CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18101/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 5 luglio 2024 dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento dei motivi già depositati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Lecce 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di ricettazione, truffa, contraffazione di impronte di cui all'art. 496 cod.pen. e sostituzione di persona di cui all'art. 494 cod.pen., meglio precisati in rubrica, e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, estendendo il beneficio della sospensione condizionale anche alla pena pecuniaria e riconoscendo il beneficio della non menzione. Si addebita all'imputato di avere, in concorso con terzi non identificati, falsificato buoni spesa emessi dal Comune di Lecce in occasione dell'emergenza economica determinata dalla pandemia COVID, recanti l'impronta e il simbolo del Comune contraffatti, e di avere utilizzato detti buoni nominativi, presentando documenti di persone estranee. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 Vizio di motivazione in ordine all'esclusione del richiesto assorbimento del reato di sostituzione di persona nel più grave reato di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione. La difesa aveva sottolineato che, nel caso in esame, l'utilizzo dei buoni spesa contraffatti-- astrattamente integrante il delitto contro la fede pubblica di cui all'art. 469 cod.pen:—è sempre avvenuto contestualmente all'utilizzo del documento d'identità della persona offesa, con conseguente assorbimento del reato di cui all'art. 494 cod.pen. in quello previsto dall'art. 469 cod.pen., poiché secondo giurisprudenza consolidata il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa quando ci si trovi in presenza di un unico fatto e non di una pluralità di condotte. La Corte di appello ha respinto l'invocato assorbimento, osservando che la sostituzione risulta essere stata contestata e accertata non come posta in essere con l'utilizzo dei buoni pasto intestati alla persona offesa, ma tramite un ulteriore comportamento, la presentazione della carta d'identità del titolare e la fittizia attribuzione a sé stesso di false generalità, sicché sussiste il concorso materiale tra i due reati contestati. Osserva, di contro, il ricorrente che l'esibizione dei buoni spesa recanti l'impronta contraffatta del Comune di Lecce erano nominativi, sicché il delitto di sostituzione di persona e l'utilizzo della carta d'identità appartenente al soggetto sostituito rappresentava una modalità di esecuzione del reato di sostituzione di persona, già integrato dalla condotta di esibizione del buono nominativo. 2.2 Violazione dell'art. 494 cod.pen. poiché la Corte di merito escludendo l'invocato assorbimento ha mal interpretato l'art. 494 cod.pen. e disatteso la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. Nel caso di specie si è in presenza di un unico fatto contemporaneamente riconducibile alla previsione degli artt. 494 e 469 cod.pen. posti a tutela della fede pubblica in quanto l'esibizione dei buoni spesa che recavano l'impronta contraffatta del Comune di Lecce erano nominativi e la condotta consistente nella loro esibizione comportava anche la sostituzione di persona . 3. I due motivi sono una mera reiterazione delle censure dedotte con l'appello e non sono consentite, poiché non prendono in considerazione le motivazioni rese dalla Corte e ripropongono le medesime questioni già respinte dalla Corte con motivazione corretta e immune dai vizi dedotti. E' vero che il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. ha carattere sussidiario, sicchè allorquando l'induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l'attribuzione di un falso nome in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, ovvero all'autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona. (Sez. 5, n. 45527 del 15/06/2016, Moglianesi, Rv. 268468 - 01) La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, precisato che il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa, solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 del cod. pen., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate. (Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015, Scarano, Rv. 263076 - 01). Con detta pronunzia, in applicazione del principio suindicato, la Corte di legittimità ha escluso il concorso apparente di norme tra il reato di sostituzione di persona e quello di falso in certificazioni amministrative, di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., nella condotta dell'imputato che aveva esibito un documento d'identità falsificato al fine di stipulare sotto falso nome un contratto di locazione per fini illeciti, osservando che l'atto di esibizione era stato preceduto da una distinta attività di falsificazione. Come correttamente osservato dalla Corte di appello nella sentenza oggetto dell'odierno ricorso, nel caso di specie non sussiste rapporto di specialità in quanto ricorrono due diverse condotte, l'utilizzo di buoni recanti le impronte del Comune contraffatte e l'assunzione di una falsa identità tramite l'utilizzo di falsi documenti d'identità; dette condotte, anche se contestuali, mantengono la loro autonomia e ledono due distinti beni giuridici, quali l'affidabilità dell'identificazione personale e la genuinità del documento di un ente pubblico, che, pertanto, concorrono. In conclusione per le ragioni sin qui evidenziate va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende . Roma 20 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -7