CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 27798/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 marzo 2024 la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], assente nel giudizio di primo grado, avverso la sentenza del Tribunale di Monza emessa in data 11 luglio 2023, in quanto con l'atto d'impugnazione non era stato depositato specifico mandato ad impugnare, rilasciato al difensore dopo la pronuncia della sentenza gravata, contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, in violazione del disposto dell'art. 581, comma 1-quater„ cod. proc. pen., la cui inosservanza comportava l'inammissibilità dell'appello ex art. 591, comma 1, lett. c), dello stesso codice. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore d'ufficio, chiedendone l'annullamento per violazione della legge processuale in quanto l'imputata, in data 17 luglio 2023, aveva conferito all'avv. [OSCURATO:PERSONA] mandato specifico a impugnare la sentenza di condanna, con la contestuale elezione di domicilio, depositato unitamente all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poi accolta dal Tribunale di Monza con decreto del 28 agosto 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con un motivo infondato. 2. L'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dispone che, «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Dalla lettera della norma risulta chiaro che lo specifico mandato, contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, debba essere depositato «con l'atto d'impugnazione del difensore», vale a dire unitamente e contestualmente al deposito di detto atto e non soltanto successivamente alla sentenza di condanna, come sostenuto dalla difesa. L'adempimento richiesto dall'art. 581, comma 1-quater persegue sia la finalità di facilitare il compito della cancelleria nella predisposizione della notificazione sia l'obiettivo di rendere quanto più possibile certo il buon esito della notificazione e quindi la conoscenza della citazione in giudizio da parte dell'imputato. La circostanza decisiva nel caso di specie è data dall'omesso richiamo nell'atto di appello della procura speciale, con la contestuale elezione di domicilio, depositata unitamente all'istanza di ammissione dell'imputata al patrocinio a spese dello Stato. Nell'atto d'impugnazione, infatti, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si qualificava come "difensore di fiducia della signora [OSCURATO:PERSONA], nata a [....], elettivamente domiciliata nel presente procedimento presso lo studio del difensore di fiducia sito in [...]", senza alcun riferimento a detta procura speciale e alla elezione di domicilio da parte dell'imputata. Nella procura speciale, peraltro, l'imputata conferiva al difensore la facoltà di compiere una serie di atti, fra i quali quello di depositare l'atto di appello "avverso la sentenza di condanna sopra indicata", sentenza che tuttavia non era in precedenza richiamata in alcuno degli elementi identificativi (nella intestazione risultavano trascritti soltanto i numeri di R.G. mod, 21 e di R.G. G.I.P. del procedimento cui evidentemente era riferibile la sentenza emessa dal Tribunale di Monza). 3. Al rigetto della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento