caso, se ne dovesse ritenere accertata, sulla scorta di Sez.

U n. 17930/2013, la natura di pubbliche amministrazioni; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori con due motivi, instando anche per la riunione con altri giudizi pendenti; - che l'[OSCURATO:PERSONA] di Genova ha depositato atto di costituzione al solo fine di una eventuale partecipazione all'udienza di discussione del ricorso, senza svolgere alcuna attività difensiva; rilevato che con il primo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010, dell'art. 5, comma 7, d.l. n. 95/2012 e dell'art. 5

I. n. 2248 del 1865, Allegato E, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere operato un'erronea ricognizione della natura giuridica del rinvio posto dalla disposizione di cui all'art. 9, c. 1, attribuendo valore "normativo" agli elenchi formati dall'ISTAT, che risulterebbero di conseguenza parte integrante del precetto, e in tal modo escludendo la possibilità di un controllo dell'atto amministrativo, anche attraverso la sua disapplicazione; e per avere altresì ritenuto la natura di pubbliche amministrazioni delle autorità portuali, sebbene i rapporti di lavoro dalle stesse intrattenuti avessero natura privatistica; - che con il secondo i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha disatteso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, di. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella

I. 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 5, comma 7, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella

I. 7 agosto 2012, n. 135, questione che viene riproposta sotto diversi profili; osservato che Sez.

U n. 17930/2013 hanno chiaramente affermato che "Le autorità portuali, come si desume anche dall'art. 1, comma 993, della legge 27 dicembre 2006, n. 297, pur non applicabile ratione temporis e che ha meglio perimetrato i loro compiti, nel senso di privilegiare la funzione di soggetto regolatore e non produttore di servizi portuali, sul piano non solo funzionale, ma anche finanziario vanno qualificate come enti pubblici non economici, come tali ricondotti nell'ambito soggettivo delle pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 1, comma secondo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165"; - che più di recente Sez.

U n. 3733/2016 hanno confermato che "Le autorità portuali sono enti pubblici non economici, sul piano funzionale e finanziario, e, come tali, sono amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché le controversie sulle procedure concorsuali per l'assunzione del personale sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo prevista dal successivo art. 63, comma 4"; - che tale qualificazione risulta assorbente di ogni ulteriore considerazione e determina l'infondatezza del primo motivo, anche con riferimento a quella parte della motivazione della sentenza impugnata in cui viene ritenuta legittima la riduzione dell'importo dei buoni pasto ; - che il secondo motivo, di per sé inammissibile se inteso a prospettare un vizio del provvedimento impugnato, può tuttavia essere esaminato nei termini di una mera riproposizione della questione di legittimità costituzionale, la quale può essere sollevata dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio; - che, tuttavia, la questione si palesa manifestamente infondata alla luce della stessa giurisprudenza costituzionale; - che infatti Corte cost. n. 154/2014, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di analoghe disposizioni in materia di rapporti di lavoro pubblico non contrattualizzato (art. 9, c. 21, di. 31 maggio 2010, n. 78, conv. nella

I. n. 122/2010) ma con argomenti da ritenersi di portata generale, ha posto in rilievo che le stesse risultano giustificate dalle notorie esigenze di contenimento della spesa pubblica, in presenza del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato nonché temporalmente limitato dei sacrifici richiesti; che non sussiste violazione del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato in quanto il giudizio sulla conformità al parametro dell'art. 36 Cost. non può essere svolto per singoli istituti né giorno per giorno, dovendosi valutare l'insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza; che non sussiste violazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost. in relazione all'asserita natura tributaria della misura, non avendo la norma censurata tale natura in quanto non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del dipendente pubblico e non realizza un'acquisizione di risorse al bilancio dello Stato a copertura di pubbliche spese, ma determina un risparmio di spesa; - che nel medesimo senso è Corte cost. n. 96/2016, la quale ha ribadito che esigenze di politica economica giustificano interventi che comprimono solo temporaneamente gli effetti retributivi della progressione in carriera e, quanto alla natura di prelievo fiscale della contestata misura, che essa deve essere esclusa in quanto la norma censurata non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del dipendente pubblico, né un'acquisizione di risorse al bilancio dello Stato, risultando di conseguenza priva degli elementi che connotano indefettibilmente la prestazione tributaria; - che, sotto altro profilo, Corte cost. n. 124/1991 ha precisato che l'autonomia collettiva è soggetta a limiti legali, in situazioni eccezionali, a salvaguardia di superiori interessi generali, e quindi con carattere di transitorietà, senza peraltro che la durata della misura legislativa debba necessariamente essere predeterminata con l'indicazione di una precisa scadenza; - che, d'altra parte, è ripetuta nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del carattere non retributivo dei buoni pasto, che non integrano un corrispettivo obbligatorio ma solo un'agevolazione di natura assistenziale occasionalmente collegata al rapporto di lavoro (Cass. n. 14388/2016; n. 13841/2015); ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere respinto; - che non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, non avendo la controparte svolto attività difensiva p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 26 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 2831-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro 2021 AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale 1916 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 420/2014 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 05/11/2014 R.G.N. 409/2014 + l; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 2831/2015 Premesso che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Genova, hanno contestato, con distinti ricorsi poi riuniti, le determinazioni datoriali, con le quali era stato disposto il blocco delle dinamiche retributive individuali, oltre che degli incrementi contrattuali e delle progressioni economiche, per il triennio 2011-2013, in attuazione della norma di cui all'art. 9, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella I. n. 122/2010; ed era stato inoltre ridotto, con decorrenza dall'i ottobre 2012, l'importo dei buoni pasto da euro 8,50 ad euro 7, in attuazione della norma di cui all'art. 5, comma 7, di. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella I. n. 135/2012; - che il Tribunale di Genova ha respinto le domande; - che la Corte di appello, con sentenza n. 420/2014, depositata il 5 novembre 2014, ha confermato la decisione di primo grado, osservando come le autorità portuali fossero comprese negli elenchi ISTAT, da ritenersi parte integrante dell'art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010, e come, in ogni caso, se ne dovesse ritenere accertata, sulla scorta di Sez. U n. 17930/2013, la natura di pubbliche amministrazioni; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori con due motivi, instando anche per la riunione con altri giudizi pendenti; - che l'[OSCURATO:PERSONA] di Genova ha depositato atto di costituzione al solo fine di una eventuale partecipazione all'udienza di discussione del ricorso, senza svolgere alcuna attività difensiva; rilevato che con il primo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010, dell'art. 5, comma 7, d.l. n. 95/2012 e dell'art. 5 I. n. 2248 del 1865, Allegato E, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere operato un'erronea ricognizione della natura giuridica del rinvio posto dalla disposizione di cui all'art. 9, c. 1, attribuendo valore "normativo" agli elenchi formati dall'ISTAT, che risulterebbero di conseguenza parte integrante del precetto, e in tal modo escludendo la possibilità di un controllo dell'atto amministrativo, anche attraverso la sua disapplicazione; e per avere altresì ritenuto la natura di pubbliche amministrazioni delle autorità portuali, sebbene i rapporti di lavoro dalle stesse intrattenuti avessero natura privatistica; - che con il secondo i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha disatteso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, di. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella I. 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 5, comma 7, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella I. 7 agosto 2012, n. 135, questione che viene riproposta sotto diversi profili; osservato che Sez. U n. 17930/2013 hanno chiaramente affermato che "Le autorità portuali, come si desume anche dall'art. 1, comma 993, della legge 27 dicembre 2006, n. 297, pur non applicabile ratione temporis e che ha meglio perimetrato i loro compiti, nel senso di privilegiare la funzione di soggetto regolatore e non produttore di servizi portuali, sul piano non solo funzionale, ma anche finanziario vanno qualificate come enti pubblici non economici, come tali ricondotti nell'ambito soggettivo delle pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 1, comma secondo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165"; - che più di recente Sez. U n. 3733/2016 hanno confermato che "Le autorità portuali sono enti pubblici non economici, sul piano funzionale e finanziario, e, come tali, sono amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché le controversie sulle procedure concorsuali per l'assunzione del personale sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo prevista dal successivo art. 63, comma 4"; - che tale qualificazione risulta assorbente di ogni ulteriore considerazione e determina l'infondatezza del primo motivo, anche con riferimento a quella parte della motivazione della sentenza impugnata in cui viene ritenuta legittima la riduzione dell'importo dei buoni pasto ; - che il secondo motivo, di per sé inammissibile se inteso a prospettare un vizio del provvedimento impugnato, può tuttavia essere esaminato nei termini di una mera riproposizione della questione di legittimità costituzionale, la quale può essere sollevata dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio; - che, tuttavia, la questione si palesa manifestamente infondata alla luce della stessa giurisprudenza costituzionale; - che infatti Corte cost. n. 154/2014, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di analoghe disposizioni in materia di rapporti di lavoro pubblico non contrattualizzato (art. 9, c. 21, di. 31 maggio 2010, n. 78, conv. nella I. n. 122/2010) ma con argomenti da ritenersi di portata generale, ha posto in rilievo che le stesse risultano giustificate dalle notorie esigenze di contenimento della spesa pubblica, in presenza del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato nonché temporalmente limitato dei sacrifici richiesti; che non sussiste violazione del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato in quanto il giudizio sulla conformità al parametro dell'art. 36 Cost. non può essere svolto per singoli istituti né giorno per giorno, dovendosi valutare l'insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza; che non sussiste violazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost. in relazione all'asserita natura tributaria della misura, non avendo la norma censurata tale natura in quanto non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del dipendente pubblico e non realizza un'acquisizione di risorse al bilancio dello Stato a copertura di pubbliche spese, ma determina un risparmio di spesa; - che nel medesimo senso è Corte cost. n. 96/2016, la quale ha ribadito che esigenze di politica economica giustificano interventi che comprimono solo temporaneamente gli effetti retributivi della progressione in carriera e, quanto alla natura di prelievo fiscale della contestata misura, che essa deve essere esclusa in quanto la norma censurata non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del dipendente pubblico, né un'acquisizione di risorse al bilancio dello Stato, risultando di conseguenza priva degli elementi che connotano indefettibilmente la prestazione tributaria; - che, sotto altro profilo, Corte cost. n. 124/1991 ha precisato che l'autonomia collettiva è soggetta a limiti legali, in situazioni eccezionali, a salvaguardia di superiori interessi generali, e quindi con carattere di transitorietà, senza peraltro che la durata della misura legislativa debba necessariamente essere predeterminata con l'indicazione di una precisa scadenza; - che, d'altra parte, è ripetuta nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del carattere non retributivo dei buoni pasto, che non integrano un corrispettivo obbligatorio ma solo un'agevolazione di natura assistenziale occasionalmente collegata al rapporto di lavoro (Cass. n. 14388/2016; n. 13841/2015); ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere respinto; - che non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, non avendo la controparte svolto attività difensiva p.q.m. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 26 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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