CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08460/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso, ne ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza con cui il 15/11/2018, il GUP del Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati artt. 73 e 80 comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, N. 309, perché illecitamente deteneva presso l'immobile dallo stesso abitato, situato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 173, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dall'ipotesi di cui all'art. 75, sostanza stu- pefacente del tipo marijuana del peso lordo complessivo di kg. 92,800 suddivisa in involucri di cellophane di varie dimensioni e peso, analiticamente elencati in imputazione e, tenuto conto delle contestate aggravanti e della diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro 54.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia caute- lare, con confisca e la distruzione del materiale per confezionamento, del coltello con manico nero e del bilancino, con acquisizione agli atti, in prova documentale, dei documenti in atti e restituzione agli aventi diritto della calcolatrice e dei telefoni cellulari. Già in primo grado il Bernabucci era stato assolto dal reato di illecita detenzione di quattro dosi di cocaina perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sempre in primo grado [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], era stato assolto dai reati ascrittigli per non avere commesso il fatto. Il tribunale capitolino ricostruiva i fatti sulla base degli atti di indagine, utiliz- zabili ex art. 442 cod. proc. pen., dai quali emergeva che: 1. in data 13 Aprile 2018, alle ore 19:00 circa, in via Albano, all'altezza del civico 180, un cane anti- droga segnalava l'odierno imputato che veniva trovato in possesso di g. 1,7 di cocaina; 2. gli operanti decidevano pertanto di procedere a perquisizione domici- liare presso la residenza dell'imputato, sita in via Demetriade 173; 3. nel giardino della suddetta abitazione gli agenti rinvenivano Kg 92,800 di sostanza stupefa- cente del tipo marijuana suddivisa in diverse buste, materiale di confezionamento e bilancini di precisione; 4. le operazioni di perquisizione venivano estese alla casa di residenza della ex moglie, sita in via Colonna 4 ove, nella stanza del figlio, [OSCURATO:PERSONA], si rinvenivano 130 grammi di marijuana e 6 gr di hashish; 5. in sede di interrogatorio [OSCURATO:PERSONA] ammetteva l'addebito, precisando di avere acquistato la sostanza stupefacente per farne commercio e che anche quella rinvenuta nella stanza del figlio Giuseppe era di sua proprietà; quanto alla cocaina, dichiarava, invece, di detenerla per uso personale; 6. dall'esame chimico-tossico- logico emergeva che dalla marijuana sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] erano ricava- bili 542.632 dosi medie (nella motivazione erroneamente indicate in numero di 74.134 dosi medie) e dalla cocaina erano ricavabili 4 dosi medie.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza degli artt. 1, 15, 61, 62, 68 e 84 cod. pen. Il difensore ricorrente ricorda che, tratto a giudizio per il delitto di cui agli artt. 73 comma 4 e 80 D.P.R. n. 309 del 1990, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena detentiva di anni 9 di reclusione (poi aumentata a 9 anni e 6 mesi per la recidiva e complessivamente ridotta per la scelta del rito abbreviato a 6 anni e 4 mesi). Il trattamento sanzionatorio comminato al Bemabucci per il delitto di deten- zione ai fini di spaccio di droga c.d. leggera aggravato -prosegue il ricorso- è quello massimo consentito dalla legge. Infatti, per l'ipotesi di cui all'art. 73 co. 4 D.P.R 309/90 il giudice ha applicato il massimo della pena prevista pari a 6 anni di re- clusione; su tale pena base il giudice ha poi calcolato l'aumento per l'aggravante contestata e successivamente l'aumento per la recidiva semplice. Il ricorrente riporta la motivazione sia del giudice di primo grado che della Corte di appello in punto di trattamento sanzionatorio e lamenta che la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con il combinato disposto degli artt. 15, 61, 62, 68 e 84 cod. pen. Ciò in quanto, lette in una prospettiva sistematica, le disposizioni in esame fondano la base normativa di un principio di carattere generale che permea di se il nostro sistema penale: il principio del "ne bis in idem" sostanziale. L'ambito di operatività di questo principio -prosegue il ricorso- si ricollega all'ipotesi in cui più norme siano