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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 21043/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA con sentenza del 19/2/2021 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BOLOGNA in data 14/5/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628, commi secondo, e terzo nn. 3 bis e 3 quinques cod.pen. 1.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, in un unico motivo hanno dedotto.1.1.

La violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina.

1.2. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento per la Olteanu della diminuente di cui all'art. 116, comma 2 cod. pen. 1.3.

La necessità, comunque, di determinare la pena in termini più miti correttamente applicati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2.

In data 11 gennaio 2022 è pervenuta in cancelleria la dichiarazione con la quale [OSCURATO:PERSONA] dichiara di rinunciare al ricorso.

3. In data 9 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

4. In data 15 febbraio sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. In prima battuta la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina evidenziando che le dichiarazioni delle persone offese, due signore anziane, non sarebbero attendibili quanto alla spinta ricevuta da una delle due e che comunque sarebbe emerso che il Chioveanu si era limitato a schivare la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] senza esercitare alcuna violenza o minaccia.

Ragione questa per la quale la qualificazione giuridica attribuita ai fatti sarebbe errata.

La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti si riferisce alla logicità e completezza della motivazione anche sollecitando una diversa valutazione di quanto emerso, non è consentita e comunque risulta manifestamente infondata.

La Corte territoriale, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se , abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità delle persone offese (specificamente analizzata anche facendo riferimento alla precedente caduta e alle ragioni per le quali le anomalie citate dalla difesa sono da considerarsi di modestissimo rilievo pure in ordine alla violenza esercitata sulla signora [OSCURATO:PERSONA], cfr. pagina 2 della sentenza impugnata) ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente

1.2. La difesa, poi, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 116, comma 2 cod. pen. in quanto la ricorrente non si sarebbe in alcun modo posta il problema di un'eventuale evoluzione della condotta nei termini della violenza o minaccia.

La doglianza è manifestamente infondata.

Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, pure facendo riferimento alla condotta in concreto tenuta nei momenti immediatamente successivi alla violenza, infatti, l'imputata, condivisa la scelta di commettere quanto originariamente programmato, ha accettato il rischio che l'azione criminosa potesse progredire nel più grave reato di rapina impropria che, d'altro canto, risulta essere uno sviluppo logico e prevedibile del reato di furto (con specifico riferimento al furto in abitazione, caratterizzato dalla possibile, nel caso di specie certa, presenza dei proprietari e della reazione degli stessi cfr. da ultimo Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rhimi, Rv. 276734 per la quale: "In tema di concorso di persone nel reato, risponde ex art. 110 cod. pen., a titolo di dolo indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale), il soggetto che abbia indicato al correo l'abitazione da depredare e fornito, anche durante la fase esecutiva, informazioni specifiche circa l'ubicazione di oggetti di valore atteso che, trattandosi di luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, deve ritenersi insita nella originaria programmazione criminale l'accettazione del rischio di trasformazione del reato inizialmente pianificato in quello più grave realizzato").

1.3. La difesa, infine, evidenzia la necessità di determinare la pena in termini più miti correttamente applicati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

La doglianza in merito alla quantificazione della pena, peraltro formulata in termini del tutto generici, non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.Vfr/' La questione relativa al trattamento sanzionatorio e alla quantificazione della pena, infatti, non aveva costituito oggetto di appello (cfr. atto di appello e il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta, quanto a quest'ultimo aspetto cfr. Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066).

1.4. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

2. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è inammissibile.

L'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata e pervenuta in data 11 gennaio 2022, infatti, determina la causa di inammissibilità dell'impugnazione espressamente prevista dall'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen. 2.1.

L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro mille in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e di euro tremila la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA con sentenza del 19/2/2021 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BOLOGNA in data 14/5/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628, commi secondo, e terzo nn. 3 bis e 3 quinques cod.pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, in un unico motivo hanno dedotto.1.1. La violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina. 1.2. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento per la Olteanu della diminuente di cui all'art. 116, comma 2 cod. pen. 1.3. La necessità, comunque, di determinare la pena in termini più miti correttamente applicati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2. In data 11 gennaio 2022 è pervenuta in cancelleria la dichiarazione con la quale [OSCURATO:PERSONA] dichiara di rinunciare al ricorso. 3. In data 9 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 4. In data 15 febbraio sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. In prima battuta la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina evidenziando che le dichiarazioni delle persone offese, due signore anziane, non sarebbero attendibili quanto alla spinta ricevuta da una delle due e che comunque sarebbe emerso che il Chioveanu si era limitato a schivare la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] senza esercitare alcuna violenza o minaccia. Ragione questa per la quale la qualificazione giuridica attribuita ai fatti sarebbe errata. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti si riferisce alla logicità e completezza della motivazione anche sollecitando una diversa valutazione di quanto emerso, non è consentita e comunque risulta manifestamente infondata. La Corte territoriale, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se , abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità delle persone offese (specificamente analizzata anche facendo riferimento alla precedente caduta e alle ragioni per le quali le anomalie citate dalla difesa sono da considerarsi di modestissimo rilievo pure in ordine alla violenza esercitata sulla signora [OSCURATO:PERSONA], cfr. pagina 2 della sentenza impugnata) ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente 1.2. La difesa, poi, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 116, comma 2 cod. pen. in quanto la ricorrente non si sarebbe in alcun modo posta il problema di un'eventuale evoluzione della condotta nei termini della violenza o minaccia. La doglianza è manifestamente infondata. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, pure facendo riferimento alla condotta in concreto tenuta nei momenti immediatamente successivi alla violenza, infatti, l'imputata, condivisa la scelta di commettere quanto originariamente programmato, ha accettato il rischio che l'azione criminosa potesse progredire nel più grave reato di rapina impropria che, d'altro canto, risulta essere uno sviluppo logico e prevedibile del reato di furto (con specifico riferimento al furto in abitazione, caratterizzato dalla possibile, nel caso di specie certa, presenza dei proprietari e della reazione degli stessi cfr. da ultimo Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rhimi, Rv. 276734 per la quale: "In tema di concorso di persone nel reato, risponde ex art. 110 cod. pen., a titolo di dolo indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale), il soggetto che abbia indicato al correo l'abitazione da depredare e fornito, anche durante la fase esecutiva, informazioni specifiche circa l'ubicazione di oggetti di valore atteso che, trattandosi di luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, deve ritenersi insita nella originaria programmazione criminale l'accettazione del rischio di trasformazione del reato inizialmente pianificato in quello più grave realizzato"). 1.3. La difesa, infine, evidenzia la necessità di determinare la pena in termini più miti correttamente applicati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. La doglianza in merito alla quantificazione della pena, peraltro formulata in termini del tutto generici, non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.Vfr/' La questione relativa al trattamento sanzionatorio e alla quantificazione della pena, infatti, non aveva costituito oggetto di appello (cfr. atto di appello e il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta, quanto a quest'ultimo aspetto cfr. Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066). 1.4. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 2. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile. L'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata e pervenuta in data 11 gennaio 2022, infatti, determina la causa di inammissibilità dell'impugnazione espressamente prevista dall'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen. 2.1. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro mille in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e di euro tremila la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in favore della cassa delle ammende.
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