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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41141/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 269 in relazione all'art. 279 del d.lvo n. 152 del 2006 in relazione all'attivazione di un impianto di verniciatura che produce emissioni in atmosfera in assenza di autorizzazione è inammissibile perché manifestamente infondato trattandosi di attività quella della verniciatura in carrozzeria non esclusa da quella per le quali vige la necessità di autorizzazione a nulla rilevando le dimensioni dell'impresa (piccola bottega).

In tema di inquinamento atmosferico, la configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 279, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non richiede l'utilizzo di impianti particolari, essendo sufficiente lo svolgimento di attività generative di emissioni compiute con dispositivi mobili od operazioni manuali (Sez. 3, n. 38181 del 08/09/2021, Rv. 282588 - 01 (Fattispecie relativa ad officina svolgente attività di verniciatura in assenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione in relazione all'omessa motivazione sul riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è inammissibile perché non devoluta a giudice del merito non essendo possibile dedurla per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la motivazione sulla dosimetria della pena è inammissibile perché manifestamente infondato avendo il giudice tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 cp e segnatamente la gravità del fatto per le sue conseguenze.

Motivazione congrua e corretta in diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 269 in relazione all'art. 279 del d.lvo n. 152 del 2006 in relazione all'attivazione di un impianto di verniciatura che produce emissioni in atmosfera in assenza di autorizzazione è inammissibile perché manifestamente infondato trattandosi di attività quella della verniciatura in carrozzeria non esclusa da quella per le quali vige la necessità di autorizzazione a nulla rilevando le dimensioni dell'impresa (piccola bottega). In tema di inquinamento atmosferico, la configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 279, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non richiede l'utilizzo di impianti particolari, essendo sufficiente lo svolgimento di attività generative di emissioni compiute con dispositivi mobili od operazioni manuali (Sez. 3, n. 38181 del 08/09/2021, Rv. 282588 - 01 (Fattispecie relativa ad officina svolgente attività di verniciatura in assenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione in relazione all'omessa motivazione sul riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è inammissibile perché non devoluta a giudice del merito non essendo possibile dedurla per la prima volta nel giudizio di legittimità. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la motivazione sulla dosimetria della pena è inammissibile perché manifestamente infondato avendo il giudice tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 cp e segnatamente la gravità del fatto per le sue conseguenze. Motivazione congrua e corretta in diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 sett
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