astrattamente applicabili alla stessa "materia": in tale circostanza il concorso tra norme è, in realtà, apparente perché a prevalere e quindi a trovare concreta applicazione sarà soltanto una tra le diverse disposizioni astrattamente applicabili. In particolare, il concorso apparente di norme deve es- sere risolto sempre a favore della legge speciale che, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., deroga la legge generale. Il criterio di specialità, affermato in termini generali dall'art. 15 cod. pen., conosce all'interno del sistema specifiche e puntuali declinazioni - in materia di concorso tra elementi costitutivi e/o circostanze speciali, da un lato, e circostanze comuni del reato, dall'altro (artt. 61 e 62 cod. pen.); tra più circostanze del reato omogenee (art. 68 cod. pen.); nel caso di reati e/o circostanze contenuti in una più ampia figura di reato c.d. complesso (art. 84 cod. pen.) - le quali però non fanno che confermare l'esistenza di un principio generale superiore, espressione della repulsione che il nostro ordinamento - in accordo con le fonti sovranazionali - nutre per l'idea che un soggetto sia punito due volte in conseguenza dell'appli- cazione di più norme afferenti sempre la stessa "materia". Quanto poi al concetto di stessa materia, per il ricorrente è evidente come questa si riferisca non solo alla condotta materiale addebitata ma anche a qualsiasi elemento di fatto rilevante per la determinazione del trattamento sanzionatorio da infliggere all'imputato. Ebbene, alla luce delle coordinate teoriche appena rammentate, sarebbe pa- lese l'error in iudicando nel quale sarebbe incorsa la Corte d'Appello, che ha mo- tivato l'applicazione del massimo edittale previsto per l'art. 74 e. 4 D.P.R. 309/90 facendo leva su due elementi di fatto: l'elevato quantitativo di droga detenuto e i precedenti penali dell'imputato. Per quanto riguarda però il dato ponderale, però, il giudice di appello ha fatto riferimento ad esso anche per l'aumento di pena connesso all'aggravante dell'in- gente quantità. Saremmo così in presenza proprio di quella duplicazione di pena che il ne bis in idem sostanziale vuole scongiurare. Né varrebbe a confutare la censura il fatto che la quantità della sostanza influisca sulla gravità del reato ex art. 133 cod. pen. posto che il presupposto del concorso apparente di norme è proprio che, in astratto, ricorrano le condizioni di fatto per l'applicazione di diverse disposizioni. Come se non bastasse, nel caso de quo ricorre anche il requisito dell'identità della materia considerata perché, tanto ai sensi dell'art. 133 cod. pen.. quanto per l'art. 80 comma cit., ciò che conta è l'ingente quantità di stupefacente detenuto. Per il ricorrente, preso atto che, sul punto, c'è un concorso apparente di norme, il giudice di appello avrebbe dovuto individuare quale, tra le due disposi- zioni, fosse quella speciale, per poi trame le dovute conseguenze in punto di quan- tificazione della pena. E poiché, tra la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80 che, ha proprio l'ingente quantitativo quale suo elemento costitu- tivo, e l'art. 133 cod. pen., ove il dato ponderale è solo indirettamente ricompreso nei casi di alla lett. a) della medesima disposizione, non vi sarebbe dubbio che la prima sia speciale (in particolare, per specificazione) rispetto alla seconda. Con la conseguenza che l'ingenza del dato ponderale, essendo alla base dell'aumento di pena per l'aggravante contestata, non poteva essere valorizzato anche per la de- terminazione della pena base ex art. 73 c. 4 cit. e 133 cod. pen. Del resto la riprova che l'ingente quantitativo dello stupefacente non può influenzare contemporanea- mente le conseguenze sanzionatorie di cui agli artt. 73 e. 4 cit. e 133 cod. pen. e quelle promananti dall'art. 80 c. 2 cit. si ricaverebbe anche dalla considerazione che, se così non fosse, l'ingente quantitativo implicherebbe sempre, come suo effetto automatico, anche l'applicazione del massimo della pena per il reato base: il che, oltre a determinare quella duplicazione di pena ripudiata dal sistema, rap- presenterebbe una conclusione financo lesiva del principio di legalità ex art. 1 cod.pen. perché l'aggravante di cui all'art. 80 co. 2 cit. prevede come sua conseguenza un aumento di pena e non anche l'applicazione automatica del massimo edittale in relazione al reato semplice cui essa accede. Analogamente, anche nell'indicare i precedenti penali quale ulteriore motivo di applicazione del massimo edittale per il delitto ex art. 73 e. 4 cit., la sentenza impugnata violerebbe il divieto di bis in idem sostanziale perché, nel motivare circa l'aumento per la recidiva ex art. 99 cod. pen., il giudice d'appello richiama la cir- costanza che "l'imputato è gravato da numerosi precedenti penali di varia natura (appropriazione indebita, violazione di sigilli, attività di gestione dei rifiuti non au- torizzata), l'ultimo dei quali relativo ad un fatto verificatosi ancora nel 2015". Sarebbe di tutta evidenza che, anche in questo caso, il giudicante è incorso nell'error iuris più sopra stigmatizzato: i precedenti penali sono rilevanti sia ai sensi dell'art. 133 cod. pen. sia ai sensi dell'art. 99 cod. pen. con la differenza però che la fattispecie della recidiva è speciale rispetto a quella di cui all'art. 133 cod. pen. perché, a differenza di questa, richiede che il reato per cui si procede sia stato commesso dopo che sia intervenuta condanna per altri reati precedentemente commessi. Ne segue pertanto che la Corte d'Appello, ritenendo di dover infliggere l'aumento per la recidiva contestata, non avrebbe dovuto giustificare sempre sui precedenti penali anche l'applicazione della pena per il reato semplice nel massimo edittale per non applicare più disposizioni in rapporto di genere a specie alla stessa materia. Essendosi invece la Corte determinata in tal senso, il divieto di bis in idem sostanziale di cui agli artt. 15, 61, 62, 68 e 84 cod. pen. risulta ancora una volta violato e la sentenza impugnata è quindi suscettibile di annullamento. Con un secondo motivo si lamenta inosservanza dell'art. 125 c. 3 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in punto di diniego di concessione delle circostanze at- tenuanti generiche. laddove la motivazione impiegata per disconoscere le circo- stanze attenuanti generiche sarebbe manifestamente illogica, in quanto sarebbe un dato pacifico che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in fase di indagini, oltre ad essere risultate pienamente credibili, sono state altresì decisive per ac- certare la totale estraneità ai fatti per cui è processo del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Rilevava in particolare il giudice di primo grado che "in sede di interrogatorio [OSCURATO:PERSONA] ha pienamente ammesso l'addebito, precisando che aveva acqui- stato lo stupefacente per farne commercio. L'uomo ha precisato che anche la so- stanza trovata nella disponibilità del figlio era a lui riferibile, in quanto l'aveva lasciata a casa del giovane, perché l'avrebbe dovuta consegnare" (pp. 2-3 sen- tenza di primo grado) concludendo che «devono essere valutate le convergenti dichiarazioni degli imputati, perfettamente sovrapponibili fin dal primo contatto con l'autorità. Inoltre, per il ricorrente deve essere evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] risulta svolgere regolare attività lavorativa, quindi appaiono dotate di intrinseca coerenza le dichiarazioni degli imputati e va, quindi, emessa sentenza di assoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto". Gli elementi appena riportati -secondo la tesi proposta in ricorso- sono tali da disarticolare completamente la tenuta logica della motivazione posta a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, l'assunto secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fatto altro che rendere dichiarazioni confessorie a fronte di un quadro probatorio a suo carico già completamente delineatosi all'e- sito della perquisizione apparirebbe completamente sfornito di supporto logico vi- sto che collide inconciliabilmente con il fatto, cristallizzato in una sentenza assolu- toria irrevocabile, che la prova dell'innocenza di [OSCURATO:PERSONA] sia stata de- sunta proprio dalla versione dei fatti fornita dall'odierno imputato. Né potrebbe dubitarsi che il fornire un contributo decisivo per l'assoluzione del proprio coimputato costituisca un elemento positivamente valorizzabile per la concessione delle circostanze attenuanti generiche: non vi sarebbe dubbio infatti che se adoperarsi affinché la propria responsabilità venga alla luce è certamente un comportamento rilevante ex art. 62-bis cod. pen., consentendo così di assicu- rare alla giustizia il responsabile di un reato, è ancor più meritevole in tal senso - specie in un ordinamento come il nostro ove la condanna dell'innocente è l'evento più intollerabile (cfr. artt. 629 cod. proc. pen. ss.) il comportamento di chi per- mette al sistema di evitare un errore giudiziario nei confronti di chi sia stato erro- neamente accurato assumendosi al contempo la piena ed