CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 agosto 1971
Cassazione n. 36331/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/1971 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia - giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Corte con sentenza in data 2 ottobre 2019, in riforma della sentenza del Tribunale di Pescara in data 23 febbraio 2016, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella gestione dell'impresa individuale a lui intestata - ha ridotto a due anni la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, quarto comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), confermando nel resto la condanna. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, deducendo quattro motivi. 2.1. Con il primo e il secondo motivo deduce violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Il giudice del rinvio, al fine di fornire la motivazione richiesta dalla sentenza rescindente in tema di elemento psicologico del reato di cui all'art. 216, primo comma, n. 2) prima parte, legge fall., ha utilizzato le stesse argomentazioni svolte nella sentenza annullata, incorrendo nel medesimo vizio di motivazione. Si è, invero, inferita la sussistenza del dolo del reato ed esclusa la configurabilità della meno grave fattispecie di cui all'art. 217, secondo comma, legge fall., argomentando esclusivamente sulla scorta della circostanza della «mancanza di documentazione significativa a far data dal 2006/2007 e fino alla sentenza di fallimento». Inoltre, premesso che lo stesso giudice del rinvio aveva dato atto che la condotta del ricorrente era consistita nella mera omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie, in applicazione del principio di diritto contenuto nella sentenza rescindente secondo cui «la connotazione fraudolenta della condotta d'irregolare tenuta delle scritture contabili può riguardare solo scritture contabili effettivamente esistenti e non già libri mai tenuti o addirittura sottratti», si sarebbe dovuta trarre l'ineludibile conseguenza della derubricazione del reato in quello di bancarotta semplice. 2.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge processuale inerente la regolarità della vocatio in iudicium dinanzi alla Corte di appello di Perugia. Lamenta il ricorrente, in primo luogo, l'erronea notificazione, integrante nullità ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., del decreto di citazione a giudizio in appello per l'udienza del 2 febbraio 2021 al difensore rinunciante avv. [OSCURATO:PERSONA], anziché al nuovo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, deduce la violazione dell'art. 23 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149 per erronea notificazione delle conclusioni del Procuratore generale al difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], anziché al nuovo difensore avv.[OSCURATO:PERSONA] la cui nomina, avvenuta in data 13 gennaio 2021, era stata ritualmente depositata a mezzo PEC all'indirizzo penale.ca.perugia-giustiziacertit, appositamente indicato per tale incombente. Lamenta, infine, che la comunicazione a mezzo PEC che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltrato il 10 gennaio 2021 alla Corte di appello di Perugia per segnalare la mancata comunicazione nei suoi riguardi delle conclusioni del Procuratore generale e con la quale chiedeva un rinvio dell'udienza al fine di esercitare il proprio diritto di difesa, era stata ingiustificatamente qualificata come "conclusioni scritte" tali da legittimare la trattazione cartolare. 2.3. Con il quarto motivo deduce alternativamente violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente rileva che la sentenza dichiarativa di fallimento è del 23 novembre 2010 e non del 2011, come erroneamente riportato nel capo d'imputazione e, conseguentemente, eccepisce la prescrizione del reato al più tardi alla data del 23 novembre 2020, lamentando che la Corte territoriale abbia omesso la relativa declaratoria. 2.4. La difesa ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato il terzo, preliminare, motivo riguardante l'omessa comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale territoriale, sicché la sentenza deve essere annullata, restando assorbita ogni altra doglianza. Preliminarmente va precisato che il reato non è prescritto, poiché al termine di prescrizione di dodici anni e sei mesi decorrenti dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, devono essere aggiunti sessantaquattro giorni per effetto della sospensione derivante dall'applicazione della legislazione emergenziale; conseguentemente il reato si prescriverà il 27 luglio 2023. 2. L'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante le disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo d'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha riprodotto la disciplina contenuta nell'art. 23 dell'abrogato d.l. 9 novembre 2019, n. 149, stabilendo al secondo comma che «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto». 3. La Corte territoriale ha seguito la disciplina appena richiamata, come risulta dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Cass. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092). Segnatamente risulta in primo luogo che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato al mandato il 18 aprile 2019 e solo in data 13 gennaio 2021 nominava in sua vece l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Perugia, preso atto della rinuncia al mandato dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di ufficio e ha correttamente notificato all'avvocato rinunciante in proprio e quale domiciliatario dell'appellante il decreto di citazione a giudizio in appello, in ossequio al principio espresso da Cass. Sez. 3, n. 38039 del 20/6/2013, Ferraro, Rv. 256587, secondo cui «è legittima la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore che ha rinunciato al mandato, ma che non è stato ancora sostituito da uno nuovo». E, tuttavia, in occasione della celebrazione del giudizio la Corte di appello - nonostante la rituale nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] avvenuta in data 13 gennaio 2021 e ricevuta in pari data - acquisite le conclusioni scritte del Procuratore generale, le comunicava all'originario difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA].Nella stessa occasione, come si legge nel verbale di udienza del 2 febbraio 2021, preso atto della nota, inviata via PEC, con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] segnalava di non avere ricevuto le conclusioni del Procuratore generale e chiedeva il rinvio dell'udienza e la rimessione nei termini per esercitare compitamente il proprio diritto di difesa, la Corte territoriale valutava detta nota alla stregua di "conclusione scritte" e celebrava il giudizio, senza integrare il contraddittorio c.d. cartolare. 4. Tanto premesso, è stato già affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio, che il collegio condivide, secondo cui la violazione del contraddittorio c.d. cartolare in appello regolato dalla normativa emergenziale sopra richiamata, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. perché la nozione di intervento dell'imputato (e del contraddittorio cui detto intervento è funzionale) non può essere intesa restrittivamente nel senso di mera presenza fisica, bensì come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare. E' stato in proposito osservato che «la previsione di una procedura emergenziale che limita la partecipazione delle parti alle udienze, e più in generale ne riduce l'accesso presso gli uffici giudiziari, senza l'attuazione del fascicolo telematico quale strumento di ricezione e raccolta in tempo reale degli atti del processo, accessibile e consultabile da tutte le parti (non ancora operativo nel processo penale), comporta una rigorosa applicazione degli obblighi di comunicazione previsti a cura della cancelleria, attraverso i quali si garantisce nel periodo dell'emergenza pandemica lo svolgimento del contradittorio cartolare fra le parti» (Cass. Sez. 5, n. 20885 del 28/4/2021, H., Rv. 281152). Ineludibile corollario, l'affermazione secondo cui tale principio trova applicazione anche quando la violazione della predetta disposizione abbia riguardato uno solo dei due difensori di fiducia, dovendosi tutelare allo stesso modo i diritti che l'ordinamento riconosce a ciascuno dei due difensori cui l'imputato ha la facoltà di affidare la propria difesa tecnica, non essendo evidentemente sufficiente la salvaguardia delle prerogative difensive rispetto ad uno solo di essi, né potendosi ritenere che il presumibile rapporto di collaborazione tra i due difensori del medesimo imputato possa supplire alle omissioni degli avvisi e delle comunicazioni che la legge prevede come obbligatorie per entrambi i difensori nominati (Cass. Sez. 6, n. 7069 del 8/2/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282905).Si è poi chiarito che, trattandosi di nullità di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio, deve ritenersi anche tempestivamente dedotta con l'impugnazione della sentenza a norma dell'art. 180 cod. proc. pen. che prevede, per le nullità di ordine generale verificatesi nel giudizio, che possano essere dedotte nel corso del successivo grado di giudizio, non trovando applicazione i termini di deducibilità previsti dall'art. 182, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., che si riferiscono alle sole nullità verificatesi in presenza della parte che vi assiste. 5. Sulla scorta di tali principi, va disposto, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente assorbimento dei residui motivi, e trasmissione degli atti alla Corte di appello competente per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per