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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 11960/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 22 novembre 2019 in relazione a due violazioni dell'art.116, commi 15 e 17, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 commesse in [OSCURATO:PERSONA] il 31 agosto 2016 e il 18 novembre 2016.

Con riguardo al primo motivo di ricorso, concernente l'assenza in atti della prova della recidiva per fatti definitivamente accertati, si osserva che nella sentenza impugnata risulta specificamente accertata l'irrevocabilità della pronuncia concernente la violazione commessa il 2 novembre 2015.

Con riguardo alla dedotta necessità di applicare la sanzione nella misura minima edittale, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, così come con riferimento alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., si tratta di deduzioni totalmente prive di argomentazioni in fatto in diritto che sostengano la censura della pronuncia impugnata, peraltro a fronte di specifica motivazione su entrambi i punti presente alle pagine II e III della sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] C A Nue,1 31 LER

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 22 novembre 2019 in relazione a due violazioni dell'art.116, commi 15 e 17, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 commesse in [OSCURATO:PERSONA] il 31 agosto 2016 e il 18 novembre 2016. Con riguardo al primo motivo di ricorso, concernente l'assenza in atti della prova della recidiva per fatti definitivamente accertati, si osserva che nella sentenza impugnata risulta specificamente accertata l'irrevocabilità della pronuncia concernente la violazione commessa il 2 novembre 2015. Con riguardo alla dedotta necessità di applicare la sanzione nella misura minima edittale, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, così come con riferimento alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., si tratta di deduzioni totalmente prive di argomentazioni in fatto in diritto che sostengano la censura della pronuncia impugnata, peraltro a fronte di specifica motivazione su entrambi i punti presente alle pagine II e III della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] C A Nue,1 31 LER