CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 06088/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 3886/2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende - ricorrente - _. Contro [OSCURATO:SOCIETA].. in liquidazione in persona del suo liquidatore rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato nello studio del primo [OSCURATO:PERSONA] via della Scrofa 57; e contro t.:. c I oei2é:wrrel [OSCURATO:SOCIETA]. In persona del legale rappresentante pro eb. JA vy tempore rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]" con domicilio eletto in Roma viale Mazzini 142 presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrent4- avverso la sentenza n. 73/22/13della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 24 giugno 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società SODIPRO con atto del 15 ottobre 2008 ha ceduto alla società Nemo l'intero capitale sociale detenuto da un'altra società (Cadey); con l'avviso di liquidazione del 27 aprile 2011 l'ufficio ha liquidato la maggiore imposta di registro riqualificando l'atto ai sensi degli articoli 20 e 51 del DPR 131 del 1986, considerandolo una cessione di azienda valutando a tal fine una serie di atti antecedenti a quello sottoposto a tassazione prodromici alla successiva cessione di quote. Entrambe le società hanno opposto l'avviso. Il ricorso è stato respinto in primo grado ritenendo la corretta applicazione dell'art. 20 cit.. Le società hanno proposto appello che la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ha accolto sul rilievo che l'ufficio ha riunito tra loro gli effetti di più atti notarili collegandoli e tenendo conto della loro sequenza temporale; la CTR ritiene invece che non si è in presenza di un'operazione elusiva ai sensi dell'art. 20 e che gli atti economici sopra descritti devono essere considerati indipendenti l'uno dall'altro e non caratterizzati da collegamento negoziale. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia affidandosi a un motivo. Si sono costituite con controricorso le contribuenti. L'Agenzia delle entrate ha quindi depositato una nota con la quale rappresenta che la direzione provinciale di Lodi ha comunicato che la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/ 2018 e che la stessa è regolare. L' Agenzia fa pertanto istanza affinché venga dichiarata la parziale estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, giudizio che dovrà invece proseguire nei confronti della società SODIPRO. Ciò premesso, rilevato che ai sensi comma 14 dell'art. 6 D.L. 119/2018 "la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente", deve dichiararsi l'estinzione totale e non parziale del presente giudizio, con compensazione delle spese, anche per la posizione della società coobbligata. P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate Roma, camera di consiglio da remoto del 2 febbraio 2022. DEPOSITATO I