CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2024
Cassazione n. 21257/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21908/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenzan.1295 de l 26 / 7 / 2022 della Corte d’a ppello di Palermo ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/6/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; C [OSCURATO:PERSONA] : −è superfluo illustrare sia l’andamento del processo, che i motivi del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; Estinzione −infatti, in data 24/5/2024 la ricorrente ha ritualmente depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spesee contestuale accettazione della controricorrente; −all’esito della camera di consiglio del 19 / 6 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; −in conseguenza della rinuncia , deve dichiararsi l’estinzione del giudizio; −ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., e, comunque, in ragione della concorde richiesta di compensazione, non si deve pronunciare condanna alle spese; p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci