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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 06774/2026

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20200/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] - S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO –ROMA n. 284/2021 depositata il 19/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], azienda municipale ambiente che gestisce per conto di [OSCURATO:PERSONA] i servizi relativi ai rifiuti solidi urbani, notificò alla società ricorrente un avviso di pagamento relativo alla TARI per il periodo da gennaio a giugno 2017 e per l’importo di € 3.612,93.

Si trattava di superfici site in via di Malagrotta n. 226 ove la società svolge attività d’analisi chimiche di prodotti petroliferi, acque e simili.

Quest’ultima, precedentemente denominata [OSCURATO:PERSONA] srl, avverso tale avviso propose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, affermando di produrre unicamente rifiuti speciali e pericolosi smaltiti in autonomia e a proprie spese, come documentato, sicché verrebbe meno il presupposto per la debenza di somme a titolo di TARI.

In subordine evidenziò essere dovuta al più la quota fissa della tariffa e non la variabile, proporzionata alla quantità di rifiuti nel concreto prodotti, censurando comunque l’asserita erroneità della categoria professionale attribuita in relazione alla tariffa applicata.

Il giudice di I grado, con sentenza n. 20518/2018, accolse parzialmente il ricorso escludendo la quota variabile della TARI e applicando la categoria 4 richiesta dalla contribuente in luogo della 17, indicata nell’avviso.

Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA] propose appello e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. di Roma, nel contraddittorio con la contribuente e con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello, respingendo l’appello incidentale della società.

Secondo il giudice del gravame, previo richiamo delle disposizioni e dei principi generali in tema di imposizione TARI come interpretati in orientamenti di questa Corte: - la prova del fatto che talune superfici siano destinate alla produzione di rifiuti che devono essere smaltiti autonomamente e a spese del contribuente incombe su quest’ultimo; - nella domanda d’iscrizione presentata nel 2014 la contribuente non aveva specificato la categoria tariffaria da applicare né allegato documentazioni a prova del diritto ad agevolazioni o esclusioni; -la documentazione presentata non era sufficiente a provare che in tutte le aree del fabbricato si producessero solamente rifiuti speciali autosmaltiti; -trattandosi di esenzioni, spettava al contribuente la prova dei fatti che le giustificano; -la destinazione ad attività imprenditoriale non escludeva la produzione di rifiuti solidi urbani (RSU); - non era stata fornita documentazione inerente ai rifiuti speciali non assimilati con conseguente correttezza della categoria attribuita; -era dovuta anche la quota variabile della tassa, sia pure calcolata in via presuntiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. 158/99 e del regolamento TARI del Comune.

Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di quattro motivi integrati da successiva memoria.

Il ricorso è stato notificato il 16/7/2021 al Comune di Roma e ad [OSCURATO:SOCIETA], ma i resistenti sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente evidenziato che, con la memoria integrativa depositata il 25/2/2026, la ricorrente ha evidenziato e documentato che, dopo la proposizione del presente ricorso per cassazione: - il 21/3/22 ha ricevuto notifica di una cartella di pagamento in relazione alla Tari 2017 e ai ruoli rispettivi riferiti al primo semestre di quell’anno, il cui avviso di pagamento notificato il 26/5/17 è oggetto del presente procedimento, e del secondo semestre 2017 (doc. 21); -la ricorrente ha impugnato tale cartella di pagamento avanti alla CRT del Lazio con ricorso notificato il 20/5/2022 (doc. n. 22) eccependo: (a) che gli avvisi di pagamento di cui ai due ruoli TARI 2017 sono già stati impugnati a suo tempo e che erano già intervenute pronunce in sede giudiziale (peraltro, anche con sentenze passate in giudicato) sul fatto che le somme richieste da AMA non sono dovute per quanto attiene alla [OSCURATO:PERSONA] e devono essere rideterminate con altro coefficiente di calcolo per quanto attiene alla [OSCURATO:PERSONA]; (b) che con l’avviso di pagamento n. 112100107968, notificato ad [OSCURATO:SOCIETA]. il 29 giugno 2021, è la stessa AMA che ha rideterminato la TARI per gli anni 2017-2021 (doc. n. 12) sgravando la relativa quota; - il 13 settembre 2022 l’impugnazione proposta ai sensi dell’art 17 - bis, comma 1, del D.Lgs n. 546/1992 da [OSCURATO:SOCIETA]. è stata accolta dall’Agenzia delle Entrate in sede di reclamo, per cessata materia del contendere derivante dallo sgravio totale della partita a ruolo (All. 23); - con sentenza n. 8669/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha per analoghe ragioni dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dalla stessa contribuente avverso la cartella di pagamento relativa alla TARI 2017 e notificata, come dapprima citato, il 21/3/2022 (all. 24).

Osserva questa Corte come effettivamente il doc. 23, depositato unitamente alla memoria integrativa, costituisca una comunicazione della Agenzia delle Entrate Riscossione di Milano in data 13/9/2022, competente quale agente della riscossione in relazione alla cartella succitata, dove si comunica la cessazione della materia del contendere “per intervenuto sgravio totale della partita a ruolo”, attivato “dall’[OSCURATO:PERSONA]/Comune di Roma mediante flusso telematico pervenuto alla scrivente in data 17/5/2022”.

Sulla base di tale documentazione la Corte di Giustizia di I grado del Lazio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla predetta cartella.

La stessa (doc. 21) è inequivocamente riferita (anche) alla TARI 2017 e quindi si tratta del medesimo sgravio documentato e notificato alla contribuente, evidenziandosi come dall’avviso di pagamento doc. 12, inviato dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 21/5/21, risulti come la debenza sia stata rideterminata per gli anni dal 2017 al giugno 2021.

Può pertanto accogliersi l’istanza di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Non può invece accogliersi la domanda di condanna degli intimati alla rifusione delle spese del giudizio atteso che il contenuto dell’avviso impugnato appare, tra l’altro, riproposto nella nota di cui al citato avviso 21/5/2021, non potendosi pertanto ravvisare un’effettiva soccombenza degli stessi, neppure in via virtuale.

Vanno pertanto compensate le spese della fase di legittimità.

P.Q.M Dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20200/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] - S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO –ROMA n. 284/2021 depositata il 19/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], azienda municipale ambiente che gestisce per conto di [OSCURATO:PERSONA] i servizi relativi ai rifiuti solidi urbani, notificò alla società ricorrente un avviso di pagamento relativo alla TARI per il periodo da gennaio a giugno 2017 e per l’importo di € 3.612,93. Si trattava di superfici site in via di Malagrotta n. 226 ove la società svolge attività d’analisi chimiche di prodotti petroliferi, acque e simili. Quest’ultima, precedentemente denominata [OSCURATO:PERSONA] srl, avverso tale avviso propose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, affermando di produrre unicamente rifiuti speciali e pericolosi smaltiti in autonomia e a proprie spese, come documentato, sicché verrebbe meno il presupposto per la debenza di somme a titolo di TARI. In subordine evidenziò essere dovuta al più la quota fissa della tariffa e non la variabile, proporzionata alla quantità di rifiuti nel concreto prodotti, censurando comunque l’asserita erroneità della categoria professionale attribuita in relazione alla tariffa applicata. Il giudice di I grado, con sentenza n. 20518/2018, accolse parzialmente il ricorso escludendo la quota variabile della TARI e applicando la categoria 4 richiesta dalla contribuente in luogo della 17, indicata nell’avviso. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA] propose appello e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. di Roma, nel contraddittorio con la contribuente e con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello, respingendo l’appello incidentale della società. Secondo il giudice del gravame, previo richiamo delle disposizioni e dei principi generali in tema di imposizione TARI come interpretati in orientamenti di questa Corte: - la prova del fatto che talune superfici siano destinate alla produzione di rifiuti che devono essere smaltiti autonomamente e a spese del contribuente incombe su quest’ultimo; - nella domanda d’iscrizione presentata nel 2014 la contribuente non aveva specificato la categoria tariffaria da applicare né allegato documentazioni a prova del diritto ad agevolazioni o esclusioni; -la documentazione presentata non era sufficiente a provare che in tutte le aree del fabbricato si producessero solamente rifiuti speciali autosmaltiti; -trattandosi di esenzioni, spettava al contribuente la prova dei fatti che le giustificano; -la destinazione ad attività imprenditoriale non escludeva la produzione di rifiuti solidi urbani (RSU); - non era stata fornita documentazione inerente ai rifiuti speciali non assimilati con conseguente correttezza della categoria attribuita; -era dovuta anche la quota variabile della tassa, sia pure calcolata in via presuntiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. 158/99 e del regolamento TARI del Comune. Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di quattro motivi integrati da successiva memoria. Il ricorso è stato notificato il 16/7/2021 al Comune di Roma e ad [OSCURATO:SOCIETA], ma i resistenti sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente evidenziato che, con la memoria integrativa depositata il 25/2/2026, la ricorrente ha evidenziato e documentato che, dopo la proposizione del presente ricorso per cassazione: - il 21/3/22 ha ricevuto notifica di una cartella di pagamento in relazione alla Tari 2017 e ai ruoli rispettivi riferiti al primo semestre di quell’anno, il cui avviso di pagamento notificato il 26/5/17 è oggetto del presente procedimento, e del secondo semestre 2017 (doc. 21); -la ricorrente ha impugnato tale cartella di pagamento avanti alla CRT del Lazio con ricorso notificato il 20/5/2022 (doc. n. 22) eccependo: (a) che gli avvisi di pagamento di cui ai due ruoli TARI 2017 sono già stati impugnati a suo tempo e che erano già intervenute pronunce in sede giudiziale (peraltro, anche con sentenze passate in giudicato) sul fatto che le somme richieste da AMA non sono dovute per quanto attiene alla [OSCURATO:PERSONA] e devono essere rideterminate con altro coefficiente di calcolo per quanto attiene alla [OSCURATO:PERSONA]; (b) che con l’avviso di pagamento n. 112100107968, notificato ad [OSCURATO:SOCIETA]. il 29 giugno 2021, è la stessa AMA che ha rideterminato la TARI per gli anni 2017-2021 (doc. n. 12) sgravando la relativa quota; - il 13 settembre 2022 l’impugnazione proposta ai sensi dell’art 17 - bis, comma 1, del D.Lgs n. 546/1992 da [OSCURATO:SOCIETA]. è stata accolta dall’Agenzia delle Entrate in sede di reclamo, per cessata materia del contendere derivante dallo sgravio totale della partita a ruolo (All. 23); - con sentenza n. 8669/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha per analoghe ragioni dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dalla stessa contribuente avverso la cartella di pagamento relativa alla TARI 2017 e notificata, come dapprima citato, il 21/3/2022 (all. 24). Osserva questa Corte come effettivamente il doc. 23, depositato unitamente alla memoria integrativa, costituisca una comunicazione della Agenzia delle Entrate Riscossione di Milano in data 13/9/2022, competente quale agente della riscossione in relazione alla cartella succitata, dove si comunica la cessazione della materia del contendere “per intervenuto sgravio totale della partita a ruolo”, attivato “dall’[OSCURATO:PERSONA]/Comune di Roma mediante flusso telematico pervenuto alla scrivente in data 17/5/2022”. Sulla base di tale documentazione la Corte di Giustizia di I grado del Lazio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla predetta cartella. La stessa (doc. 21) è inequivocamente riferita (anche) alla TARI 2017 e quindi si tratta del medesimo sgravio documentato e notificato alla contribuente, evidenziandosi come dall’avviso di pagamento doc. 12, inviato dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 21/5/21, risulti come la debenza sia stata rideterminata per gli anni dal 2017 al giugno 2021. Può pertanto accogliersi l’istanza di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Non può invece accogliersi la domanda di condanna degli intimati alla rifusione delle spese del giudizio atteso che il contenuto dell’avviso impugnato appare, tra l’altro, riproposto nella nota di cui al citato avviso 21/5/2021, non potendosi pertanto ravvisare un’effettiva soccombenza degli stessi, neppure in via virtuale. Vanno pertanto compensate le spese della fase di legittimità. P.Q.M Dichia
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