esclusiva responsabilità del reato commesso. Con un terzo motivo si lamenta inosservanza dell'art. 99 cod. pen. laddove il giudice di prime cure ha comminato al Bernabucci un aumento di pena pari a 6 mesi di reclusione per la recidiva semplice contestata. Con motivi nuovi, l'appellante aveva argomentato circa la necessità di disap- plicare la recidiva ex art. 99 co. 1 cod. pen. non sussistendo le condizioni sostan- ziali richieste dalla giurisprudenza di legittimità per l'aumento della pena inflitto all'imputato. In particolare, si era rilevato come i precedenti del Barnabucci non fossero tali da fondare un giudizio di maggiore capacità criminale dell'imputato. La Corte d'appello, applicando all'imputato l'aumento per la recidiva semplice contestata, avrebbe operato in palese violazione dell'art. 99 co. 1 cod. pen., lad- dove, come è noto, il fondamento dell'aumento di pena per chi sia ricaduto nel reato risiede nel fatto che la recidiva sia espressione di una maggiore capacità criminale del reo.Nel caso che ci occupa invece l'aumento di pena non verrebbe ancorato alla recidiva ma esclusivamente alla gravità del reato per il quale si procede. A ben guardare il giudicante, anziché ravvisare nei precedenti di chi sia for- malmente recidivo l'espressione di una maggiore capacità a delinquere del Berna- bucci, ricaverebbe da essi la conclusione opposta. Infatti, nel momento in cui si afferma, come la Corte d'Appello fa, che il reato per cui si procede è di gran lunga più grave di quelli commessi in precedenza non fa altro che riconoscere lo scarso allarme sociale di questi ultimi, peraltro afferenti oggetti giuridici (il patrimonio, la tutela ambientale, il buon andamento della p.a.) completamente estranei alla di- sciplina degli stupefacenti; come a dire che se il nuovo reato fosse stato della stessa 'caratura' dei precedenti non si sarebbe dato luogo all'aumento di cui all'art.99 cod. pen. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono tutti manifestamente infondati e, per- tanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che sarebbe stato violato il prin- cipio del ne bis in idem sostanziale per avere utilizzato i giudici di merito la quantità dello stupefacente sia quale elemento per configurare la sussistenza della conte- stata aggravante di cui all'art. 80 Dpr. 309/90 che della dosimetria (fissata al massimo) della pena. E in analogo errore sarebbero caduti nel valutare due volte i precedenti penali dell'imputato, sia fondandovi la ritenuta recidiva che in punto di valutazione della pena massima da irrogare. Ebbene, il motivo è manifestamente infondato. Costituisce, infatti, ius receptum di questa Corte di legittimità, il principio che un medesimo elemento (la gravità del fatto, e quindi la quantità, ad esempio dello stupefacente o i precedenti penali dell'imputato) possono essere utilizzati più volte per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi. Così, ad esempio, è stato ancora di recente chiarito che il giudice può ne- gare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del "ne bis in idem" sostanziale non preclude la possibilità dì utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi. (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274783; conf. Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 257281). Nel solco del medesimo principio, è stato più volte ribadito che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto, sotto differenti profili e per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (così Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M. Rv. 275904 che ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte d'appello che ha fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; conf. Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 258011). La Corte di legittimità ha reiteratamente chiarito che, con un indirizzo assolu- tamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia valutazione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dep. il 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351). A conclusioni analoghe può, pertanto pervenirsi per un caso come quello in esame, per il quale può affermarsi il principio giuridico secondo cui: il giudice può ritenere la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 Dpr. 309/90 e, contemporaneamente, valorizzare ai fini della dosimetria della pena l'e- levato quantitativo di droga detenuto, in quanto il principio del "ne bis in idem" sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi. Analogamente i precedenti penali possono costituire il presupposto per la contestazione e la valutazione della recidiva ed anche per la quantificazione della pena. 3. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte terri- toriale ha risposto che "non ricorrono i presupposti per la concessione delle circo- stanze attenuanti generiche, considerato che non è ravvisabile nella condotta pur collaborativa dell'imputato una serie e genuina resipiscenza, visto che all'esito della perquisizione domiciliare il quadro probatorio a carico del predetto, con rife- rimento alla detenzione della marijuana, unico reato contestatogli e ritenuto in sentenza, era già completamente delineato, e tenuto conto del notevole "curricu- lum" criminale del reo, quale emerge dal certificato penale in atti". Appare del tutto logica e piena espressione del potere discrezionale del giudice di merito -insindacabile in questa sede di legittimità- la valutazione in ordine alla rilevanza da attribuirsi nel caso concreto alla confessione dell'imputato. Ebbene, si tratta di una motivazione pienamente rispondente alla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). Va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, con un indirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia valuta- zione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dep. il 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351) In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che sarebbe stato assolutamente suffi- ciente che il giudice si fosse limitato a dar conto, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. E in ogni caso è pacifico il dictum di questa Corte secondo cui, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del benefi- cio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'en- tità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così sez. 2, n. 3609 del 18.1.2011, Sermone ed altri, rv. 249163; conf., ex plurimis, sez. 6, n. 7707 del 4.12.2003 dep. il 23.2.2004, Anaclerio ed altri, rv. 229768). In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in conside- razione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del sog- getto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne SULLOpossibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882). 4. Sulla recidiva, nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte d'Appello ha affermato: "sussistono i presupposti per l'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva ex art. 99 cod. pen. Invero - premesso che in relazione ad alcune con- danne è stata fatta successiva applicazione dell'indulto che, tuttavia, estingue la pena ma non ha efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturenti dalla sentenza di condanna, tra i quali anche la recidiva - l'imputato è gravato da numerosi pre- cedenti penali di varia natura (appropriazione indebita, violazione di sigilli, attività di gestione dei rifiuti non autorizzata), l'ultimo dei quali relativo ad un fatto verifi- catosi ancora nei 2015, cosicché deve ritenersi che l'episodio oggetto del presente processo, di notevole maggiore gravità, sia sintomatico di una ingravescenza della propensione a delinquere del reo". La Corte territoriale, dunque, ha dato atto con motivazione logica e del tutto congrua di avere valutato il curriculum criminale dell'odierno ricorrente e la sua personalità, operando, dunque, una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. Il giudice appare avere verificato in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr., per tutte, Sez. Un., n. 35738 del Io 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838/01, nonché, di recente, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419/01). Peraltro, si ritiene diffusa- mente che l'onere motivazionale da parte del giudice può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (cfr. per tutte, Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130/01, e Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264533/01). Anche il motivo di doglianza sul punto, pertanto, si palesa manifestamente infondato. Come già si diceva in precedenza - e va ribadito- il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la reci- diva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del "ne bis in idem" sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi, la cui determinazione è rimessa al prudente apprezza- mento dell'Autorità decidente (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274783; conf. Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 257281). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in disp