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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20224/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

OPERATIVA A R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2476 - controricorrente -avverso la sentenza n. 277/2023 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 09/06/2023 R.G.N. 152/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25498/2023Numero sezionale 2476/20261. [OSCURATO:PERSONA], operaio generico, inquNuamderroa dti ora ccolta generale 20224/2026Data pubblicazione 16/06/2026dapprima nel VI livello del CCNL Logistica e, successivamente,nel V livello, agiva in giudizio contro la GE.A.T. soc. coop. a.r.l.per il riconoscimento del III livello.

Deduceva, in particolare, diaver svolto, nel periodo dal 03.12.2001 al 04.02.2016, mansionisuperiori, quale quella di conducente di carrello elevatoresuperiore a trenta quintali con patentino, e chiedeva, previoaccertamento delle stesse, la conseguente condanna dellasocietà datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive.La società eccepiva la prescrizione dei crediti e, nel merito,contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva ilrigetto.2.Il tribunale di Alessandria, con sent. 219/2022 respingevaintegralmente la domanda con condanna al pagamento dellespese.3.Il ricorrente impugnava la sentenza innanzi alla Corte diappello di Torino contestando le statuizioni di primo grado; lasocietà resisteva proponendo, peraltro, appello incidentale.4.

La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 277/2023,confermava la sentenza di primo grado respingendo il ricorsoprincipale e dichiarando improcedibile l’appello incidentale.5.Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.

La società ha resistito concontroricorso.6.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1,n. 4 c.p.c.Numero registro generale 25498/2023Numero sezionale 2476/2026In particolare, censura la sentenza perché viziNautmae ro ddi ara ccolta generale 20224/2026Data pubblicazione 16/06/2026infrapetizione per aver omesso di valutare la sussumibilità dellemansioni espletate, risultanti dall’istruttoria svolta, nel IVlivello, intermedio tra quello richiesto (III) e quello posseduto(V), limitandosi a negare il riconoscimento del livello anelato.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c.In particolare, eccepisce il travisamento delle risultanzedella prova testimoniale espletata, evidenziando che ledeposizioni di tutti i testimoni escussi erano di segno contrario,relativamente alla portata del carrello e alla frequenza di utilizzodello stesso, elementi discretivi per il riconoscimento delsuperiore inquadramento.3.

I motivi devono essere esaminati congiuntamente per laconnessione logico-giuridica che presentano.

Essi sono infondatie devono essere respinti.4.

Osserva il Collegio che il ricorrente ha chiesto, con l'attointroduttivo di primo grado, che fosse accertato, in viaprincipale, il suo diritto all'inquadramento nel 3° livello CCNLLogistica, senza l’articolazione di nessuna domanda in viasubordinata.

Risultato soccombente all’esito del giudizio diprimo grado, il ricorrente ha proposto impugnazione limitandosia censurare l’erronea valutazione delle prove assunte, senza,tuttavia, censurare l’omessa valutazione da parte del giudice diprime cure del livello intermedio, tra quello posseduto e quelloanelato, domanda formulata, per la prima volta, solo in sede dilegittimità.5.

Come più volte precisato da questa Corte, "la domandaintesa alla superiore qualifica professionale in relazione allemansioni svolte include implicitamente quella di una qualificaNumero registro generale 25498/2023Numero sezionale 2476/2026inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, Nmumae rop dui rra ccolta generale 20224/2026Data pubblicazione 16/06/2026sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro.

Nonincorre,pertanto, nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito chericonosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nellaqualifica intermedia" (Cass. n. 15067/22017, conf. n.8862/2013, n. 22872/2013).In sostanza, la domanda diretta ad ottenere uninquadramento superiore, rispetto a quello assegnato dal datoredi lavoro, è da ritenersi domanda unica, se pure nel propriointerno articolata in distinti profili in rapporto alle qualificheintermedie, ove tali profili siano sorretti dall'allegazione dicorrispondenti elementi di fatto e dalla indicazione della relativadeclaratoria contrattuale.

Questo principio, tuttavia, nonsovverte il carattere devolutivo del giudizio di impugnazione.

Neconsegue, quindi, che, al di là del profilo della completezza dellededuzioni fattuali, il lavoratore avrebbe dovuto, in assenza diuna domanda subordinata in primo grado e in presenza di unrigetto integrale in tale sede, impugnare la sentenza deducendola c.d. infrapetizione ovvero l’omesso esame della richiesta dellivello intermedio da ritenersi implicita, alla luce dellagiurisprudenza summenzionata, in presenza di compiutededuzioni e allegazioni.

L’accertamento, invece, è stato invocatosolo in questa sede, con conseguente inammissibilità essendodomanda nuova e non essendovi alcuna omissione neiprecedenti gradi di giudizio.6.

Il rigetto di tale motivo comporta l’assorbimento delsecondo motivo di doglianza in relazione al livello intermedio ecomunque la sua infondatezza rispetto a quello originariamenteanelato (III).

Non coglie nel segno, infatti, l’invocato riferimentoall’art. 115 c.p.c. perché, come ribadito anche dalle SezioniNumero registro generale 25498/2023unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020), perN umero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 20224/2026dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciareData pubblicazione 16/06/2026che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione leprove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizionecon la prescrizione della norma, il che significa che per realizzarela violazione deve avere giudicato o contraddicendoespressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando dinon doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioègiudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti edisposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli siariconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio.

Detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalleparti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, così come avvenuto nel caso di specie.7.Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.8.La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.9.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi ed € 3000,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero registro generale 25498/2023Numero sezionale 2476/2026versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore impNuomretroo di ara ccolta generale 20224/2026Data pubblicazione 16/06/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 19 maggio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OPERATIVA A R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2476 - controricorrente -avverso la sentenza n. 277/2023 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 09/06/2023 R.G.N. 152/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25498/2023Numero sezionale 2476/20261. [OSCURATO:PERSONA], operaio generico, inquNuamderroa dti ora ccolta generale 20224/2026Data pubblicazione 16/06/2026dapprima nel VI livello del CCNL Logistica e, successivamente,nel V livello, agiva in giudizio contro la GE.A.T. soc. coop. a.r.l.per il riconoscimento del III livello. Deduceva, in particolare, diaver svolto, nel periodo dal 03.12.2001 al 04.02.2016, mansionisuperiori, quale quella di conducente di carrello elevatoresuperiore a trenta quintali con patentino, e chiedeva, previoaccertamento delle stesse, la conseguente condanna dellasocietà datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive.La società eccepiva la prescrizione dei crediti e, nel merito,contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva ilrigetto.2.Il tribunale di Alessandria, con sent. 219/2022 respingevaintegralmente la domanda con condanna al pagamento dellespese.3.Il ricorrente impugnava la sentenza innanzi alla Corte diappello di Torino contestando le statuizioni di primo grado; lasocietà resisteva proponendo, peraltro, appello incidentale.4. La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 277/2023,confermava la sentenza di primo grado respingendo il ricorsoprincipale e dichiarando improcedibile l’appello incidentale.5.Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi. La società ha resistito concontroricorso.6.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1,n. 4 c.p.c.Numero registro generale 25498/2023Numero sezionale 2476/2026In particolare, censura la sentenza perché viziNautmae ro ddi ara ccolta generale 20224/2026Data pubblicazione 16/06/2026infrapetizione per aver omesso di valutare la sussumibilità dellemansioni espletate, risultanti dall’istruttoria svolta, nel IVlivello, intermedio tra quello richiesto (III) e quello posseduto(V), limitandosi a negare il riconoscimento del livello anelato.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c.In particolare, eccepisce il travisamento delle risultanzedella prova testimoniale espletata, evidenziando che ledeposizioni di tutti i testimoni escussi erano di segno contrario,relativamente alla portata del carrello e alla frequenza di utilizzodello stesso, elementi discretivi per il riconoscimento delsuperiore inquadramento.3. I motivi devono essere esaminati congiuntamente per laconnessione logico-giuridica che presentano. Essi sono infondatie devono essere respinti.4. Osserva il Collegio che il ricorrente ha chiesto, con l'attointroduttivo di primo grado, che fosse accertato, in viaprincipale, il suo diritto all'inquadramento nel 3° livello CCNLLogistica, senza l’articolazione di nessuna domanda in viasubordinata. Risultato soccombente all’esito del giudizio diprimo grado, il ricorrente ha proposto impugnazione limitandosia censurare l’erronea valutazione delle prove assunte, senza,tuttavia, censurare l’omessa valutazione da parte del giudice diprime cure del livello intermedio, tra quello posseduto e quelloanelato, domanda formulata, per la prima volta, solo in sede dilegittimità.5. Come più volte precisato da questa Corte, "la domandaintesa alla superiore qualifica professionale in relazione allemansioni svolte include implicitamente quella di una qualificaNumero registro generale 25498/2023Numero sezionale 2476/2026inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, Nmumae rop dui rra ccolta generale 20224/2026Data pubblicazione 16/06/2026sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. Nonincorre,pertanto, nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito chericonosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nellaqualifica intermedia" (Cass. n. 15067/22017, conf. n.8862/2013, n. 22872/2013).In sostanza, la domanda diretta ad ottenere uninquadramento superiore, rispetto a quello assegnato dal datoredi lavoro, è da ritenersi domanda unica, se pure nel propriointerno articolata in distinti profili in rapporto alle qualificheintermedie, ove tali profili siano sorretti dall'allegazione dicorrispondenti elementi di fatto e dalla indicazione della relativadeclaratoria contrattuale. Questo principio, tuttavia, nonsovverte il carattere devolutivo del giudizio di impugnazione. Neconsegue, quindi, che, al di là del profilo della completezza dellededuzioni fattuali, il lavoratore avrebbe dovuto, in assenza diuna domanda subordinata in primo grado e in presenza di unrigetto integrale in tale sede, impugnare la sentenza deducendola c.d. infrapetizione ovvero l’omesso esame della richiesta dellivello intermedio da ritenersi implicita, alla luce dellagiurisprudenza summenzionata, in presenza di compiutededuzioni e allegazioni. L’accertamento, invece, è stato invocatosolo in questa sede, con conseguente inammissibilità essendodomanda nuova e non essendovi alcuna omissione neiprecedenti gradi di giudizio.6. Il rigetto di tale motivo comporta l’assorbimento delsecondo motivo di doglianza in relazione al livello intermedio ecomunque la sua infondatezza rispetto a quello originariamenteanelato (III). Non coglie nel segno, infatti, l’invocato riferimentoall’art. 115 c.p.c. perché, come ribadito anche dalle SezioniNumero registro generale 25498/2023unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., n. 20867/2020), perN umero sezionale 2476/2026Numero di raccolta generale 20224/2026dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciareData pubblicazione 16/06/2026che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione leprove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizionecon la prescrizione della norma, il che significa che per realizzarela violazione deve avere giudicato o contraddicendoespressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando dinon doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioègiudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti edisposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli siariconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio. Detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalleparti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, così come avvenuto nel caso di specie.7.Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.8.La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.9.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi ed € 3000,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero registro generale 25498/2023Numero sezionale 2476/2026versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore impNuomretroo di ara ccolta generale 20224/2026Data pubblicazione 16/06/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 19 maggio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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