CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43593/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi e le memorie presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; osservato che, pur essendo stati proposti distinti atti di impugnazione, i motivi dedotti sono sostanzialmente sovrapponibili e, di conseguenza, possono essere trattati congiuntamente; considerato che i primi due motivi, con i quali si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva con riguardo all'escussione testimoniale richiesta, nonché la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792 - 01; Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 - 01; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096; Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 5, n. 482 del 12/06/2014, dep. 2015, Cristallo, Rv. 262204), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 7); ritenuto che l'ultimo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 163 cod pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, l'imputato condannato alla pena pecuniaria della multa, che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, ha interesse ad impugnare la relativa statuizione non motivata in punto di utilità della sospensione condizionale della pena, onde ottenere la revoca del beneficio da cui derivi la lesione di un interesse giuridico qualificato (cfr. Sez. 5, n. 14195 del 27/01/2015, D.U., Rv. 264074 - 01); che, dunque, è ammissibile l'impugnazione avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa d'ufficio, purché l'impugnante alleghi e, se necessario, documenti un interesse giuridicamente apprezzabile correlato alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità (cfr. Sez. U., n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197535; Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Terranova, Rv. 283475 - 01; Sez. 1, n. 43217 del 09/02/2018, Carrieri, Rv. 274410 - 01); che, inoltre, la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto atto personalissimo idoneo ad incidere sul profilo sanzionatorio, può essere validamente proposta solo dall'imputato e non anche dal suo difensore privo di specifica procura speciale (cfr. Sez. 6, n. 644 del 20/12/2016, dep. 2017, Fois, Rv. 268811 - 01; Sez. 3, n. 11104 del 30/01/2014, Ercolini, Rv. 258701 - 01); che, nel caso di specie, a fronte della mancata allegazione di un interesse qualificato alla revoca del beneficio concesso, i giudici del merito hanno correttamente applicato le legge, ampiamente argomentando sul punto (si veda l'ultima pagina della sentenza); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle