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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14918/2026

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pello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleCristina Marzagalli, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso lasentenza del 12 settembre 2025 con la quale la Corte di Appello di Salerno, ha confermatola sentenza emessa, in data 24 febbraio 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Salerno, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 800,00di multa in relazione al reato di cui all’art. 640-ter cod. pen.2.

Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 133,61 n. 7 e 640-ter cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti del furto dell’identità digitaledella persona offesa e del danno patrimoniale di rilevante gravità ed in relazione alladeterminazione del trattamento sanzionatorio.2.1.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che il ricorrente, in concorsoeventuale con gli ignoti autori del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., avrebbe utilizzato lapassword della persona offesa, senza tenere conto che il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto da tale reatodal primo giudice, circostanza che impedirebbe la contestazione dell’aggravante del furto diidentità digitale.2.2.

La motivazione sarebbe illogica in relazione alla richiesta difensiva di esclusionedell’aggravante del danno rilevante, in particolare i giudici di appello hanno argomentato inordine all’insussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. (attenuante maiinvocata dalla difesa), senza nulla argomentare in ordine al motivo di appello con cui erastato confutato che il danno emergente di 17.942,00 subito dalla persona offesa noncostituirebbe di per sé un danno di rilevante gravità.3.

Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta carenza dellamotivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione del fatto nel reato di appropriazioneindebita.La Corte territoriale avrebbe del tutto ignorato il motivo di appello con cui la difesaaveva evidenziato che la condotta realizzata dal ricorrente sarebbe idonea a perfezionareesclusivamente il reato di cui all’art. 646 cod. pen. con conseguente carenza dellamotivazione sul punto.4.

Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, deduce carenza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanzeLa motivazione sarebbe priva della necessaria valutazione circa i mezzi usati, lemodalità dell'azione, il grado del dolo, la personalità del reo, la sua formazione culturale, lesue condizioni economiche e il suo stato di incensurato.Le modalità di consumazione del reato non sarebbero sintomatiche di una particolarecaratura criminale dell'imputato.

A giudizio della difesa, infatti, collaborare ad una truffaideata ed eseguita da terzi, non costituirebbe indice di una particolare pericolosità criminalee, di conseguenza, la pena non sarebbe né congrua né bilanciata all'entità dei fatti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.1.

Il primo motivo è in parte aspecifico e non consentito ed in parte dedotto in carenzadi interesse.1.1.

Deve essere preliminarmente rilevato che l’abusivo utilizzo di codici informatici -anche quando tali credenziali siano state previamente reperite o ottenute da soggetti terzi -integra l’aggravante del furto dell’identità digitale della persona offesa qualora l’agente leutilizzi per intervenire indebitamente su dati, informazioni o programmi contenuti in unsistema informatico o telematico, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiustoprofitto.In tale prospettiva interpretativa, ciò che assume rilievo non è tanto la modalitàpiuttosto l’utilizzazione consapevole delle stesse per realizzare un’interferenza nonautorizzata nel sistema informatico, con conseguente manipolazione o alterazione delleoperazioni che in esso si svolgono e con produzione di un vantaggio patrimoniale indebito.Nel caso di specie, dagli accertamenti di merito risulta che i codici di accesso al serviziodi home banking del correntista - illecitamente carpiti da terzi rimasti ignoti, autori materialidel reato previsto dall’articolo 615-ter cod. pen. - siano stati successivamente utilizzati dalricorrente per accedere abusivamente al sistema informatico dell’istituto di credito e perdisporre operazioni dispositive sul conto corrente della persona offesa.

In particolare, taleaccesso ha consentito di effettuare lo storno di somme di denaro dal conto del correntistaverso il conto corrente intestato al [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata).La condotta così ricostruita integra, pertanto, gli estremi della truffa aggravata, attesoche l’illecito trasferimento delle somme è stato realizzato mediante il fraudolento utilizzodelle credenziali di accesso riconducibili all’identità digitale della persona offesa, conconseguente artificiosa rappresentazione dell’operazione come proveniente dal titolare delrapporto bancario.Ricorre, dunque, l'aggravante di cui all'art. 640-ter, comma terzo, cod. pen., in quanto ilfatto è stato commesso mediante l’indebito utilizzo - ancorché materialmente posto in essereda soggetti diversi dall’imputato nella fase di acquisizione delle credenziali - dell’identitàdigitale della persona offesa, strumentalmente sfruttata per realizzare l’ingiusto profittopatrimoniale attraverso l’operatività del sistema di home banking.1.2.

La Corte di merito, a fronte della richiesta di esclusione dell’aggravante di cuiall’art. 61, n. 7, cod. pen., non ha provveduto, non risultando dalla sentenza alcunamotivazione al riguardo, essendosi i giudici di appello limitati ad argomentare in ordineall’insussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.; questa constatazione,tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosiapprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità.Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa attesa la manifestagenericità del motivo di appello: il ricorrente, con affermazioni estremamente sintetiche eprive di unnesso critico con il percorso argomentativo seguito dal primo giudice, si è, infatti,limitato ad affermare che l’importo sottratto (pari ad euro 17.942,00) non sarebbe di rilevanteentità oggettiva, senza indicare gli elementi logico-fattuali posti a fondamento di taleapodittica affermazione.Di conseguenza deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, inforza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso percassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appelloinammissibile ab origine per manifesta infondatezza o per genericità, in quanto l'eventualeaccoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio dirinvio avendo il giudice di primo grado adeguatamente motivato sul punto (tra le molte vediSez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 – 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv.276745 – 01).1.3.

La doglianza in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio non èconsentita in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità dellapena la cui determinazione non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez.5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi,non massimata).Invero, la Corte territoriale, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici,ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante laparticolare capacitàcriminale desumibile dalle modalità della condotta (vedi pag. 12 della sentenza impugnata),elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente con conseguentedifetto di specificità del ricorso.Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione dellapena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativoobbligo di motivazione, nell’osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen.,è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell’imputato conespressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece,necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltantoquando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misuramedia edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01);2.Il secondo motivo risulta dedotto in carenza di interesse.Anche con riferimento a tale censura deve preliminarmente rilevarsi che i giudici diappello, pur essendo stati investiti di una specifica doglianza concernente la richiestariqualificazione del fatto nella diversa fattispecie di cui all’art. 646 cod. pen., non hannosviluppato alcuna argomentazione esplicita sul punto.

Tuttavia, tale omissione motivazionalenon può essere valutata in modo isolato e astratto, ma deve essere esaminata alla luce delcontenuto concreto della doglianza formulata dall’appellante, verificandosi se la stessa fossestrutturata in conformità ai necessari requisiti di specificità e di ammissibilità richiesti perl’impugnazione.All’esito di tale verifica, la risposta deve ritenersi senz’altro negativa, in quanto il motivodi appello si presenta manifestamente infondato.

In particolare, occorre evidenziare come lastessa ricostruzione delle condotte operata nell’atto di appello – ove si dà atto della messa adisposizione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del proprio conto corrente sul quale è transitato il denaroillecitamente sottratto alla persona offesa – risulti intrinsecamente incompatibile con laconfigurabilità del delitto di appropriazione indebita.Giova, al riguardo, ricordare che il reato previsto dall’articolo 646 cod. pen. presupponeche il soggetto agente si appropri di un bene del quale abbia già il legittimo possesso,esercitando su di esso un potere di fatto autonomo e svincolato dalla sfera di vigilanza delproprietario.

Non è pertanto sufficiente che il bene si trovi materialmente nella disponibilitàdell’agente, non potendo il possesso essere identificato con la mera presenza del bene nellemani di quest’ultimo (Sez. 5, n. 34768 del 05/07/2022, Merella, Rv. 283547 - 01).Nel caso di specie, la condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA] si è concretizzata nell’acquisizione disomme di denaro fraudolentemente sottratte dal conto corrente intestato alla persona offesa,denaro del quale egli non aveva mai conseguito un previo e legittimo possesso.

Difetta,pertanto, il presupposto strutturale indefettibile richiesto dalla fattispecie incriminatriceinvocata dalla difesa, con conseguente manifesta inconsistenza della prospettazionedifensiva già in sede di gravame.

In tale prospettiva, la censura oggi riproposta risulta privadi concreto interesse.3.

Il terzo motivo è aspecifico non risultando adeguatamente enunciati e argomentatirilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche.I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità deifatti, l’assenza di manifestazioni di resipiscenza e la mancanza di elementi favorevoli allamitigazione della pena (vedi pag. 13 della sentenza impugnata).La Corte distrettuale, peraltro, ha correttamente dato seguito al principio di diritto cheesclude che la concessione delle attenuanti generiche possa conseguire automaticamentealla condizione di incensuratezza dell’imputato (vedi Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017,Starace, Rv. 270986 – 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01)Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessarioche il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tuttigli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).4.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favoredella cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleCristina Marzagalli, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso lasentenza del 12 settembre 2025 con la quale la Corte di Appello di Salerno, ha confermatola sentenza emessa, in data 24 febbraio 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Salerno, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 800,00di multa in relazione al reato di cui all’art. 640-ter cod. pen.2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 133,61 n. 7 e 640-ter cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti del furto dell’identità digitaledella persona offesa e del danno patrimoniale di rilevante gravità ed in relazione alladeterminazione del trattamento sanzionatorio.2.1. La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che il ricorrente, in concorsoeventuale con gli ignoti autori del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., avrebbe utilizzato lapassword della persona offesa, senza tenere conto che il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto da tale reatodal primo giudice, circostanza che impedirebbe la contestazione dell’aggravante del furto diidentità digitale.2.2. La motivazione sarebbe illogica in relazione alla richiesta difensiva di esclusionedell’aggravante del danno rilevante, in particolare i giudici di appello hanno argomentato inordine all’insussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. (attenuante maiinvocata dalla difesa), senza nulla argomentare in ordine al motivo di appello con cui erastato confutato che il danno emergente di 17.942,00 subito dalla persona offesa noncostituirebbe di per sé un danno di rilevante gravità.3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta carenza dellamotivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione del fatto nel reato di appropriazioneindebita.La Corte territoriale avrebbe del tutto ignorato il motivo di appello con cui la difesaaveva evidenziato che la condotta realizzata dal ricorrente sarebbe idonea a perfezionareesclusivamente il reato di cui all’art. 646 cod. pen. con conseguente carenza dellamotivazione sul punto.4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, deduce carenza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanzeLa motivazione sarebbe priva della necessaria valutazione circa i mezzi usati, lemodalità dell'azione, il grado del dolo, la personalità del reo, la sua formazione culturale, lesue condizioni economiche e il suo stato di incensurato.Le modalità di consumazione del reato non sarebbero sintomatiche di una particolarecaratura criminale dell'imputato. A giudizio della difesa, infatti, collaborare ad una truffaideata ed eseguita da terzi, non costituirebbe indice di una particolare pericolosità criminalee, di conseguenza, la pena non sarebbe né congrua né bilanciata all'entità dei fatti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.1. Il primo motivo è in parte aspecifico e non consentito ed in parte dedotto in carenzadi interesse.1.1. Deve essere preliminarmente rilevato che l’abusivo utilizzo di codici informatici -anche quando tali credenziali siano state previamente reperite o ottenute da soggetti terzi -integra l’aggravante del furto dell’identità digitale della persona offesa qualora l’agente leutilizzi per intervenire indebitamente su dati, informazioni o programmi contenuti in unsistema informatico o telematico, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiustoprofitto.In tale prospettiva interpretativa, ciò che assume rilievo non è tanto la modalitàpiuttosto l’utilizzazione consapevole delle stesse per realizzare un’interferenza nonautorizzata nel sistema informatico, con conseguente manipolazione o alterazione delleoperazioni che in esso si svolgono e con produzione di un vantaggio patrimoniale indebito.Nel caso di specie, dagli accertamenti di merito risulta che i codici di accesso al serviziodi home banking del correntista - illecitamente carpiti da terzi rimasti ignoti, autori materialidel reato previsto dall’articolo 615-ter cod. pen. - siano stati successivamente utilizzati dalricorrente per accedere abusivamente al sistema informatico dell’istituto di credito e perdisporre operazioni dispositive sul conto corrente della persona offesa. In particolare, taleaccesso ha consentito di effettuare lo storno di somme di denaro dal conto del correntistaverso il conto corrente intestato al [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata).La condotta così ricostruita integra, pertanto, gli estremi della truffa aggravata, attesoche l’illecito trasferimento delle somme è stato realizzato mediante il fraudolento utilizzodelle credenziali di accesso riconducibili all’identità digitale della persona offesa, conconseguente artificiosa rappresentazione dell’operazione come proveniente dal titolare delrapporto bancario.Ricorre, dunque, l'aggravante di cui all'art. 640-ter, comma terzo, cod. pen., in quanto ilfatto è stato commesso mediante l’indebito utilizzo - ancorché materialmente posto in essereda soggetti diversi dall’imputato nella fase di acquisizione delle credenziali - dell’identitàdigitale della persona offesa, strumentalmente sfruttata per realizzare l’ingiusto profittopatrimoniale attraverso l’operatività del sistema di home banking.1.2. La Corte di merito, a fronte della richiesta di esclusione dell’aggravante di cuiall’art. 61, n. 7, cod. pen., non ha provveduto, non risultando dalla sentenza alcunamotivazione al riguardo, essendosi i giudici di appello limitati ad argomentare in ordineall’insussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.; questa constatazione,tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosiapprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità.Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa attesa la manifestagenericità del motivo di appello: il ricorrente, con affermazioni estremamente sintetiche eprive di unnesso critico con il percorso argomentativo seguito dal primo giudice, si è, infatti,limitato ad affermare che l’importo sottratto (pari ad euro 17.942,00) non sarebbe di rilevanteentità oggettiva, senza indicare gli elementi logico-fattuali posti a fondamento di taleapodittica affermazione.Di conseguenza deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, inforza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso percassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appelloinammissibile ab origine per manifesta infondatezza o per genericità, in quanto l'eventualeaccoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio dirinvio avendo il giudice di primo grado adeguatamente motivato sul punto (tra le molte vediSez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 – 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv.276745 – 01).1.3. La doglianza in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio non èconsentita in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità dellapena la cui determinazione non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez.5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi,non massimata).Invero, la Corte territoriale, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici,ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante laparticolare capacitàcriminale desumibile dalle modalità della condotta (vedi pag. 12 della sentenza impugnata),elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente con conseguentedifetto di specificità del ricorso.Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione dellapena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativoobbligo di motivazione, nell’osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen.,è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell’imputato conespressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece,necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltantoquando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misuramedia edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01);2.Il secondo motivo risulta dedotto in carenza di interesse.Anche con riferimento a tale censura deve preliminarmente rilevarsi che i giudici diappello, pur essendo stati investiti di una specifica doglianza concernente la richiestariqualificazione del fatto nella diversa fattispecie di cui all’art. 646 cod. pen., non hannosviluppato alcuna argomentazione esplicita sul punto. Tuttavia, tale omissione motivazionalenon può essere valutata in modo isolato e astratto, ma deve essere esaminata alla luce delcontenuto concreto della doglianza formulata dall’appellante, verificandosi se la stessa fossestrutturata in conformità ai necessari requisiti di specificità e di ammissibilità richiesti perl’impugnazione.All’esito di tale verifica, la risposta deve ritenersi senz’altro negativa, in quanto il motivodi appello si presenta manifestamente infondato. In particolare, occorre evidenziare come lastessa ricostruzione delle condotte operata nell’atto di appello – ove si dà atto della messa adisposizione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del proprio conto corrente sul quale è transitato il denaroillecitamente sottratto alla persona offesa – risulti intrinsecamente incompatibile con laconfigurabilità del delitto di appropriazione indebita.Giova, al riguardo, ricordare che il reato previsto dall’articolo 646 cod. pen. presupponeche il soggetto agente si appropri di un bene del quale abbia già il legittimo possesso,esercitando su di esso un potere di fatto autonomo e svincolato dalla sfera di vigilanza delproprietario. Non è pertanto sufficiente che il bene si trovi materialmente nella disponibilitàdell’agente, non potendo il possesso essere identificato con la mera presenza del bene nellemani di quest’ultimo (Sez. 5, n. 34768 del 05/07/2022, Merella, Rv. 283547 - 01).Nel caso di specie, la condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA] si è concretizzata nell’acquisizione disomme di denaro fraudolentemente sottratte dal conto corrente intestato alla persona offesa,denaro del quale egli non aveva mai conseguito un previo e legittimo possesso. Difetta,pertanto, il presupposto strutturale indefettibile richiesto dalla fattispecie incriminatriceinvocata dalla difesa, con conseguente manifesta inconsistenza della prospettazionedifensiva già in sede di gravame. In tale prospettiva, la censura oggi riproposta risulta privadi concreto interesse.3. Il terzo motivo è aspecifico non risultando adeguatamente enunciati e argomentatirilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche.I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità deifatti, l’assenza di manifestazioni di resipiscenza e la mancanza di elementi favorevoli allamitigazione della pena (vedi pag. 13 della sentenza impugnata).La Corte distrettuale, peraltro, ha correttamente dato seguito al principio di diritto cheesclude che la concessione delle attenuanti generiche possa conseguire automaticamentealla condizione di incensuratezza dell’imputato (vedi Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017,Starace, Rv. 270986 – 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01)Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessarioche il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tuttigli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favoredella cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]
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