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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22173/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente: • SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 8 agosto 1980; avverso la sentenza n. 1775/19 della Corte di appello di Ancona del 21 novembre 2019; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Accogliendo l'appello proposto dal locale Procuratore della Repubblica e così ribaltando la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro in data 14 giugno 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di cui all'art. 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990, per non avere commesso il fatto, la Corte di appello di Ancona ha, invece, dichiarato la penale responsabilità del predetto in ordine al reato di cui sopra, e lo ha condannato, pertanto, alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il Boujara, formulando due motivi di impugnazione.

Con il primo il ricorrente ha lamentato la violazione di legge in cui la Corte di Ancona sarebbe incorsa nel riformare sostanzialmente la sentenza di primo grado, senza procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, così come previsto dall'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen.

Con il secondo motivo di ricorso la difesa dell'imputato si è lagnata del fatto che, oltre ad essere incorsa nella sopraindicata violazione di legge, la Corte dorica non aveva chiarito, nella motivazione della sentenza impugnata, le ragioni per effetto delle quali la responsabilità del prevenuto, esclusa - sia pure con a formula dubitativa - in primo grado di giudizio, era stata, invece, affermata in sede di gravame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, per tale motivo, lo stesso deve essere accolto, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata.

I due motivi di impugnazione possono essere affrontati congiuntamente, posto che gli stessi pongono a questo giudice, sia pure sotto due diverse prospettive (quella della violazione di legge e quella del vizio di motivazione), il medesimo quesito, attinente alla "tenuta" della sentenza impugnata, con la quale è stato ribaltato il giudizio assolutorio emesso dal giudice di primo grado in favore dell'odierno imputato, sebbene non si sia proceduto alla rinnovazione, almeno parziale, della istruttoria dibattimentale in grado di appello.

Come è noto, infatti, a seguito della intervenuta novella (attuata con legge n. 103 del 2017, a decorrere dal 3 agosto 2017, e quindi in epoca utile ai fini della sua applicabilità alla sentenza oggetto del presente giudizio, che, sebbene singolarmente risalente rispetto alla data odierna, è stata, comunque, pronunziata successivamente alla data di entrata in vigore della riforma normativa di cui sopra), attraverso la introduzione nell'art. 603 del codice di rito di un originale comma 3-bis, è stato dal legislatore disposto che in caso di appello proposto dal Pm contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice del gravame debba disporre la rinnovazione della istruttoria dibattimentale.

Ciò posto, e ribadita la illegittimità della sentenza emessa in assenza di tale adempimento (cfr.: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 2 aprile 2019, n. 14426), si osserva che nel caso che ora interessa il Tribunale di Pesaro aveva mandato assolto l'odierno ricorrente in quanto, secondo quanto testualmente riportato nella sentenza ora in scrutinio, "le chiamate in correità del coimputato (...) erano prive di riscontri individualizzanti e non possedevano i caratteri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per fondare un giudizio di condanna".

Al contrario, la Corte territoriale ha considerato che costituisse valido riscontro delle dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato la circostanza che, in occasione dei fatti per cui è processo, fosse stata verificata la compresenza, nel corso di un tragitto autostradale, della autovettura in uso al Boujara unitamente a quella del citato coimputato.

Sulla base di tale rilievo la Corte dorica ha ritenuto che, senza che vi fosse la necessità di integrazioni istruttorie, potesse essere dichiarata la penale responsabilità del prevenuto in ordine alla imputazione a lui contestata.

Ritiene la Corte che siffatta impostazione non sia corretta.

Infatti, il principio della necessaria rinnovazione della istruttoria dibattimentale, come detto imposto, a pena di nullità di origine generale a carattere intermedio, dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. deve intendersi da applicare non solamente nelle ipotesi in cui il ribaltamento della decisione assunta dal giudice di primo grado sia dovuto alla mutata valutazione in punto di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso di tale fase del giudizio, ma anche laddove il diverso giudizio implichi una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" (Corte di cassazione, Sezione II penale, 7 maggio 2020, n. 13953).

Come, infatti, è stato precisato, la esigenza istruttoria in questione si pone come ineludibile ogni qual volta entri in giuoco una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato (Corte di cassazione, Sezione V penale, 21 giugno 2019, n. 27751).

Poiché nel caso che ora interessa, sebbene non sia direttamente in discussione il giudizio sulla attendibilità del dichiarante, è comunque in questione la possibilità che le sue dichiarazioni siano adeguatamente riscontrate, ai fini di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., di tal che ne sia efficacemente confermata la attendibilità, ai fini della loro proficua rilevanza processuale, ritiene necessario questo Collegio che sia data piena attuazione al disposto dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., risultando, in difetto, viziata la decisione con la quale sia stata ribaltata la sentenza assolutoria di primo grado.

Per i motivi che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia che, in applicazione dei principi esposti, rivaluterà la fondatezza o meno della impugnazione presentata dalla pubblica accusa avverso la originaria sentenza assolutoria emessa dal Tribunale dì Pesaro in favore di [OSCURATO:PERSONA].

PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: • SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 8 agosto 1980; avverso la sentenza n. 1775/19 della Corte di appello di Ancona del 21 novembre 2019; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Accogliendo l'appello proposto dal locale Procuratore della Repubblica e così ribaltando la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro in data 14 giugno 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di cui all'art. 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990, per non avere commesso il fatto, la Corte di appello di Ancona ha, invece, dichiarato la penale responsabilità del predetto in ordine al reato di cui sopra, e lo ha condannato, pertanto, alla pena ritenuta di giustizia. Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il Boujara, formulando due motivi di impugnazione. Con il primo il ricorrente ha lamentato la violazione di legge in cui la Corte di Ancona sarebbe incorsa nel riformare sostanzialmente la sentenza di primo grado, senza procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, così come previsto dall'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. Con il secondo motivo di ricorso la difesa dell'imputato si è lagnata del fatto che, oltre ad essere incorsa nella sopraindicata violazione di legge, la Corte dorica non aveva chiarito, nella motivazione della sentenza impugnata, le ragioni per effetto delle quali la responsabilità del prevenuto, esclusa - sia pure con a formula dubitativa - in primo grado di giudizio, era stata, invece, affermata in sede di gravame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, per tale motivo, lo stesso deve essere accolto, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata. I due motivi di impugnazione possono essere affrontati congiuntamente, posto che gli stessi pongono a questo giudice, sia pure sotto due diverse prospettive (quella della violazione di legge e quella del vizio di motivazione), il medesimo quesito, attinente alla "tenuta" della sentenza impugnata, con la quale è stato ribaltato il giudizio assolutorio emesso dal giudice di primo grado in favore dell'odierno imputato, sebbene non si sia proceduto alla rinnovazione, almeno parziale, della istruttoria dibattimentale in grado di appello. Come è noto, infatti, a seguito della intervenuta novella (attuata con legge n. 103 del 2017, a decorrere dal 3 agosto 2017, e quindi in epoca utile ai fini della sua applicabilità alla sentenza oggetto del presente giudizio, che, sebbene singolarmente risalente rispetto alla data odierna, è stata, comunque, pronunziata successivamente alla data di entrata in vigore della riforma normativa di cui sopra), attraverso la introduzione nell'art. 603 del codice di rito di un originale comma 3-bis, è stato dal legislatore disposto che in caso di appello proposto dal Pm contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice del gravame debba disporre la rinnovazione della istruttoria dibattimentale. Ciò posto, e ribadita la illegittimità della sentenza emessa in assenza di tale adempimento (cfr.: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 2 aprile 2019, n. 14426), si osserva che nel caso che ora interessa il Tribunale di Pesaro aveva mandato assolto l'odierno ricorrente in quanto, secondo quanto testualmente riportato nella sentenza ora in scrutinio, "le chiamate in correità del coimputato (...) erano prive di riscontri individualizzanti e non possedevano i caratteri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per fondare un giudizio di condanna". Al contrario, la Corte territoriale ha considerato che costituisse valido riscontro delle dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato la circostanza che, in occasione dei fatti per cui è processo, fosse stata verificata la compresenza, nel corso di un tragitto autostradale, della autovettura in uso al Boujara unitamente a quella del citato coimputato. Sulla base di tale rilievo la Corte dorica ha ritenuto che, senza che vi fosse la necessità di integrazioni istruttorie, potesse essere dichiarata la penale responsabilità del prevenuto in ordine alla imputazione a lui contestata. Ritiene la Corte che siffatta impostazione non sia corretta. Infatti, il principio della necessaria rinnovazione della istruttoria dibattimentale, come detto imposto, a pena di nullità di origine generale a carattere intermedio, dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. deve intendersi da applicare non solamente nelle ipotesi in cui il ribaltamento della decisione assunta dal giudice di primo grado sia dovuto alla mutata valutazione in punto di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso di tale fase del giudizio, ma anche laddove il diverso giudizio implichi una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" (Corte di cassazione, Sezione II penale, 7 maggio 2020, n. 13953). Come, infatti, è stato precisato, la esigenza istruttoria in questione si pone come ineludibile ogni qual volta entri in giuoco una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato (Corte di cassazione, Sezione V penale, 21 giugno 2019, n. 27751). Poiché nel caso che ora interessa, sebbene non sia direttamente in discussione il giudizio sulla attendibilità del dichiarante, è comunque in questione la possibilità che le sue dichiarazioni siano adeguatamente riscontrate, ai fini di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., di tal che ne sia efficacemente confermata la attendibilità, ai fini della loro proficua rilevanza processuale, ritiene necessario questo Collegio che sia data piena attuazione al disposto dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., risultando, in difetto, viziata la decisione con la quale sia stata ribaltata la sentenza assolutoria di primo grado. Per i motivi che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia che, in applicazione dei principi esposti, rivaluterà la fondatezza o meno della impugnazione presentata dalla pubblica accusa avverso la originaria sentenza assolutoria emessa dal Tribunale dì Pesaro in favore di [OSCURATO:PERSONA]. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così
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