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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 novembre 2017

Cassazione n. 06024/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14005/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG .

DELL’UMBRIA n. 400/03/17depositata il 02/11/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 400/03/17 del 02/11/2017, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 272/16 della Commissione tributaria provinciale di Perugia (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dal contribuente avverso due avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2009 e 2010. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, gli avvis i di accertamento erano stato emesso, tra l’altro, per irregolarità commesse in relazione a due cessioni immobiliari: omesso versamento dell’IVA in relazione alla permuta stipulata con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; omessa fatturazione dell’IVA in relazione alla permuta stipulata con Fagotti-Gambacortae con Taccucci. 2.Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3.[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo di ricorso AE contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la correttezza del comportamento tenuto dal contribuente, il quale avrebbe omesso di fatturare nell’anno 2009 la somma incassata per la permuta, con conseguente mancato versamento dell’IVA. 1.3.Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la correttezza del comportamento tenuto dal contribuente, il quale, con riferimento alla permuta Fagotti-Gambacorta, avrebbe invece omesso di fatturare nell’anno 2010 – data di formalizzazione dell’acquisto del terreno edificabile – l’acconto di euro 250.000,00 ricevuto per l’acquisto degli appartamenti; e ciò indipendentemente dalla circostanza che detti appartamenti fossero ancora in costruzione. 1.4.Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la correttezza del comportamento tenuto dal contribuente, il quale, con riferimento alla permuta Taccucci, avrebbe invece omesso di fatturare nell’anno 2010 – data di formalizzazione dell’acquisto del terreno edificabile – l’acconto di euro 120.000,00 ricevuto per l’acquisto degli appartamenti; e ciò indipendentemente dalla circostanza che detti appartamenti fossero ancora in costruzione. 2.Appare opportuna la trattazione in pubblica udienza delle questioni sottese alla presente controversia, investendo delicate questioni concernenti il trattamento fiscale della permuta di immobile con immobile da costruire.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ru

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14005/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG . DELL’UMBRIA n. 400/03/17depositata il 02/11/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 400/03/17 del 02/11/2017, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 272/16 della Commissione tributaria provinciale di Perugia (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dal contribuente avverso due avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2009 e 2010. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, gli avvis i di accertamento erano stato emesso, tra l’altro, per irregolarità commesse in relazione a due cessioni immobiliari: omesso versamento dell’IVA in relazione alla permuta stipulata con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; omessa fatturazione dell’IVA in relazione alla permuta stipulata con Fagotti-Gambacortae con Taccucci. 2.Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3.[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo di ricorso AE contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la correttezza del comportamento tenuto dal contribuente, il quale avrebbe omesso di fatturare nell’anno 2009 la somma incassata per la permuta, con conseguente mancato versamento dell’IVA. 1.3.Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la correttezza del comportamento tenuto dal contribuente, il quale, con riferimento alla permuta Fagotti-Gambacorta, avrebbe invece omesso di fatturare nell’anno 2010 – data di formalizzazione dell’acquisto del terreno edificabile – l’acconto di euro 250.000,00 ricevuto per l’acquisto degli appartamenti; e ciò indipendentemente dalla circostanza che detti appartamenti fossero ancora in costruzione. 1.4.Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la correttezza del comportamento tenuto dal contribuente, il quale, con riferimento alla permuta Taccucci, avrebbe invece omesso di fatturare nell’anno 2010 – data di formalizzazione dell’acquisto del terreno edificabile – l’acconto di euro 120.000,00 ricevuto per l’acquisto degli appartamenti; e ciò indipendentemente dalla circostanza che detti appartamenti fossero ancora in costruzione. 2.Appare opportuna la trattazione in pubblica udienza delle questioni sottese alla presente controversia, investendo delicate questioni concernenti il trattamento fiscale della permuta di immobile con immobile da costruire. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ru
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