CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30054/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 maggio 2021 la Corte di appello di Palermo ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere dal 29 novembre 2011 al 13 aprile 2015 - per complessivi anni tre, mesi quattro e giorni quattordici - originariamente impostagli dal G.I.P. del Tribunale di Palermo con ordinanza del 29 novembre 2011, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen Condannata sia in primo che in secondo grado, la Graviano era stata infine assolta, a seguito di rinvio disposto da questa Corte di Cassazione, dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 15 dicembre 2017, irrevocabile il 30 aprile 2018, per non aver commesso il fatto. 2. Per la Corte di appello di Palermo, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo in ultimo escluso la sussistenza della contestata ipotesi delittuosa, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite dalle operazioni di captazione svolte e dalle attività di osservazione effettuate dalla polizia giudiziaria, come vi fossero stati plurimi e perduranti rapporti della Graviano con membri appartenenti all'associazione denominata "[OSCURATO:PERSONA]", in particolare facenti capo alla famiglia mafiosa di Brancaccio, nell'ambito della quale originariamente le era stata contestato di svolgere un ruolo di riferimento e decisorio nella gestione del patrimonio appartenente di fatto ai suoi fratelli detenuti Giuseppe e Filippo. Il giudice della riparazione ha, quindi, pronunciato il conseguente rigetto della richiesta ex art. 314 cod. proc. pen. evidenziando come l'istante, pur in carenza di una prova certa della sua partecipazione alla consorteria mafiosa nel periodo oggetto di contestazione, avesse, comunque, reiteratamente mantenuto una condotta di pericolosa connivenza con soggetti intranei a "[OSCURATO:PERSONA]", ed in particolare alla famiglia di Brancaccio, stante la prova di incontri, per lo più avvenuti presso l'abitazione romana della Graviano, finalizzati a recapitare somme di denaro alla donna. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, deducendo due motivi di censura. Con il primo ha lamentato violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, anche per contrasto con decisioni irrevocabili, per avere il giudice 2 della riparazione, in violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., considerato quali condotte ostative al riconoscimento dell'indennizzo taluni comportamenti riferentisi alla gestione del patrimonio illecito dei fratelli detenuti considerati nella precedente sentenza di condanna per il delitto ex art. 416-bis cod. pen. emessa il 16 gennaio 2002, passata in giudicato il 12 marzo 2003, di cui la pronunciata sentenza di assoluzione con formula piena ha, tuttavia, escluso il carattere di illecito - in particolare per ciò che attiene all'attendibilità delle propalazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ruolo, ricoperto dalla Graviano nell'anno 2000, di nuovo referente della cosca mafiosa di Brancaccio -. Con la decisione assolutoria, poi, la Corte territoriale avrebbe inequivocabilmente chiarito l'impossibilità di conoscere oggetto e contenuti dei colloqui avuti dalla ricorrente con taluni esponenti del sodalizio criminoso - sulla cui ricorrenza il giudice della riparazione non le ha, invece, concesso il riconoscimento del beneficio ex art. 314 cod. proc. pen. -. Rispetto, poi, all'incontro avuto a Roma il 24 dicembre 2010 con [OSCURATO:PERSONA] - accompagnato da [OSCURATO:PERSONA] - la ricorrente ha precisato che, in ragione di quanto da lei già riferito nell'interrogatorio di garanzia, nell'occasione vi era stata solo la consegna di un pacco natalizio, e non già la dazione di alcuna somma di denaro. Risulterebbe, quindi, incongruente e illogica la motivazione con cui il giudice della riparazione, sulla scorta degli elementi indicati, ha ritenuto di non poter accogliere la dedotta istanza di riparazione per ingiusta detenzione, invece fondata su presupposti pienamente adeguati e corretti. Con la seconda censura la Graviano ha dedotto violazione di legge ed omessa motivazione in ordine ad una specifica sua richiesta, riguardante il periodo di detenzione sine titulo sofferta, per essere stata sottoposta a custodia cautelare per un periodo più lungo di mesi quattro e giorni quattordici rispetto alla pena di anni tre di reclusione concretamente inflittale dalla Corte di appello di Palermo con la sentenza del 13 aprile 2015. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. 5. La difesa ha depositato successiva memoria, con cui ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art.315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01). 3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». 3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sui punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01). 3.2. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01). 3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, determini, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01). 3.5. Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Annbrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01). 4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese la congruità e la correttezza formale della decisione impugnata, avendo la Corte di appello chiarito come risulti giudizialmente accertato che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto numerosi e perduranti rapporti di frequentazione con appartenenti alla cosca mafiosa di Brancaccio - in particolare con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per lo più determinati, per come esplicato nell'impugnato provvedimento, dalla esigenza di conferire denaro alla ricorrente. In maniera congrua e logica, infatti, i giudici della riparazione hanno evidenziato le ragioni per cui, certamente comprovata la verificazione di tali incontri, fossero risultate comunque non credibili le riferite ragioni di relativo svolgimento, come l'asserita consegna da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella notte del 24 dicembre 2010, presso l'abitazione romana della Graviano di frutta e verdura - in quanto circostanza «contraddetta dalle risultanze delle captazioni telefoniche nelle quali i sodali, con preoccupazione per le eventuali reazioni della donna, si erano adoperati per raccogliere il denaro» - ovvero la presunta discussione avuta con lo stesso Arduino e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'affitto di un terreno di sua proprietà - per i giudici della riparazione invece sempre finalizzato a favorire la dazione alla Graviano di somme di denaro -. Per come logicamente desunto dalla Corte di appello di Palermo, con motivazione esente da vizio alcuno, «la consistenza e costanza dei rapporti della donna, residente in Roma, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tutti coindagati e colpiti dalla medesima ordinanza, per l'appartenenza alla famiglia mafiosa di Brancaccio, e l'evidenza causale di detti incontri (desunta dalle conversazioni oggetto di captazione, e dai paralleli servizi di pedinannento e osservazione)» non lasciano dubbi in ordine alla rimproverabilità all'istante di una condotta «tale da legittimare pienamente il provvedimento restrittivo; ella ha infatti svolto quel ruolo almeno sinergico, non altrimenti giustificato dalla stessa in occasione del suo interrogatorio, nel determinare la misura restrittiva che per il legislatore esclude, appunto, il diritto alla riparazione». Ciò ha, conseguentemente, indotto la Corte territoriale a configurare, con motivazione esente da vizi, la condotta imputabile alla Graviano in termini di pericolosa connivenza, e quindi di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato indennizzo.4.1. A fronte della decisività della superiore conclusione, non risultano di nessun pregio, poi, le contrarie argomentazioni dedotte dalla Graviano in seno al suo ricorso. Con riferimento, infatti, alla prima doglianza, deve essere osservato come, in antitesi a quanto lamentato dalla ricorrente, il giudice della riparazione non abbia individuato quali condotte ostative al riconoscimento dell'indennizzo taluni comportamenti già considerati nella precedente sentenza di condanna emessa il 16 gennaio 2002, passata in giudicato il 12 marzo 2003 - in particolare inerenti alla carenza di attendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] -, atteso che, per come sopra diffusamente rappresentato, la condotta imputabile alla Graviano, giustificativa del mancato riconoscimento del beneficio ex art. 314 cod. proc. pen., è stata individuata nei frequenti e costanti rapporti avuti, in anni successivi a tale pronuncia, con soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa di Brancaccio, per lo più al fine di ottenere la dazione di denaro. Destituita di ogni fondamento è, poi, la seconda censura eccepita dalla ricorrente, non corrispondendo ai parametri insiti nella ivi formulata richiesta la modalità con cui opera l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione. 5. Alla stregua degli indicati elementi, allora, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato si pone in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dalla richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa. La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento gravato. 6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, da liquidarsi in euro 1.000,00. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle sp