CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 21935/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.G. n. 20141/2016 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma , v ia [OSCURATO:PERSONA] n. 40, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato - controricorrent e - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] – quale successore ex legedell’INPDAP - intimato - nonché sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio sito in Roma,via Lima n. 20, sono elettivamente domiciliati -ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato - controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - q uale successore ex legedell’INPDAP -intimato - avverso la sentenza n. 299 /201 5 della Corte d ’ appello di Campobasso,depositata il 16 marzo 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Campobasso ha respinto l’appello proposto dagli odierni ricorrenti, dipendenti in quiescenza della Regione [OSCURATO:SOCIETA], per vedere affermato il riconoscimentodel diritto al computo dell’indennità di cui alla legge regionale n. 30 del 2005 ai fini del trattamento di fine servizio; 2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha richiamato i precedenti di questa Corte (in particolare Cass. Sez. L. 02/09/2010, n. 18999) e la normativa di riferimento (legge 8 marzo 1968, n. 152), per concludere che, ai fini della commisurazione dell’indennità premio di servizio, ciò che rileva è l’elencazione contenuta nell’art. 11, comma 5, che ha carattere tassativo con riferimento allo stipendio ed al salario, e richiede una interpretazione restrittiva, in base alla specifica menzione – come esclusivi componenti di tale voce – degli aumenti periodi ci della tre dicesima mensilità e del valore degli assegni in natura. In virtù di tale interpretazione – proseguono i giudici d’appello – va esclusa l’estensione al settore pubblico del principio di onnicomprensività della retribuzione previsto dall’art. 2120 cod. civ. per il settore privato, considerato altresì che, in base alla legge regionale richiamata, l’indennità di cui si rivendica il computo si aggiunge al trattamento economico del dipendente e non costituisce parte integrante dello stipendio; infine, la Corte territoriale esclude, in virtù della riserva di legge statale ex art. 117 Cost., che una legge regionale possa modificare gli assetti contributivi; 3. per la cassazione della sentenza hanno proposto due distinti ricorsi, come specificato in epigrafe, i dipendenti in quiescenza, entrambi i ricorsi affidati ad unico motivo, cui resist e la Regione [OSCURATO:SOCIETA] con distinti controricorsi, mentre l’I.N.P.S., evocato in giudizio quale successore ex lege dell’INPDAP, non ha svolto attività difensiva. Considerato che:1. con l’unico motivo sviluppato ne l ricorso notificato in data 6 settembre 2016 ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] ed altri si denuncia la violazione e falsa applicazione della legge n. 152 del 1968, del d.P.R. n. 1032 del 1973, della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 30 del 2005, come modificata dalla legge regionale n. 33 del 2006, nonché dell’art.2120 cod. civ. e d e ll’art. 2697 c od. civ, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ, considerato che la legge regionale ha istituito in favore del personale di comparto inquadrato nel ruolo unico regionale nella cat. D, in aggiunta al trattamento economico in godimento, un’indennità annuale, pensionabile, parte integrante della retribuzione, corrisposta a prescindere dagli incarichi ricoperti. Inoltre, sarebbe errata l’interpretazione resa dalla Corte territoriale in ordine all’ art. 2120 c od. civ. perché confonderebbe l’aspetto previdenziale con l’aspetto retributivo, omettendo di considerare che l’emolumento in questione ha carattere fisso e continuativo, proprio perché previsto per legge; 2. con l’unico motivo sviluppato nel ricorso notificato in data 16 settembre 2016 ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] ed altrisi denuncia la violazione e falsa applicazione della legge n. 152 del 1968, dell’art.2120 cod. civ., della legge R egione [OSCURATO:SOCIETA] n. 30 del 2005, come modificata dalla legge regionale n. 33 del 2006, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., considerata la natura e le caratteristiche dell’indennità in questione e l’evidente omnicomprensività della retribuzione ai sensi dell’art. 2120 cod. civ., applicabile per effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, non risultando sollevata questione di illegittimità costituzionale della legge regionale in questione per violazione della riserva di legge statale di cui all’art.117 Cost., nei termini prospettati nella sentenza impugnata;3. i motivi sviluppati nei due ricorsi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto entrambi intesi a denunciare l’erronea interpretazione della normativa in materia da parte della Corte territoriale in ordine alla computabilità dell’indennità prevista dalla legge regionale invocata ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, sono infondati; la sentenza impugnata si è attenuta al consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui «La retribuzione contributiva, a cui per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma dell’art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, l ’ indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, quinto comma, legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione “ stipendio o salario ” richiede un ’ interpretazi one restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura.» (Cass. Sez. U, 29/04/1997, n. 3673, la cui interpretazione è stata ripresa e confermata da successive pronunce: Cass. Sez. L 17/09/2015, n. 18231; Cass. 25/07/2016, n. 15302; Cass. Sez. L. 21/02/2018, n. 4226; Cass. Sez. L. 22/10/2021, n. 29634; Cass. Sez. L. 27/10/2021, n. 30322; Cass. Sez. L. 29/10/2021, n. 30789), indirizzo dal quale non vi sono motivi per discostarsi. Infatti , in base ad attenta disamina del quadro normativo di riferimento e, in particolare, degli artt. 4 e 5 della legge n. 152 del 1968, è stata ravvisata «la sostanziale incompatibilità con una nozione omnicomprensiva di retribuzione utile ai fini della liquidazione dell’indennità in questione», in quanto lo stesso tenore letterale delle citate disposizioni «non conforta affatto l’ opzione ermeneutica secondo la quale l’art. 11, quinto comma cit., deve essere letto conferendo alla voce “stipendio” (o “ salario ” ) ch e ivi si rinviene l’accezione più ampia, comprensiva anche degli emolumenti non espressamente menzionati, ma corrisposti in via continuativa in connessione con le normali prestazioni lavorative. Se la norma non fosse improntata ad una ratio negativa dell ’ o mnicomprensività, ossia se con la menzione di stipendio e salario si fosse inteso designare il complessivo trattamento retributivo del lavoratore, ingiustificata ed incoerente risulterebbe la specifica menzione degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura come elementi dello stipendio o del salario da ricondurre nell’ambito della retribuzione contributiva, limitatamente, peraltro, all’ipotesi di una previsione di “legge”in ordine all ’ obbligatorietà della loro er ogazione. La circostanza che il legislatore del 1968 abbia avvertito l’esigenza di includere nello stipendio o nel salario, da valere quale “retribuzione contributiva” utile al computo dell ’ indennità premio di servizio, soltanto gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e gli assegni in natura, e non anche altri emolumenti seppure aventi carattere indubbiamente retributivo, significa esclusione dallo stipendio o salario, ai fini anzidetti (idestdalla retribuzione contributiva), di ogni altra voce del trattamento retributivo globale del lavoratore non espressamente menzionata.»(Cass. Sez. U n. 3673 del 1997); 4. peraltro, è appena il caso di notare che il consolidato indirizzo qui richiamato trova ulteriore specifica conferma nel caso di specie, nel quale si invoca la computabilità di un emolumento previsto da legge regionale, che, per la riserva di legge statale prevista dall’art. 117 Cost. – come pure correttamente ritenuto nella sentenza impugnata – non potrebbe incidere sulla normat iva in esame, criterio ermeneutico applicato non già per attingere da sospetto di illegittimità costituzionale la legge regionale (secondo quanto prospettato da taluni ricorrenti), quanto, all’opposto, per avvalorare l’interpretazione, costituzionalmente orientata, seguita dalla Corte territoriale in conformità all’indirizzo espressoda questa Corte; 5. pertanto, in base all’interpretazione sopra riportata, l’emolumento aggiuntivo previsto dalla legge regionale non può rientrare nella base di calcolo per il t.f.s., con conseguente rigetto di entrambi i ricorsi; 6. alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Regione [OSCURATO:SOCIETA], liquidate come da dispositivo ed in solido, ai sensi dell’art. 97 cod. proc. civ., attesa la comunanza di interessi e la convergenza degli atteggiamenti difensivi, mentre non vi è luogo a provvedere per le spese dell’I.N.P.S., che non ha svolto attività difensiva; 7occorre dare atto, a i fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Regione [OSCURATO:SOCIETA] , che liquida in 7.000,00 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto