CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26826/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che sono manifestamenti infondati entrambi i motivi di ricorso propostinell’interesse del ricorrente, con i quali si deduce il vizio di motivazione e laviolazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla rideterminazione deltrattamento sanzionatorio a seguito della declaratoria di improcedibilità del reatodi cui al capo a) dell’imputazione;che, invero, le censure proposte offrono una prospettazione di enunciatiermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidatagiurisprudenza di legittimità, dovendosi al riguardo rilevare come violi il divieto direformatio in peius la sentenza di appello, emessa a seguito di impugnazione delsolo imputato, con cui è irrogata una pena detentiva di specie diversa e menograve, quantificata in misura superiore rispetto alla pena originaria, posto chel'espressione "pena più grave per specie o quantità" di cui all'art. 597, comma 3,cod. proc. pen., ha finalità di coordinamento logico tra i due termini in essacontenuti, sicché deve operarsi un confronto per quantità anche tra pene dispecie diversa (cfr. Sez. 3, n. 6078 del 13/11/2025, dep. 2026, Giosue', Rv.289522 – 01: fattispecie nella quale la Corte ha annullato, limitatamente altrattamento sanzionatorio, la decisione che, in un caso di continuazione, inconseguenza dell'assoluzione dell'imputato dal reato base più grave, punito conla reclusione, aveva rideterminato la pena, per le due residue imputazionicostituite da contravvenzioni, mediante applicazione dell'arresto, quantificato inmisura superiore rispetto all'entità dell'originaria reclusione);considerato che, in applicazione del principio appena menzionato, deve ritenersicorretta ed immune dai vizi dedotti la valutazione effettuata dalla Corteterritoriale in relazione alla rideterminazione della pena per il residuo resto di cuiall’art. 707 cod. pen., fissata in mesi 6 di arresto, pari al minimo edittale previstodalla norma e comunque quantificata in misura inferiore rispetto all’entità dellapena base di mesi 8 di reclusione dell’originaria sanzione stabilita dal primogiudice in relazione al reato più grave di cui al capo a) della rubrica;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]