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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43360/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato -a4wafle_pa-vt4- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi relativi a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono inammissibili, in quanto non sono consentiti in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 e Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 09/2021. [OSCURATO:PERSONA] stensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato -a4wafle_pa-vt4- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi relativi a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono inammissibili, in quanto non sono consentiti in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 e Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 09/2021. [OSCURATO:PERSONA] stensore Il
Sentenza Cassazione n. 43360/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris